Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47527 del 17/11/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47527 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAKREM MINYAWI N. IL 06/04/1972
avverso la sentenza n. 2855/2014 GIP TRIBUNALE di IMPERIA, del
11/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere pott. ANGELO CAPOZZI;
letteAseet.ite le conclusioni del PG Dott. IU Pit e Yktt evau i
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Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 17/11/2015
21532/15 RG
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Imperia ha applicato a
MAKREM Minay, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
la pena
concordata per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.R. n. 309/90.
mezzo del difensore, deducendo:
– violazione dell’art. 442 comma 2 cod. proc. pen. e vizio della
motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p., risultando a riguardo una
mera formula di stile.
– applicabilità dell’art. 131bis cod. pen. in relazione alla qualificazione
del fatto, alle modalità della condotta ed all’esiguità del danno, nonché
alla non abitualità del comportamento posto in essere dall’imputato.
3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso, rilevando l’infondatezza dell’istanza ex art. 131bis cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’impugnazione è inammissibile.
2. Il primo motivo è, oltreché generico, manifestamente infondato, atteso
che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle
indicazioni di questa Corte regolatrice e, adeguandosi a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei
controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo
di
motivazione,
calibrato
in
rapporto
alla
speciale
natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle
parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina), essendosi
giudicate insussistenti le condizioni per il proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 c.p.p. sulla base delle emergenze acquisite analiticamente
esposte.
3. La sollecitata applicazione della ipotesi di cui all’art. 131bis cod. pen. è
improponibile in questa sede di legittimità non emergendo ictu ocu/i
1
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ imputato, a
dalla sentenza impugnata le condizioni richieste dalla norma invocata,
desumendosi da essa , piuttosto, indici della gravità del fatto.
4. All’inammissibilità della impugnazione segue, come per legge, la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00
(millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 17.11.2015
Il consigliere estensore
Il Presidente
An elo C p zzi
Giovanni Conti
stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).