Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47529 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47529 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GANGEMI ANGELO N. IL 06/07/1965
avverso l’ordinanza n. 934/2015 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
29/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
le/sentite le conclusioni del PG Dott. M ete ept,c,45-ert, o

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Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29.7.2015 il Tribunale del riesame di Milano – a
seguito di ricorso nell’interesse di GANGEMI Angelo avverso la ordinanza
cautelare emessa il 30.6.2015 dal G.I.P. del Tribunale di Milano con la
quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere – ha
confermato detta ordinanza riconoscendo la sussistenza di gravi indizi di

e 6, 80 d.P.R. n. 309/90, con l’aggravante di cui all’art. 4 I.n. 46/2006.
2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore
dell’indagato deducendo:
2.1.

Violazione degli artt. 272 e 273 cod. proc. pen. e vizio della
motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di

colpevolezza giustificata attraverso mere congetture circa la natura e gli
scopi dei trasferimenti e dei rapporti intrattenuti in Colombia del
GANGEMI ed incongruamente giustificando l’acquisto dell’ingente
quantitativo di stupefacente sequestrato ai due corrieri con la somma di
11.500 euro datagli dal BELLINGHIERI Giuseppe. Si sarebbero travisati
gli elementi indiziari dai quali non è possibile ricavare che gli altri
soggetti – DI LELLA, GHEZZI , CRIPPA e PALMIERI- abbiano potuto
acquistare lo stupefacente attraverso la mediazione del GANGEMI, che peraltro – mai risulta aver detenuto lo stesso stupefacente e, ancor
meno , consegnato lo stesso ai corrieri.
2.2.

Violazione dell’art. 80 comma 2 , d.P.R. n. 309/90 essendosi

affermata la sussistenza dell’aggravante sulla base di elementi
meramente congetturali, in assenza di qualsiasi accertamento tecnico
sullo stupefacente sequestrato al CRIPPA ed al PALMIERI all’aeroporto di
Bogotà, ed in contraddizione con la somma indicata come prezzo del suo
acquisto.
2.3.

Violazione dell’art. 4 I. n. 146/2006 e 273 cod. proc. pen. in
relazione alla riconosciuta aggravante della transnazionalità desunta dal

solo intervento di soggetti appartenenti a gruppi criminali organizzati in
ragione del controllo che notoriamente a livello mondiale vi è sul
mercato degli stupefacenti. L’assunto congetturale è sia in contrasto con
la quantità di stupefacente di cui si tratta – solo sei chili di cocaina – sia
del tutto privo di qualsiasi accertamento sui soggetti eventualmente
coinvolti in Colombia.

1

901

colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. , 73, 1,1bis

2.4.

Violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275, commi 1, 2 e
3 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alle ritenute

esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura inframuraria. Il
Tribunale aggancia il giudizio sulla attualità delle esigenze allo
«specifico movente» che avrebbe già indotto l’indagato a delinquere
e, cioè, la possibilità di facili guadagni e «forse» il vizio del gioco,
senza considerare il lasso temporale rispetto alla condotta ascritta e
risalente a due anni prima della emissione del provvedimento e

rilevati elementi «concreti» in ordine al pericolo di recidivanza
rispetto ad una minore misura cautelare. Infine, i canoni di idoneità e
proporzionalità sono correlati ad ipotetiche e generiche modalità della
condotta di pronosticata recidiva, del tutto eterogenee rispetto a quelle
accertate e, peraltro, coinvolgenti ipotetici e non meglio definiti
«terzi».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato solo in relazione alla aggravante di cui all’art. 4 I.n.
46/2006.
2. Il primo motivo è inammissibile perché generico ed in fatto rispetto alla
motivazione resa dalla ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza
della gravità indiziaria in ordine al reato ascritto al ricorrente.
Motivazione che – senza vizi logici e giuridici – nel rigettare le
alternative ipotesi difensive, ha ricostruito i rapporti tra il BELLINGHIERI
ed il ricorrente attivatisi in base ad un precedente accordo per
acquistare sostanza stupefacente in territorio colombiano, sfruttando i
rapporti ed i contatti tenuti dallo stesso ricorrente in tale territorio. Ed
ha desunto tale ricostruzione sulla base del plurimo compendio
intercettivo che ha documentato le considerazioni tra i due e quelle
immediatamente successive tenute tra il GANGEMI ed il DI LELLA sulla
«consistenza» dell’affare e la divisione del carico ed i margini di
profitto, quelle tra il GANGEMI ed il BELLINGHIERI del 22.5.2013 circa le
modalità attraverso le quali lo stupefacente sarà camuffato e nascosto
all’interno dei bagagli dei corrieri in modo tale da nasconderne l’odore poi effettivamente riscontrate all’atto dell’arresto dei due corrieri
all’aeroporto di Bogotà e, infine, gli aggiornamenti sull’andamento
2

l’assenza di elementi negativi successivi ad essa. Inoltre, non sono

dell’operazione tenuti dai due correi. E la ordinanza ritiene che fosse
stato proprio il GANGEMI a procurare la sostanza e farla pervenire ai due
corrieri ai quali è stata sequestrata dalle numerose conversazioni
intercorrenti con il DI LELLA prima della partenza per la Colombia e
dopo il loro rientro, tra le quali quella del 10.7.2013 nella quale il
GANGEMI domanda se siano stati presi <>. Quanto, in
particolare, alla somma di euro 11.500 indicata dal GANGEMI in quanto
ricevuta dal BELLINGHIERI, costituisce generica deduzione che questa

