Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47524 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47524 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Bollori Florenc, nato il giorno I aprile 1980 in
Albania avverso la sentenza 12 ottobre 2012 della Corte di appello di Venezia.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale,
Gianluigi Pratola, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore del
ricorrente avv. Remo De Nard che ha chiesto raccoglimento dell’impugnazione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Bullari Florenc, ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza
12 ottobre 2012 della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza
27 febbraio 2003 del Tribunale di Vicenza per il reato ex art. 73 d.p.r. 309/90 per

12f

Data Udienza: 13/11/2013

2

aver detenuto e trasportato, a bordo della sua autovettura, 2 kg di cocaina
destinati all’acquirente Gjoni Denis.
2. la tesi difensiva, coltivata nei due gradi di merito, è che l’imputato
aveva ricevuto, nell’assoluta ignoranza del loro contenuto, 4 pacchetti, sigillati ed
appartenenti a tale “Tani” (avvolti in nastro adesivo da imballaggio e poi inseriti
“Kacie gli aveva chiesto dì trasportare a bordo della sua vettura: pacchi da
consegnare a persona che lo avrebbe successivamente contattato, come in effetti
avvenuto, ed alla cui consegna erano interessati anche certi “Juli ed Illir, persone
residenti in Belgio, e che si erano successivamente preoccupate di telefonargli,per
essere rassicurate sull’avvenuta consegna.
3.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotto vizio di

motivazione, sotto il profilo

della contraddittorietà o manifesta illogicità,

sostenendosi l’estraneità dell’imputato all’accusa, considerato in particolare che la
Corte di appello, pur prendendo atto dell’ impossibilità di controllo del contenuto
dei pacchetti detenuti e trasportati, non ha valorizzato: la costanza della versione
difensiva del Bullari; l’atto di mera cortesia da lui fatto all’amico incensurato
Kaciu; il non collegamento al mercato degli stupefacenti; l’indicazione delle
generalità -a lui note- dei suoi danti causa.
4.La censura è inammissibile.
Il motivo, per quanto articolato, non supera infatti la soglia
dell’ammissibilità, attesi i limiti del giudizio di legittimità, e considerato che il
ricorso si risolve nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa,
inammissibile in questa sede, nonché nella pretesa di contrastare valutazioni dei
fatti e delle risultanze probatorie, quali effettuate dalla Corte di appello, la cui
motivazione al riguardo, non è affatto carente od illogica sui punti decisivi del
giudizio di responsabilità.
Infatti il vizio di motivazione, denunciabile in sede di legittimità, è solo
quello consistente nella mancanza di un logico apparato argomentativo sui vari
punti della decisione impugnata, mentre deve escludersi che il giudice di legittimità
-come sostanzialmente richiesto nel ricorso- possa verificare l’adeguatezza delle
considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso, per sottolineare il suo

nuovamente ed avvolti all’interno di sacchi di plastica), che un suo amico di nome

3

convincimento, oppure la rispondenza alle acquisizioni processuali, considerato che
l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile dinanzi la Cassazione, deve
essere percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere
limitato a rilievi di macroscopica evidenza, mentre restano ininfluenti le minime
incongruenze (cfr. in termini:18163/2008; 42658/2007; 33619/2006).
ricorrono esclusivamente -e questo non è il caso di specie- quando gli altri atti del
processo, specificamente indicati nel gravame, inficiano radicalmente, dal punto di
vista logico, l’intero apparato motivazionale e non invece quando sono stati
coerentemente ed adeguatamente valutati nel provvedimento di merito, seppure in
modo diverso rispetto alla tesi prospettata (cfr. Cass. pen. sez. 6 35964, r.v.
234622).
Con un secondo motivo si lamenta l’esclusione dell’attenuante ex art. 73
comma 5 d.p.r. 309/90 motivata sul solo dato quantitativo ignorando mezzi,
modalità e circostanze dell’azione.
Il motivo non può essere accolto.
Dalla lettura della disposizione invocata emerge chiaramente che gli
elementi da considerare attengono all’azione e all’oggetto materiale del reato: si
tratta quindi di dati tutti di carattere oggettivo che escludono ogni riferimento a
circostanze soggettive e in particolare alle condizioni e qualità personali del
detentore e fanno sostanziale riferimento al cd “piccolo spaccio”, con la
conseguenza che il giudice, per stabilire se il quantitativo detenuto (oppure gli altri
elementi richiamati dalla norma) sia ostativo all’applicazione dell’attenuante, deve
aver specifico riguardo alla “qualità-valore” della merce detenuta (nella specie 2 kg
di cocaina) e del corrispondente suo prezzo di mercato, in considerazione del
principio attivo rilevato.
Nessuna possibilità quindi di riconoscimento dell’attenuante, apprezzata
l’indiscutibile dimensione offensiva del fatto concreto.
Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del
provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e
coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.

In tale ottica, l’illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione

4

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il giorno 13 novembre 2013

consigliere estensore

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