Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47525 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47525 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAROLEI PAOLO N. IL 13/12/1971
avverso la sentenza n. 52573/2013 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 12/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
48*e/sentite le conclusioni del PG Dott. Atao f a. ( CASTRO
CUAtiu,tileq
ckm0.0 4A-0 €414 L».
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Gt.t.

A

> il 29.4.2015, se ne evidenzia l’errato iter
logico-argomentativo che attribuisce alla nota dei CC un contenuto che

questa, invero, ha attribuito la utenza al CAROLEI, mentre quella
dimostrava che solo dal 2 dicembre 2008 – e non dal 28 ottobre di
quell’anno – il CAROLEI era intervenuto in colloqui telefonici dell’utenza
già intercettata dell’AVALLONE.
6. Con ultima memoria difensiva a firma tecnica congiunta si evidenzia:
Con riferimento all’errore di diritto in ordine alla eccezione di
inutilizzabilità del decreto n. 4725/2008, si richiamano, oltre ai motivi
depositati con il ricorso, in relazione alla fase rescissoria, il ricorso
principale ed i motivi aggiunti depositati nell’interesse del ricorrente e
degli altri ricorrenti.
Con riferimento all’omesso esame del motivo sub f) dei motivi principali
e di quelli aggiunti si rimarca l’omessa risposta al motivo di ricorso
costituente errore di fatto decisivo ai fini della sentenza per il
conseguente rilievo ai fini della pena da applicare, una volta esclusi i
reati sub O) e Q).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al motivo proposto con ricorso a firma
dell’avv. SOMMA.
2. Il primo motivo – proposto con atto sottoscritto dall’avv. SORRENTINO è generico, quando non proposto per motivi non consentiti.
2.1.

Il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. non è ammissibile
quando viene dedotto un erroneo vaglio delibativo di aspetti del
compendio storico-fattuale, essendo in tal caso prospettato un errore
non di fatto, bensì di giudizio (Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana
e altro, Rv. 260817). Ancora, qualora la causa dell’errore non sia
identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione
percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è
2

a.i9

non gli corrisponde e che non è fatto proprio dalla sentenza impugnata:

configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso
dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686).
2.2.

Il motivo in esame fa leva sul contenuto di una parentetica affermazione
della sentenza impugnata – resa in tema di legittimità del decreto
intercettivo n. 4725/2008 (v. pg. 67, con il rinvio alla motivazione di cui
alle pag. 33 e SS.) – circa la inesistenza agli atti della Corte di legittimità
della informativa dei CC di Torre Annunziata del 12.5.2011, la cui

dal 2.12.2008 – e, quindi, successivamente alla emissione del decreto
autorizzativo – si erano verificati sulla utenza intercettata alcuni contatti
telefonici con CAROLEI Paolo.
2.3.

Osserva questa Corte che, da un lato, la informativa indicata dalla difesa
non è la annotazione dei CC di Castellammare di Stabia del 28.10.2008
sulla base della quale – come si desume dalla sentenza impugnata – è
stata richiesta ed autorizzata l’intercettazione in questione, in ordine alla
cui legittimità il ricorrente oblitera tutta l’ampia valutazione – in quanto
tale incensurabile in questa sede – sulla corretta riconducibilità, o
comunque della disponibilità, della utenza intercettanda al CAROLEI sin
dalla emissione, in data 29.10.2008, del decreto autorizzativo in
questione (v. pg. 34/35 della sentenza impugnata). Dall’altro lato, la
stessa sentenza esprime il giudizio – anche questo insindacabile con il
mezzo oggi azionato – secondo il quale la stessa informativa del
12.5.2011 non ha alcun effetto «sanante» o integrativo, limitandosi
ad evidenziare quelli che erano gli elementi – già valutati ab initio dal
GIP nell’emettere il decreto intercettivo – che ricollegavano la utenza
intercettanda al CAROLEI.
3. Il secondo motivo è fondato.

3.1.

In tema di ricorso straordinario, l’ omesso esame di un motivo di ricorso
per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art.
625-bis cod. proc. pen., allorché, pur in mancanza di espressa disamina,
il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perchè
incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, mentre
è riconducibile all’errore di fatto qualora vi sia stata una svista circa
l’esistenza stessa della censura che invece era immediatamente
percettibile e rilevabile, e a condizione che questa omissione abbia avuto
effetto decisivo sull’esito del processo (Sez. 4, n. 15137 del 08/03/2006,
Petrucci, Rv. 233963).
3

valutazione avrebbe – invece – consentito di accertare che solo a partire

Nella specie, il ricorrente si duole della omessa considerazione del

3.2.

motivo del ricorso di legittimità con il quale ha censurato l’intervenuta
condanna in appello del CAROLEI anche in relazione ai capi O) e Q),
sull’assunto che detti capi – in ordine ai quali vi era stata assoluzione in
primo grado – non erano stati oggetto di appello da parte del P.M.,
deducendo – quindi – la inosservanza dell’art. 581 cod. proc. pen. e la
illegittima estensione della impugnazione del P.M. a detti capi.

impugnata alcuna considerazione in ordine a detta doglianza – che pur
risulta enunciata dalla stessa sentenza in relazione alla posizione
dell’attuale ricorrente (v. pg. 23, punto 6). Dall’esame del quinto
motivo di ricorso dell’imputato si passa a quello del settimo ed ottavo
motivo (v. pg. 70), obliterandosi l’esame del sesto motivo sulla dedotta
inammissibilità estensione della impugnazione del P.M. in relazione ai
capo O) e Q), rispetto ai quali la sentenza di appello aveva ribaltato la
precedente sentenza assolutoria. Né la questione è affrontata
nell’ambito del generale paragrafo sulla <> ( v. pg. 31 e e ss.) che riguarda altri profili
denunciati da altri ricorrenti, né dal paragrafo dedicato alla reformatio
in pejus

(v. pg. 40) che ha propriamente ad oggetto i criteri di

valutazione del compendio probatorio secondo la giurisprudenza
europea e di legittimità.
D’altronde, l’opposto giudicato assolutorio sui capi O) e Q) per omessa

3.4.

impugnazione del P.M., da parte della difesa dell’imputato, era decisivo
nell’ambito della sentenza impugnata, per il conseguente rilievo in punto
di responsabilità e di entità della pena complessiva.
3.5.

Pertanto, va rilevata l’omissione della trattazione del motivo di ricorso
proposto dall’imputato e ritenuta la sua decisività, con conseguente
revoca della impugnata sentenza di legittimità limitatamente alla
omessa considerazione del motivo di ricorso concernente i capi O) e Q).

4. Deve, quindi, procedersi alla fase rescissoria in ordine a tale motivo.
4.1.

Il motivo è infondato.

4.2.

La difesa, in relazione alla doglianza già prima indicata (punto 3.2.),
contesta la legittimità della valutazione espressa dalla sentenza di
appello che ha ritenuto di superare la prospettazione difensiva secondo la quale, si ripete, la mancata impugnazione da parte del P.M.
della decisione liberatoria in primo grado relativa ai reati di cui ai capi O)
e Q) aveva prodotto il giudicato sul punto – in considerazione del

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917?

3.3. Rileva la Corte che non si rinviene nella sentenza di legittimità

complessivo tenore dell’atto di impugnazione del P.M. che avrebbe
coinvolto anche la posizione del CAROLEI in relazione ai capi O) e Q).
4.3. Osserva questa Corte che, sebbene – sia nel suo incipit che nelle
conclusioni dell’atto di appello – il P.M. appare essersi limitato per tali
capi – ed in relazione ad altri coimputati – a contestare la esclusione
della aggravante ex art. 7 I. n. 203/91 (v. pg. 15/16 e 91/92 dell’atto di
appello del P.M.), risulta che l’atto di impugnazione (a pg. 59 e ss.)

CAROLEI Paolo per i reati di cui ai capi O) e Q)» – in cui il P.M.
contesta l’assoluzione del CAROLEI, avvenuta con la formula «per non
aver commesso il fatto», prospettando le ragioni del coinvolgimento
del predetto imputato nei fatti di cui si tratta.
4.4.

Cosicché del tutto corretta è la motivazione resa dalla sentenza di
appello (v. pg. 93), che – nel respingere la eccezione difensiva in ordine
alla mancata impugnazione del P.M. – ha considerato il complessivo
contenuto dell’atto di impugnazione e segnatamente lo specifico
paragrafo che riguardava la posizione del CAROLEI in relazione ai capi
O) e Q).

4.5.

Pertanto, in relazione al motivo esaminato, il ricorso del CAROLEI
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 14 giugno 2013
va rigettato.

P.Q. M.

In parziale accoglimento del ricorso ex art. 625bis cod. proc. pen.
proposto da CAROLEI Paolo, revoca la sentenza della Corte di
Cassazione, II sezione penale, n. 14294/2015 del 12 giugno 2014
limitatamente alla omessa considerazione del motivo di ricorso
concernente i capi O) e Q).
Rigetta il ricorso proposto dal CAROLEI avverso la sentenza in data 14
giugno 2013 della Corte di appello di Napoli con riferimento ai detti capi.
Così deciso in Roma, 17.11.2015.

dedica un’ intero paragrafo – intestato << in relazione all'assoluzione di

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