Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47517 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47517 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

1) ARGIRÒ MARIA TERESA n. 30/6/1967
2) SCHIRRIPA PASQUALE n. 29/4/1946
3) SCHIRRIPA ANNA MARIA n. 9/8/1972
4) SANSOTTA GIUSEPPE n. 21/8/1960
5) PUGLIESE PASQUALE n. 17/7/1976
6) ALBANESE LUIGI n. 14/10/1975
avverso la sentenza n. 755/2010 del 21/10/2011 della CORTE DI APPELLO
DI REGGIO DI CALABRIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. OSCAR CEDRANGOLO che
ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi di Argirò Maria Teresa,
Sansotta Giuseppe, Pugliese Pasquale e Albanese Luigi e rigettarsi i ricorsi di
Schirripa Annamaria e Schirripa Pasquale.
Udito per Argirò Maria Teresa l’avv. MICHELE GULLO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Udito per Schirripa Pasquale l’avv. RICCARDO MISAGGI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 16/10/2013

Udito per Schirripa Anna Maria l’avv. RICCARDO MISAGGI che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Uditi per Sansotta Giuseppe gli avv. SANDRO FURFARO e LEONE FONTE che
hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
Uditi per Pugliese Pasquale gli avv. SANDRO FURFARO e EMANUELE MARIA
GENOVESE che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
i. La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza del 21 ottobre 2011

emessa il 21 dicembre 2009 in sede di giudizio abbreviato dal giudice per
l’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti, tra gli altri,
di Schirripa Pasquale, Schirripa Anna Maria, Argirò Maria Teresa, Sansotta
Giuseppe, Pugliese Pasquale ed Albanese Luigi.
2. Oggetto del processo era la partecipazione degli imputati per il periodo
dal 6 febbraio 2008 al 17 agosto 2008 alla più vasta attività di una associazione
finalizzata al traffico di stupefacenti operante tra gli Stati Uniti e la Calabria,
associazione esistente sin dagli anni 90.
3. Il segmento di attività ascritta agli imputati era relativo alla attività di
importazione in Marina di Gioiosa Ionica di cocaina svolta dai componenti della
famiglia Schirripa sull’iniziativa principalmente di Schirripa Giulio che gestiva il
rapporto con altri soggetti operanti in America; in ragione di tale ambito
territoriale dei fatti, le attività di indagine erano state svolte in parallelo dalla
polizia giudiziaria italiana e dalla autorità di polizia statunitense.
4. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, Schirripa Pasquale,
Schirripa Anna Maria, Argirò Maria Teresa operavano in diretto contatto con
Schirripa Giulio, interessandosi delle attività di ricezione, stoccaggio e
distribuzione della droga, anche individuando i clienti cui rivendere la merce,
nonché gestendo i relativi proventi. Le condotte contestate erano riferite all’arco
temporale sopra indicato, ma i giudici di merito rilevavano come nel corso delle
indagini fossero emersi anche indizi di una pregressa stabile dedizione di tali
imputati alla medesima attività criminale.
5. Sansotta Giuseppe, Pugliese Pasquale svolgevano simili attività per conto
della famiglia Schirripa, risultando però la loro attività confinata nel più ristretto
ambito temporale degli accertamenti, nulla emergendo per il passato.
6. Quanto ad Albanese Luigi, costui nel periodo in questione svolgeva
attività di corriere per i trasferimenti di droga e del denaro.
7. Nel processo si giudicavano anche tre specifiche vicende di importazione
di droga:

2

depositata il 7 luglio 2012 decideva sull’appello avverso la sentenza di condanna

