Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47523 del 26/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47523 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONFIGLIO EMANUELE N. IL 04/06/1981
avverso la sentenza n. 44431/2014 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 13/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avs/T.;
./

Data Udienza: 26/10/2015

1.Bonfiglio Emanuele propone ricorso straordinario avverso la sentenza di questa Corte
-Seconda Sezione penale,in epigrafe indicata, che ha rigettato
il ricorso dell’imputato avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, in data 7-22014.
2.11 ricorrente deduce omesso esame dei motivi n. 1 e 4 dell’originario ricorso, poiché la
Corte ha omesso di vagliare le censure proposte, che investivano non solo l’aggravante di
cui all’art. 7 I. 203/91 ma anche la tenuta logica dell’intero capo I, contestato al
Bonfiglio,sul presupposto della sua intraneità, nel medesimo arco temporale di
contestazione, all’associazione di cui al capo A). La Corte ha infatti omesso di rispondere
alla domanda su come sia possibile che il ricorrente, cui è stata contestata una condotta
associativa “chiusa” al maggio 2008, possa poi considerarsi intraneo alla medesima
associazione criminosa, nell’interesse della quale avrebbe commesso l’estorsione rubricata
al capo I, nel successivo periodo dell’ottobre- novembre 2010.
2.1. Anche con riferimento al motivo n. 3 del ricorso introduttivo e al motivo n. 1 dei
motivi nuovi, con cui la difesa aveva formulato censura non solo sulla sussistenza del
delitto ex art. 74 DPR 309/90 ma anche in ordine alla ravvisabilità dell’aggravante di cui al
comma 1 della citata norma, è da rilevarsi la mancanza di una risposta da parte della
Corte di cassazione.
2.2. Con riferimento al motivo n. 6 del ricorso introduttivo e al motivo n. 2 dei motivi
nuovi, concernenti il trattamento sanzionatorio, la Corte di cassazione ha erroneamente
respinto le relative censure, in quanto l’esclusione, operata in grado di appello, della
contestata aggravante di cui all’art. 7 I. 203/91 avrebbe dovuto determinare una
corrispondente riduzione della pena per il reato di cui al capo F1.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Le doglianze formulate non possono trovare ingresso in questa sede. Il ricorso
straordinario è infatti proponibile esclusivamente per porre rimedio ad errori percettivi che
siano stati causati da una svista o da un equivoco e che abbiano esplicato influenza sul
processo formativo della volontà , sì da condurre a una decisione diversa da quella che
sarebbe stata adottata in mancanza dei predetti errori. Sono dunque estranei all’ambito di
applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche o l’attribuzione ad
esse di un ‘inesatta portata (Sez. U., n. 16103 del 27-3-2002, Rv. 221280). Così come, più
in generale, si esula dall’ambito di operatività della norma in disamina laddove la decisione
abbia comunque contenuto valutativo, essendo, in tale ipotesi, configurabile un errore
non di fatto bensì di giudizio ( Sez. U., n. 37505 del 14-7-2011, Rv. 250527). Nel caso in
disamina, il ricorrente non lamenta la sussistenza di un errore percettivo da parte del
giudice di legittimità ma sollecita una rinnovata valutazione, in questa sede, delle
problematiche oggetto del ricorso originario : ciò che esula dall’ambito della cognizione di
questa Corte, in sede di ricorso straordinario. Il giudice di legittimità, nella sentenza
impugnata, ha ampiamente argomentato sulle tematiche oggetto delle censure
prospettate, esaminando le doglianze del ricorrente e respingendole con motivazione
insindacabile in questa sede, come si desume, in particolare, dalle considerazioni formulate
alle pagine 22-25, per quanto attiene all’imputazione di cui al capo I; alle p. 25-28 , per
1

RITENUTO IN FATTO

quanto attiene alla problematica inerente all’associazione finalizzata al traffico di
stupefacenti; a p. 31, per quanto attiene al trattamento sanzionatorio.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila, determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM

PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI E. 2.000,00 IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 26-10-2015

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DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE

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