Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47524 del 10/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 47524 Anno 2015
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Forte Giuseppe, Forte Eva Lisa, Alberino Anna Maria
e Milani Mathia contro il decreto n.8/2014 Sippi emesso il 21/08/2014 dalla terza
sezione penale della Corte di appello di Genova nel proc. N8/2014 Sippi C.A.;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
vista la richiesta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso avanzata dal
Procuratore Generale.

Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto n.8/2014 Sippi emesso il 21/08/2014, la terza sezione penale
della Corte di appello di Genova nel proc. N8/2014 Sippi C.A. ha respinto il
ricorso presentato contro il decreto con il quale il Tribunale di Imperia il
25/06/2014 ha disposto la confisca dei beni intestati a Forte Giuseppe, Forte Eva
Lisa, Alberino Anna Maria e Milani Mathia, in quanto beni riconducibili a Alberino
Antonio destinatario di misura di prevenzione patrimoniale.

lett.b cod.proc.pen.)

l’annullamento con rinvio del decreto di confisca per

violazione di legge:

con riferimento alla legge n.575 del 31/05/1965 e

successive modifiche, assumendo di avere dimostrato – tramite le allegazioni
prodotte, nonché in relazione al limite temporale (due anni) per il quale, ex
art. 26 d.L.vo. n.159/2011, opera la presunzione di fittizietà del trasferimento che i trasferimenti in loro favore dei beni non sono stati fittizi;

per avere la

confisca ecceduto, quanto ai beni nella disponibilità di Alberino per precedente
lecita acquisizione – la quota del valore del bene idealmente riconducibile, al
momento della confisca, a un suo incremento di valore derivante dal reimpiego
in esso di profitti illeciti o, comunque, ingiustificati.

2. Con memoria depositata il 21/5/2015, il Procuratore Generale presso
questa Corte chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile – con la
conseguenziale statuizione

ex

art.616 cod.proc.pen., – perché non è

documentato che esso sia stato presentato dal difensore munito di procura
speciale, trattandosi di ricorso, in procedimento di prevenzione, presentato da
terzo portatore di interessi civilistici, e senza che sussista possibilità di sanare
l’inammissibilità mediante la concessione di un termine ex art.182 cod.proc.civ.,
stante la strutturale diversità della disciplina del ricorso per cassazione nel
processo penale rispetto a quella prevista per il processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sebbene non menzionati nell’art.100 cod.proc.pen., gli intestatari
del bene confiscato al (da loro diverso) soggetto sottoposto a misura di
prevenzione, analogamente agli altri soggetti portatori di un interesse
meramente civilistico all’interno del giudizio penale (la parte civile, il
responsabile civile, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
(art.83 cod.proc.civ.; art.100 cod.proc.pen.)
2

“stanno in giudizio col

I predetti intestatari, figlia e nipoti di Alberino Antonio, chiedono (art.606

ministero di un difensore munito di procura speciale.

Infatti, la loro

posizione, per il carattere meramente civilistico degli interessi che ne
giustificano la partecipazione al relativo procedimento, è pienamente
equiparabile a quelle espressamente – ma non tassativamente menzionate nell’art.100 cod.proc.pen.. Non è necessaria una procura in
relazione a singoli atti del procedimento essendo sufficiente una procura
“speciale alle liti”. Tuttavia, nel caso in esame, deve registrarsi che manca
nel ricorso (nell’atto che lo costituisce come anche nei precedenti gradi

procedimento in oggetto.

2. Da quanto precede deriva che il ricorso per cassazione in esame è
inammissibile poiché proposto avverso il decreto che dispone la misura di
prevenzione della confisca, dal difensore dei terzi interessati non munito
di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen..

3. Né può applicarsi l’art.182, comma secondo, cod.proc.civ., per la
regolarizzazione del difetto di rappresentanza. Le posizioni dei soggetti
titolari di interessi civilistici azionati nell’ambito del processo penale sono
disciplinate secondo la specifica normativa processuale penale che non
mutua gli istituti dalla normativa processuale civilistica, se non tramite un
espresso richiamo che nel caso in esame manca. Le regole previste dalla
disciplina processuale civilistica, quando non siano espressamente
richiamate dalla norma penale processuale, non sono applicabili in sede
penale perché provengono da un modello processuale che regola interessi
di genere diverso rispetto a quelli regolati dal processo penale. Pertanto,
in assenza di regole dettate dal codice processuale penale circa l’obbligo,
per il giudice, di sanare la carenza di legittimazione assegnando un
termine alla parte per munirsi di procura speciale, l’azione del terzo
rappresentato da difensore non munito di procura speciale resta
inammissibile. A questa conclusione tanto più si perviene se si considera
che l’art.100 cod.proc.pen., costituisce norma specifica che ha imposto
l’obbligo della procura speciale al difensore delle parti civili, senza operare
alcun richiamo a disposizioni di impronta civilistica.

4. Per questa via, si recepisce la interpretazione adottata dalla
sentenza n.47239 del 30/10/2014 (Rv.260894) con la quale le Sezioni
Unite di questa Corte hanno composto i divergenti indirizzi interpretativi
3

del giudizio) un procura alle liti all’uopo conferita con riferimento al

preesistenti in materia, così assicurando – come auspicato dalla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo (vedasi caso Faltejsek c. Repubblica Ceca
del 15/05/2008) – una disciplina del diritto di accesso al giudice che – in
quanto chiara e prevedibile m non irragionevolmente limitativa – risulta
compatibile con il dettato dell’art.6, comma 1, della Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1000 in
favore della cassa delle ammende

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2015.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA