Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47522 del 21/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47522 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
P.g. presso la Corte d’appello di Genova
avverso la sentenza del 19 settembre 2011 della Corte d’appello di Genova
pronunciata nel procedimento a carico di
1. Dahhane Hatim, nato a Rabat (Marocco) il 18 agosto 1979
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
udito il difensore avv, Umberto Papalia che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 19 settembre 2011, ha
confermato l’assoluzione pronunciata dal Tribunale di Savona -sezione distaccata
di Albenga- nei confronti di Dahhane Hatim in data 22 gennaio 2009, in relazione
all’imputazione di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, appellata
dal P.g.
2. Il P.g. propone ricorso deducendo inosservanza, erronea applicazione
di norma penale e processuale con riferimento alla prova dei fatti oggetto
dell’imputazione, ed al suo travisamento, mancanza ed illogicità della
motivazione.

Data Udienza: 21/10/2013

In fatto si rileva che è risultato pacifico che l’interessato fu visto dalla
polizia giudiziaria mentre era intento a parlare con un’altra persona in orario
notturno, in zona frequentata da tossicodipendenti; che i due si separarono,
tentando di dileguarsi appena avvistata la polizia giudiziaria; che al successivo
controllo l’interessato fu rinvenuto in possesso di nove involucri di cocaina di
ottima qualità ed allegò che lo stupefacente era stato da lui appena acquistato
per sé e per un suo amico. All’assoluzione si è giunti nel presupposto che la

situazione descritta integrasse l’uso di gruppo non punibile.
Si rileva per converso che l’acquisto per conto di un amico è rimasta una
mera allegazione sfornita di prova. Richiamata la giurisprudenza di legittimità in
punto di accertamento della finalità di detenzione, si lamenta che la Corte
territoriale non abbia attribuito sufficiente importanza alle modalità ed allo scopo
del confezionamento e al suo trasporto notturno, nonché all’assenza di una
condizione lecita di lavoro, circostanza che non consentiva l’acquisto della
sostanza, ed alla mancata giustificazione della presenza in quel luogo quell’ora
notturna.
Si deduce inoltre che, ai fini dell’applicazione dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre
1990 n. 309 il concetto di detenzione ricomprende qualsiasi disponibilità della
droga, non legittimata dall’uso personale, uso che non può essere presunto tutte
le volte in cui non si intenda fare uso immediato e diretto della sostanza. Quando
le circostanze dimostrano che l’uso prospettato non sia immediato deve essere
valutata la compatibilità della presenza di quantità e qualità della sostanza,
rispetto al reddito del detentore, del suo nucleo familiare, si devono considerare
la disponibilità di attrezzatura per la pesatura, e gli altri elementi tratti dalla
situazione di fatto.
Inoltre nella specie non si è verificata alcuna codetenzione inquadrabile
nell’uso di gruppo la cui legittimità risulta esclusa secondo l’interpretazione di
questa Corte, dalla nuova disposizione normativa di cui alla novella di cui al d.l.
30 dicembre 2005, n.272.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La ricostruzione dei fatti contenuta nelle due pronunce assolutorie di
merito fotografano una situazione che, malgrado il contesto notturno,
scarsamente significativo, in quanto compatibile sia con la vendita che con
l’acquisto della sostanza, non risulta univocamente indicare la finalità di cessione
a terzi della detenzione di droga accertata, posto che il controllo ha colto un
contatto tra l’imputato ed un terzo, nel corso del quale non è stato possibile

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individuare la verificazione di alcuno scambio. La perquisizione personale
successivamente disposta sull’interessato ha condotto al rinvenimento delle nove
dosi di sostanza stupefacente, il cui valore è stato calcolato in C 160
complessivo, non accompagnato dal rinvenimento di denaro, o altri oggetti che
potevano ricondurre il complesso di quanto verificato a concretizzare l’ipotesi di
cessione a carico del Rough.

constatazione della mancanza di univoche chiavi di lettura alla luce dell’indubbia
necessità di dimostrazione, da parte dell’accusa, della finalità di cessione della
sostanza stupefacente, rispetto alla quale i dati forniti, per la mancanza di
univocità, non erano in grado di offrire elementi di lettura unitaria dei fatti.
Il dato più significativo in senso accusatorio, ancorché da solo non
dirimente, era costituito dal numero delle dosi, difficilmente compatibile con la
condizione economica dell’interessato, il quale ha però giustificato la circostanza
con l’esecuzione di un mandato all’acquisto conferitogli da un amico, di cui ha
fornito le generalità.
Sul punto il ricorso contesta l’irrilevanza penale di tale condotta, che in un
primo tempo era stata esclusa in giurisprudenza sulla base del rilievo conferito
all’inciso “esclusivamente personale” contenuto nel nuovo testo dell’art. 73
comma 1 bis lett a) d.P.R. cit.
In realtà anche sull’argomento, ponendo fine ad una iniziale oscillazione
giurisprudenziale, è di recente intervenuta l’interpretazione delle S.U. di questa
Corte (Sentenza n. 25401 del 31/01/2013, dep. 10/06/2013, imp. Galluccio, Rv.
255258) che ha reiterato l’esclusione della rilevanza penale di tale condotta, a
condizione che risulti con chiarezza la presenza di un mandato, sia identificato
soggettivamente il mandante, ed emerga che l’acquisto non era funzionale alla
formazione di una scorta, ma al consumo contestuale e collettivo della sostanza.

La sentenza impugnata ha ripercorso tali elementi di fatto, partendo dalla

Nella situazione descritta non emerge alcun contrasto con l’irrilevanza
penale del solo uso esclusivamente personale della sostanza previsto dalla
norma, tale dovendo ritenersi anche l’ipotesi di codetenzione, che abbia le
caratteristiche di fatto indicate (Sez. 6, Sentenza n. 17396 del 27/02/2012,
dep. 09/05/2012, imp. Bove, Rv. 252499), risultando la detenzione a cura del
mandatario rapportabile all’uso personale del mandante, che delega solo
l’esecuzione materiale dell’acquisto per l’immediato consumo comune.
La deduzione difensiva sul punto, sia pure non approfondita nel grado di
merito, risulta in linea con tale possibilità, posto che sia per la minima entità
della sostanza, che per l’avvenuta individuazione nominativa del mandante a

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pv

cura dell’interessato, non è rimasta del tutto astratta, ed in ogni caso non è stata
smentita da elementi acquisiti dagli inquirenti, di segno opposto.
Il complesso degli elementi di fatto evidenziati nella pronuncia fa
emergere l’impossibilità di pervenire a conclusioni univoche riguardo alle finalità
di cessione, con argomentazione che risulta fondata, in fatto ed in diritto, su
solide basi argomentative, rispetto alle quali la prospettazione contenuta in

nella motivazione fornita dal giudicante, si limita ad illustrare un’alternativa
ricostruzione dei fatti, fondata su una tesi giuridica non più attuale, con
deduzione inammissibile nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 21/10/2013.

ricorso, in luogo che evidenziare salti logici, contraddizioni o vuoti argomentativi

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