Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47527 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47527 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da DI GUGLIELMI Abramo nato il giorno 22
giugno 1974, e ABDELLAOUI Adel Ben Ali, nato il giorno 11 luglio 1977 a
Tunisi, ricorrono avverso la sentenza 3 dicembre 2012 della Corte d’Appello di
L’Aquila.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore dei
ricorrenti, avv. Valentini, che ha chiesto raccoglimento dell’impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
1. DI GUGLIELMI Abramo e ABDELLAOUI Adel Ben Ali ricorrono avverso la
sentenza 3 dicembre 2012 della Corte d’Appello di L’Aquila che, in parziale riforma
della sentenza 14 febbraio 2012 del G.I.P. presso il Tribunale di Vasto, qualificati i

Data Udienza: 13/11/2013

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fatti come “tentativo punibile di acquisto sostanza stupefacente” ha ridotto la pena
irrogata.
2. I due imputati erano accusati del reato di cui all’art. 73, d.p.r. 309/90,
poiché in concorso tra loro (unitamente a D’ALESSIO Michele, per cui si procede
separatamente) trasportavano e detenevano, ai fini di spaccio, sostanza

di n. 1647,3 dosi medie.
In particolare la sostanza veniva trasportata da D’Alessio Michele a bordo di
una Fiat Punto tg BG D17284, mentre Di Guglielmi Abramo e Abdellaoui
Adel, a bordo di una BMW X5 tg CM 600 AX, viaggiavano dietro la predetta Punto
con funzione di controllo e copertura.
Entrambe le vetture in argomento, inoltre, erano precedute da una Lancia
Libra SW, dileguatasi, fungente da “apripista-staffetta”. Con la recidiva semplice
per Di Guglielmi Abramo e con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale
per Abdellaoui Adel. In Monteodorisio, il 24 settembre 2011.”
3. Il G.I.P. presso il Tribunale di Vasto -con sentenza 14 febbraio 2012- ha
ritenuto la responsabilità di entrambi gli accusati per tale titolo di reato ed ha
irrogato anni 8 di reclusione ad Abdellaoui ed anni 6 a Di Guglielmi, oltre la multa.
4. La corte distrettuale, con la gravata sentenza, ha ritenuto invece che la
condotta realizzata ed accertata a carico degli imputati vada diversamente
qualificata quale “tentativo punibile di acquisto della rubricata sostanza
stupefacente”, di cui agli artt. 56, 110 c.p., 73 comma 1 bis D.P.R. n. 309/90,
risultando evidente che, nel caso di specie, fosse stato raggiunto un accordo per la
cessione della sostanza stupefacente, ma sia invece difettata l’avvenuta consegna
di questa, a causa dell’intervento della P.G., con la conseguenza che, se a carico
del venditore si configura il reato consumato di “offerta in vendita” della sostanza,
espressamente disciplinato dall’art.73 del D.P.R. N. 309/90, a carico degli
acquirenti si configura invece quello del «tentativo punibile di acquisto».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Vi sono in atti tre ricorsi: il primo dell’avv. Valentini per entrambi i
condannati; il secondo dell’avv.Giraldi per il solo Di Guglielmi; il terzo dell’avvia
Storia per Abdellaoui.

stupefacente del tipo eroina del peso di 987,6 grammi, utili per il confezionamento

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Con il primo motivo di impugnazione dell’avv. Valentini viene dedotta
inosservanza ed erronea applicazione della legge, in quanto la corte distrettuale
avrebbe modificato radicalmente il punto di fatto, violando il principio di
correlazione di cui agli artt. 521 cod. proc. pen., ed incorrendo nella sanzione di
nullità ex art. 522 cod. proc. pen., tenuto conto che “il tentativo non è un «

Il motivo, che corrisponde atseconda doglianza dell’impugnazione proposta
dall’avv. Giraldi per Di Guglielmi, non ha fondamento.
Sul punto va subito precisato che la regola di base, al fine di stabilire la
determinatezza dell’imputazione, è quella che impone di aver riguardo alla
contestazione sostanziale e che consente di escludere le dette nullità ogniqualvolta
il prevenuto -come nella specie- abbia avuto modo di individuare agevolmente gli
specifici fatti con riferimento ai quali l’accusa è stata formulata.
Inoltre, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e
contestazione di cui all’art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto, soprattutto
nella fattispecie, non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le
ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza degli imputati e che hanno
formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché entrambi hanno avuto modo
di esercitare le loro difese sull’intero materiale probatorio, posto a fondamento
della decisione (Cass. Penale sez. III, 27/2/2008 Rv. 239866, Fontanesi Massime
precedenti Conformi: N. 41663 del 2005 Rv. 232423 N. 10103 del 2007 Rv.
236099 N. 34789 del 2007 Rv. 237415 N. 45993 del 2007 Rv. 23932).
Se quindi il “fatto” va definito come l’accadimento di ordine naturale, dalle
cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, di luogo e di tempo, poste
in correlazione fra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua
qualificazione giuridica, la violazione del principio di correlazione si realizza e si
manifesta solo attraverso un’alterazione consistente ed una trasformazione
radicale della fattispecie concreta, nei suoi elementi essenziali, che non consenta di
rinvenire un nucleo comune, identificativo della condotta, con il risultato di un
rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, tra il fatto contestato e quello
accertato, capace di creare un vero e proprio stravolgimento dei termini

minus » ma è un « aliud » rispetto al reato consumato.