3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto generico ed in fatto
rispetto al quantitativo oggetto di provvisoria imputazione pari a circa
Kg. 6 di cocaina cloridrato, in conformità a S.U. Biondi che individua il
limite ponderale minimo di kg cinque per l’aggravante in questione in
relazione alle droghe c.d. pesanti, tra le quali rientra quella in questione.
4. Il terzo motivo è fondato.
3.1.

Ai fini della configurabilità dell’aggravante della transnazionalità
prevista dall’art. 4, legge 16 marzo 2006, n. 146, occorre che la
commissione del reato sia stata determinata o anche solo agevolata, in
tutto o in parte, dall’apporto di un gruppo criminale organizzato, distinto
da quello cui è riferibile il reato, impegnato in attività illecite in più di
uno stato (Fattispecie in cui la Corte ha escluso di poter ravvisare la
circostanza aggravante sulla sola base dell’espansione all’estero
dell’attività criminosa) (Sez. 6, n. 31972 del 02/07/2013, Ruberto, Rv.
255887); ancora, l’ aggravante speciale della transnazionalità, di cui
all’art. 4 della I. n. 146 del 2006, presuppone che la commissione di un
qualsiasi reato in ambito nazionale, purchè punito con la reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo
agevolata, in tutto o in parte, dall’apporto di un gruppo criminale
organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato (Sez. U, n.
18374 del 31/01/2013, Adami e altro, Rv. 255033); infine, ai fini della
configurabilità dell’ aggravante della transnazionalità prevista dall’art. 4
della legge n. 146 del 2006 è necessario che alla consumazione del
reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale
organizzato, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli
adepti, di una organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o
estemporaneità della stessa, e della finalizzazione alla realizzazione
anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o
comunque materiale (Sez. 5, n. 500 del 06/11/2014, Zappaterra, Rv.
262217).

coincida con tutto il prezzo della partita di droga sequestrata.

Osserva la Corte che esula dal criterio di legittimità richiamato la

3.2.

giustificazione offerta dalla ordinanza impugnata circa la sussistenza
della aggravante in parola, fondata sulla considerazione che per
l’acquisto dello stupefacente era stato coinvolto un gruppo di soggetti
operanti in modo organizzato tra l’Italia e la Colombia, desunta da indici
costituiti dall’acquisto dell’ingente quantitativo di cocaina in un territorio
«sensibile>> e scegliendo di trasportarla per via aerea in territorio
italiano, dall’apprezzabile lasso temporale in cui è avvenuto

dalle modalità di recapito del denaro e dalle modalità di prelievo, nonché
dalla circostanza che, dopo l’arresto dei corrieri, lo stesso GANGEMI
disponeva di soggetti cui chiedere informazioni in merito.
Invero, la motivazione offerta non va oltre il riferimento ai contatti tra

3.3.

più soggetti di nazioni diverse senza porre in evidenza la esistenza di un
gruppo organizzato – diverso da quello in cui opera il ricorrente – tra
soggetti aventi stabili rapporti tra loro, avendosi riferimento al solo
episodio del 7.7.2013.
4.

Il quarto motivo è inammissibile perché generico ed in fatto rispetto alla
motivazione offerta dalla ordinanza impugnata che ha desunto – senza
vizi logici e giuridici – il pericolo di recidiva attuale – da un lato – dalla
concreta gravità del fatto e dalle sue circostanze e modalità nonché dal
consolidato rapporto del GANGEMI con il territorio colombiano rispetto ai
traffici illeciti e dalla disponibilità dimostrata dallo stesso GANGEMI,
anche dopo l’arresto dei due corrieri, ad intraprendere ulteriori iniziative
dello stesso tipo e – dall’altro – ai consolidati rapporti illeciti con il
BELLINGHIERI, in uno al movente lucrativo instancabilmente perseguito
dal ricorrente che di tale consolidato contesto si è avvalso. Del pari
ineccepibile è il giudizio di proporzionalità ed adeguatezza rispetto
all’inidoneità di minori misure a recidere i rapporti del ricorrente con il
contesto appena delineato.

5.

L’ordinanza

deve,

essere

pertanto,

annullata

limitatamente

all’aggravante di cui all’art. 5 I.n. 146/2006 con rinvio al Tribunale di
Milano per nuovo giudizio sul punto. Nel resto il ricorso deve essere
rigettato.
6.

Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 94, comma
1 ter disp. att. cod. proc. pen.

4

l’approvvigionamento, dai contatti tenuti dal CANGEMI con la Colombia,

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla aggravante di cui
all’art. 4 I. n. 146/2006 e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale
di Milano. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli

Così deciso in Roma, 17.11.2015.

adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen..

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