- al capo c) si contestava l’importazione di un quantitativo di circa 10 kg di
cocaina proveniente dal sud America via Stati Uniti di cui un terzo circa
sequestrato I’ll aprile 2008 ( per tale reato venivano condannati Argirò Maria
Teresa, Pugliese Pasquale, Schirripa Anna Maria e Schirripa Pasquale).
– Al capo e) si contestava l’importazione in data 23 maggio 2008 di 2 kg di
cocaina avente la medesima provenienza (per tale reato venivano condannati
Pugliese Pasquale, Schirripa Anna Maria Schirripa Pasquale).
– Per un terzo episodio di importazione di 4 kg di stupefacente, contestato,

sussistenza di prove a carico di quest’ultimo.
8. Il materiale probatorio, con riferimento soprattutto al periodo di specifica
contestazione, era rappresentato dalle intercettazioni telefoniche e dai
conseguenti interventi sul territorio che, fra l’altro, avevano consentito il
sequestro di parte della droga in contestazione. Vi era inoltre materiale
probatorio relativo alle attività di indagine in territorio statunitense, tra cui le
dichiarazioni di un trafficante ecuadoregno arrestato negli Stati Uniti, divenuto
collaboratore di giustizia; tale materiale, idoneo a dimostrare l’ esistenza della
attività associativa già dagli anni 90, era utilizzato fondamentalmente per
confermare l’interpretazione delle intercettazioni.
9. Schirripa Pasquale, Schirripa Anna Maria, Argirò Maria Teresa, Pugliese
Pasquale erano condannati per il reato associativo e per le condotte di cui all’art.
73 legge droga loro contestati, reati posti in continuazione.
io.

Albanese Luigi e Sansotta Giuseppe venivano condannati per il solo

reato associativo.
11.

I rispettivi difensori hanno proposto ricorso avverso tale sentenza.

12.

Argirò Maria Teresa sviluppa un unico motivo con il quale deduce

la violazione legge ed il vizio di motivazione in riferimento agli artt. 533 e 192
cod. proc. pen. . Previa sintesi dei fatti, osserva in termini generali come manchi
la prova dei reati contestati; in dettaglio, al fine di dimostrare la inconsistenza
delle ipotesi di partecipazione al reato associativo, valorizza la assenza di suoi
precedenti penali, dato pur noto e considerato dalla sentenza impugnata; l’esito
negativo di una perquisizione locale; il chiarimento dei fatti in occasione del suo
interrogatorio; la assenza di significatività delle intercettazioni che non
consentono di individuare un suo ruolo nella associazione criminale, nonché la
assenza di perquisizioni con esito positivo o la sua diretta visione nel corso di
scambio di stupefacenti.
12.1.

Afferma, inoltre, che non sia possibile configurare una associazione

finalizzata al traffico di stupefacenti non essendovi elementi significativi di un
tale accordo. Ripercorre anche le dichiarazioni accus torie di Calderon Luis che
3

degli odierni imputati, al solo Albanese, la Corte di Appello escludeva la

non aveva mai indicato la ricorrente fra i componenti della associazione, non
conoscendola affatto. Afferma, in termini generali, che la motivazione sviluppata
non è adeguata per dimostrare i fatti in contestazione.
13.

Schirripa Pasquale con primo motivo deduce il vizio di motivazione

in riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato fine di cui al capo c)
osservando in termini generali come la Corte di Appello abbia valutato gli
elementi di prova in modo frammentato non sviluppando un’adeguata
motivazione sul suo ruolo effettivo. Inoltre la sentenza non risponde affatto alle

giunti ad affermare dimostrata, sulla sola base del rapporto di parentela, la
partecipazione alla banda criminale di tutti i componenti del gruppo familiare
Schirripa
13.1.

Alla critica generale aggiunge talune contestazioni specifiche:

13.2.

pur avendo la Corte di Appello valorizzato le dichiarazioni del

collaboratore di giustizia Calderon Luis contro di lui, non ha però tenuto conto
delle dichiarazioni del medesimo Calderon nella parte in cui lo scagionava
negando la sua partecipazione alle attività delittuose dei familiari; Calderon,
difatti, aveva espressamente negato che lui avesse un qualsiasi ruolo in tale
contesto.
13.3.

