Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47520 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47520 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALLIA SALVATORE MARIA N. IL 09/10/1968
FOTI ANTONINO N. IL 15/02/1965
avverso la sentenza n. 211/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
04/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gds t-ft «canche ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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1.■
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Data Udienza: 17/10/2013

Ritenuto in fatto
1. Allia Salvatore Maria e Foti Antonino , ciascuno autonomamente e tramite il proprio
difensore fiduciario , propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Trieste con la quale è stata data conferma alla condanna alle pene
ritenute di giustizia emessa in primo grado dal Tribunale di Gorizia
– nei confronti dell’Allia , per la illecita detenzione di un fucile mitragliatore (
mitraglietta tipo skorpion );

vincolo della continuazione , sostanza stupefacente del tipo cocaina alla minore Davin
Desirè nonché a D’Angieri Manuela.
2.

Ricorso Allia . Con un unico motivo , si lamenta vizio di motivazione ,

manifestamente illogica , in ordine alla attendibilità ascritta al teste Pizzo ed alla
relativa deposizione. Viene evidenziato al fine che il racconto del teste non troverebbe
ulteriore conferma in altri elementi emersi dalle indagini, non potendosi ascrivere
rilievo a quello indicato in motivazione a sostegno della valutazione resa, id est la
relazione della PG resa in occasione di una segnalazione anonima relativa alla
esplosione di alcuni colpi di mitraglietta in zona vicina allo stabilimento nella
disponibilità del ricorrente . Ciò in quanto trattavasi di elemento non conducente sia
perché frutto di segnalazione anonima , non ulteriormente riscontrata proprio quanto
alla detta esplosione dei colpi , sia per la genericità delle dichiarazioni assunte
nell’occasione.
3. Ricorso Foti. Due i motivi addotti.
3.1 Con il primo si ribadisce il tenore della eccezione in rito sollevata in dibattimento ,
legata alla affermata violazione dell’ad 178 lettera b cpp in ragione del fatto che la
delega a trattare il procedimento in capo al sostituto che ebbe a formulare la richiesta
di rinvio a giudizio non comprendeva anche il potere di esercitare l’azione penale.
3.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge avuto riguardo agli artt 192
cpp e 533 comma I cpp nonché vizio di motivazione. Gli elementi posti a fondamento
del giudizio di responsabilità non erano tali da far ritenere superata la soglia del
ragionevole dubbio . Al fine non valevano le deposizioni della teste Devescovi , nè
quelle della Davin o ancora quella della D’Angieri, destinatarie queste ultime della
sostanza ceduta. Dalle stesse si poteva desumere, al più , che il Foti aveva spesso
disponibilità di sostanza stupefacente che solitamemte consumava ; che il ricorrente
consumava droga con la Davin , senza poter affermare con la dovuta certezza che si
trattava di droga a questa ceduta dal Foti . Quanto poi alle cessioni assertivamnte

– nei confronti del Foti , per aver ceduto, in occasioni diverse , tutte avvinte dal

effettuate in favore della D’Angeri , il racconto della stessa , letto attraverso la
comune convivenza con il ricorrente, lasciava coerentemente pensare alla possibilità
che la stessa era solita approfittare della disponibilità occasionale della sostanza
detenuta dal Foti , mai offerta proveniente dal ricorrente .
Considerato in diritto .
4. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio avuto riguardo alla posizione
dell’Allia per la intervenuta estinzione del reato per prescrizione , maturata nelle more

Per contro la inammissibilità del gravame proposto dalla difesa del Foti impone la
conferma della decisione impugnata nella parte relativa alla posizione di quest’ultimo
ricorrente.
5. Ricorso Allia .
Il ricorso non si è rivelato né inammissibile in radice né manifestamente infondato
avuto riguardo al tenore della unica doglianza sollevata a supporto dello stesso.
Ne viene che il rapporto processuale che occupa , relativo a siffatta fase di legittimità,
è stato ritualmente instaurato, così da attribuire rilievo al tema della intervenuta
prescrizione del reato giacchè è noto che l’inammissibilità, anche sul versante della
manifesta infondatezza , avrebbe per contro precluso in radice la possibilità di
vagliare, in questa sede , l’intervenuta causa di estinzione del reato ( cfr da ultimo ,
Cassazione penale sezione V, sentenza nr 39499/12).
5.1 Tanto precisato , osserva poi la Corte come nel caso , per quanto anticipato , la
estinzione del reato per prescrizione è maturata successivamente alla sentenza di
appello ( emessa il 4 giugno 2012).
In particolare , il reato ascritto al ricorrente risale al marzo del 2003 e , considerando
all’uopo il termine di prescrizionale di anni 10 – alla luce del combinato disposto di cui
agli artt 157, 160 e 161 cp nella vigente formulazione , più favorevole , favorita dalla
data di deposito della sentenza di primo grado, successiva alla novella portata dalla
legge 251/05 – emerge che la prescrizione è maturata nel marzo del 2013, senza che
siano stati individuati motivi di sospensione dei termini in questione.
5.3 Non ricorrono, infine , i presupposti per una pronuncia assolutoria ex art. 129
c.p.p., comma 2, perché, tenuto conto di quanto emerge a carico del ricorrente dalla
motivazione della sentenza, non risulta evidente la estraneità degli stessi ai fatti
contestati.
6. Ad una soluzione di segno opposto si perviene con riferimento al ricorso del Foti.

tra la sentenza di appello ed il presente giudizio di legittimità .

6.1 II primo motivo è inammissibile perché non devoluto alla cognizione del Giudice
dell’appello . Per quanto il tema oggetto di doglianza risulti , per il vero , trattato in
sentenza , la relativa questione non è stata sollevata con l’appello ( peraltro allegato
al ricorso) e non può dunque essere proposta in questa sede, dovendosi escludere che
il motivare ultroneo del Giudice di secondo grado rispetto ai petita devoluti con
l’appello valga a giustificare una reintroduzione in sede di legittimità di temi per altro
verso divenuti irreversibili in ragione della originaria inerzia della parte interessata a

7.2 Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso che si sostanzia in doglianze
non consentite in sede di legittimità.
Il ricorrente lamenta l’erroneità della lettura fornita dai Giudici del merito quanto al
tenore delle deposizioni dei testi De Vescovi , Davin e D’Angeri, dichiarazioni che
costituiscono il nucleo fondante della decisione impugnata . E se per un verso siffatta
lagnanza, in alcuni punti si mantiene all’interno dei confini del mero travisamento
probatorio perché fondata su aspetti delle deposizioni in questione asseritamente non
coerenti al dato riportato in sentenza ( senza che per ciò solo in parte qua il rilievo
debba ritenersi ammissibile vertendosi in ipotesi di doppia valutazione conforme resa
dai giudici del merito in punto alla ricostruzione del fatto : cfr , tra le tante , la
sentenza resa dalla

Sez.

4, n.

19710 del 03/02/2009

, Rv. 243636 con la

giurisprudenza ivi richiamata), per altro verso la doglianza in esame sfocia in una
sistematica e alternativa rivalutazione in fatto della vicenda in processo, concretando
un travisamento del fatto certamente incompatibile con il rimedio di legittimità.
8. Alla inammissibilità del gravame porposto dalla difesa del Foti consegue, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura
liquidata equitativamente come da dispositivo

ekkon

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Allia Salvatore perché il
reato è estinto per prescrizione . Dichiara inammissibile il ricorso di Foti Antonino e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 17 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

Il Paeside te

rilevare il vizio .

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