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dell’accusa, a fronte del quale si verifica un pregiudizio, concreto e reale, dei diritti
della difesa (Cass. Penale sez. II, 45993/2007 Rv. 239320, imputato Cuccia).
Nulla di tutto ciò si è verificato nell’odierna vicenda nella quale la condotta
della difesa di entrambi gli accusati è stata molto attenta alle dinamiche
processuali, ed ha approntato ogni possibile schema di contenimento

comportamento oggetto della favorevole derubricazione dell’illecito da parte della
corte distrettuale.
Da ciò consegue la correttezza della sentenza d’appello che ha sì attribuito
al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica ma in quadro processuale e
/
difesa nel quale gli accusati hanno avuto preventivamente modo di interloquire sul
punto (cass. pen. sez. 5, 6487/2012 Rv. 251730
Con un secondo motivo si lamenta che sulla formazione del consenso per il
ritenuto delitto tentato vi sia carenza grafica di motivazione
Il motivo, identico alla prima doglianza dell’avv. Giraldi per il Guglielmi, è
suggestivo ma non fondato.
I profili psicologici della condotta dei due correi sono infatti agevolmente
desumibili dalla pronuncia impugnata in termini di assoluta incompatibilità con
una qualsiasi altra diversa interpretazione di soggettiva estraneità, avuto riguardo
alla successione degli eventi, dal momento della partenza del “convoglio’ da Via
S. Michele in Vasto, sino all’intervento della Polizia giudiziaria l nella strada per
Monteodorisio.
2. il ricorso dell’avv. Giraldi per Di Guglielmi, conducente della BMW che
seguiva, unitamente al suo trasportato Abdellaoui, la Fiat Punto (Lancia Libra era
condotta da Italia Belsole, apripista) condotta da D’Alessio Michele, il quale
deteneva e trasportava lo stupefacente -987,6 gr di eroina), evidenzia con il
primo motivo manifesta illogicità della motivazione ed erroneo apprezzamento ex
art. 192 cod. proc. pen. delle emergenze processuali, considerato che il giudizio di
responsabilità sarebbe stato ottenuto senza prova di sorta sul preventivo accordo
tra gli interessati sull’acquisto dell’eroina e della piena consapevolezza del
ricorrente in ordine al contenuto del carico trasportato nell’auto del D’Alessio.

d:

dell’imputazione nel suo più ampio e sostanziale sviluppo, ivi compreso il

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Con un secondo motivo si lamenta la violazione del principio di correlazione
tra imputazione e sentenza.
Entrambi tali motivi, come già argomentato per l’impugnazione proposta
dall’avv. Valentini, non possono essere accolti, con conseguente condanna dei
ricorrenti alle spese del grado.

BMW del Guglielmi, contenente nel cruscotto la somma di €. 11.330,
ragionevolmente attribuita quale prezzo, per l’acquisto della droga, trasportata
nella Punto del D’Alessio, sostiene l’assoluta estraneità del suo assistito, il quale
nella circostanza era un semplice trasportato a bordo del veicolo, il cui
conducente aveva fatto un cenno di fermarsi al conducente della Fiat Punto,
D’Alessio Michele che aveva a ciò ottemperato consentendo l’intervento dei
Carabinieri
Anche questo ricorso, al limite dell’ammissibilità, deve essere rigettato.
I giudici di merito hanno fornito una adeguata ed incensurabile
spiegazione: dell’apporto causale e psichico, offerto da entrambi i ricorrenti, della
dinamica dei fatti e del progressivo loro sviluppo sino all’intervento della Polizia
giudiziaria, spiegazione persuasiva e ragionevole, anche in punto di qualificazione
giuridica delle condotte, cui la difesa si limita ad opporre una alternativa lettura
degli eventi in questa sede non sostenibile.
I ricorsi pertanto, nella verificata tenuta logica e coerenza strutturale del
provvedimento impugnato, risultano infondati e le parti proponenti vanno
condannate ex art.616 C.P.P. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrentiZzimanz al pagamento delle spese
processuali.

3. il ricorso del difensore di Abdellaoui, trasportato a bordo della vettura di

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