Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4752 del 08/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 4752 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Zyba Shehi Abdyl

n. il 25 aprile 1984

avverso
l’ordinanza 4 dicembre 2012 — Tribunale di Sorveglianza di Brescia;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;

Data Udienza: 08/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 4 dicembre 2012, depositata in cancelleria il 7 dicembre 2012, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia dichiarava non luogo a
provvedere in relazione al reclamo avanzato nell’interesse di Zyba Shehi Abdyl in
relazione al provvedimento di rigetto della istanza di liberazione anticipata.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che il reclamante era stato

2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo
ricorso per cassazione lo Zyba chiedendone l’annullamento. Si assumeva che il condannato aveva interesse a ottenere la liberazione anticipata in quanto l’espulsione
era stata disposta ai sensi dell’art. 16 comma quinto D. Lvo 286/98, quale sanzione
sostitutiva alla detenzione. In caso di rientro in Italia avrebbe potuto così detrarre
dalla pena da espiare quella oggetto del beneficio qui richiesto.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

2
3.1 — La liberazione anticipata non è nella fattispecie concedibile in quanto verrebbe a costituire in concreto, in capo al richiedente, la tesaurizzazione di una sorta
di credito di pena che consentirebbe al condannato, che ha ottenuto la sostituzione
della pena detentiva con l’espulsione ai sensi dell’art. 16 comma quinto D. Lvo
286/98 (e che dovesse rientrare illegittimamente prima dei cinque anni prevista per
la estinzione della pena), di poterlo invocare al fine di scontarlo sulla pena espianda.
Ciò si pone in contrasto con il principio della deterrenza della norma e con la
puntuale disciplina dell’art. 657 c.p.p., la quale prevede, per la sua concreta applicazione, il preciso requisito temporale dell’anteriorità della consumazione del reato
oggetto della condanna da espiare (e il rientro in Italia entro il periodo di interdizione costituirebbe pur sempre una violazione successiva al bonus di pena e l’avveramento della condizione sospensiva utile ai fini della revoca della sanzione sostitutiva, ai sensi dell’art. 16 comma quarto D. Lvo 286/98).
Il principio di infungibilità peraltro trova la sua giustificazione, a un tempo logica
e giuridica, nella fondamentale esigenza sistematica di non creare una sorta di im-

Ud. in c.c.: 8 gennaio 2014 — Zyba Shehi Abdyl — RG: 19749/13, RU: 5;

9ì-

espulso sicché era venuto meno lo stato di detenzione.

o

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

punità per future condotte illecite, che avrebbe il solo effetto di integrare un inammissibile incentivo alla realizzazione di altri comportamenti criminosi, con evidente
e palese pregiudizio delle ragioni connesse alla sicurezza collettiva.
3.2 — Peraltro è il caso di chiarire che, con la sostituzione detta (per la sua particolare natura), la pena irrogata dal giudice viene meno essendo riversata nella
sanzione (amministrativa) della espulsione sicché perde giuridicamente la sua auto-

creto espulsivo e il relativo divieto di reingresso nel quinquennio che, se violato,
comporterà non solo la revoca del decreto accennato con reviviscenza delta pena
detentiva sostituita, (da operarsi da parte dello stesso giudice che aveva adottato la
sanzione sostitutiva, Cass., Sez. 1, n. 34703/2004) ma anche, dal momento che il
reingresso illegale dell’espulso integra l’autonomo reato ex art. 13, commi 13-bis e
ter T.U., l’arresto dello straniero fuori dalle ipotesi di flagranza, con procedibilità in
regime di rito direttissimo.
4. — Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

per questi motivi
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, 1’8 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

nomia penale. Il nuovo punto di riferimento per il condannato diviene infatti il de-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA