Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47526 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47526 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA FALCE ALESSIO N. IL 07/12/1987 parte offesa nel procedimento
c/
DI PANE GIUSEPPE N. IL 24/12/1952
avverso il decreto n. 322/2015 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del
02/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lettek~ite le conclusioni del PG Dott. 14(t, vg01,,t (A.S,Tfto

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dia,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con provvedimento emesso il 2.2.2015 il G.I.P. del Tribunale di Messina
ha dichiarato inammissibile l’opposizione svolta dalla persona offesa
Alessio La Falce e disposto l’archiviazione degli atti nei confronti di DI
PANE Giuseppe, indagato per i reati di cui agli artt. 328 cod. pen. e 615

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione , a mezzo del
difensore e procuratore speciale, la parte offesa che deduce con unico
motivo violazione degli artt. 127 n. 5, 409 e 410 cod. proc. pen. in
relazione alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, nel
contesto della quale – al contrario di quanto assunto dal Giudice – erano
indicate specifiche investigazioni suppletive fondate su altrettanto
specifiche ragioni.
3. Con requisitoria scritta, il P.G. ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso.
4. Con dichiarazione pervenuta in cancelleria il ricorrente ha dichiarato di
rinunciare al ricorso proposto.
5. Ne consegue la inammissibilità del ricorso per rinuncia.
6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 300,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 17.11.2015

cod. pen..

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