Inoltre nella sentenza non si era tenuto conto delle circostanze

relative alla intenzione della moglie del ricorrente di divorziare, evidentemente a
causa del distacco del ricorrente dalle scelte la famiglia.
13.4.

Trascrive larga parte dei motivi di appello per rilevare come dalla

sentenza che richiama sostanzialmente quella di primo grado non si evinca
alcuna adeguata risposta ai suoi motivi di appello; a tal fine riporta uno stralcio
della sentenza impugnata per la comparazione.
13.5.

Con secondo motivo deduce il vizio di motivazione in riferimento

alla contestazione di reato associativo. Osserva che da un lato vi è un breve
periodo di valutazione ai fini di ritenere accertata la sua responsabilità per tale
reato e dall’altra si fa riferimento a fini di prova anche a vicende lontane nel
tempo. Inoltre, la Corte non ha tenuto conto delle sue osservazioni formulate
nell’atto di appello.
13.6.

Con terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di

motivazione in ordine alla determinazione della pena. Ritiene che la motivazione
al riguardo si limita ad una clausola di stile che non tiene conto della assenza di
precedenti penali specifici e del suo ruolo marginale.
14.

Schirripa Anna Maria con primo motivo deduce la carenza di

motivazione e la illegittimità della sentenza impugnata per l’omessa valutazione
e decisione sulle eccezioni e doglianze difensive proposte con l’atto di appello;
4

critiche mosse in sede di atto di appello rispetto alle modalità con le quali si era

ritiene che la motivazione della sentenza di appello sia limitata al richiamo della
sentenza di primo grado, omettendo di considerare le specifiche censure ad essa
e, soprattutto, di riconsiderare il “quadro probatorio” posto a carico
dell’imputata.
14.1.

Con secondo motivo deduce la violazione di legge sostanziale e

processuale; rileva che si è fatto riferimento a dichiarazioni rese da tale Calderon
Luis che non sono, però, presenti negli atti, elementi questi fondamentali in
quanto la sua partecipazione all’associazione è contestata a decorrere dal 1990.

attraverso le informazioni fornite dagli inquirenti su quanto il Calderon avrebbe
detto alle autorità di Polizia degli Stati Uniti.
14.2.

Inoltre, tali dichiarazioni non sono state sottoposte ad alcun vaglio

di attendibilità.
14.3.

Con terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione

in ordine alla valutazione complessiva delle prove a suo carico, alla omissione di
valutazione delle prove indicate nell’appello, nonché la mancanza ed illogicità e
contraddittorietà della motivazione ed il travisamento della prova. Indica, a tale
fine, quale sia la possibile lettura alternativa di alcune conversazioni che
trascrive o delle quali riporta la propria interpretazione.
14.4.

Rileva poi che la Corte d’Appello ha affermato che la ricorrente

fungeva da “ambasciatrice presso i correi che, quindi, per suo tramite si
raccordavano con lo Schiripa Giulio, essendo presente, unitamente a tutti i
componenti della sua famiglia, all’atto dell’ arrivo dello stupefacente, così
fornendo un rilevante contributo realizzarsi dell’ipotes i accusatoria …” ma la
ricorrente rileva come non vi sia alcuna conversazione che dimostri un tale ruolo
di ambasciatrice nè vi era alcuna necessità di raccordo con il fratello Giulio che
aveva, invece, regolare rapporti con i coimputati. Inoltre, non vi è alcuna prova
da cui desumere la presenza della ricorrente all’arrivo degli stupefacenti.
14.5.

Quanto alla specifica contestazione cui al capo e), rileva la carenza

di motivazione in quanto vi è solo la trascrizione della sentenza di primo grado.
14.6.

Quindi riporta integralmente ovvero richiama alcune conversazioni

per fare notare come dalle stesse non si evinca alcun riferimento che consenta di
confermare la partecipazione a tale gestione di droga. Quanto alla droga che si
assume sequestrata, non vi è alcun accertamento che consenta di individuare il
tipo di sostanza.
14.7.

Con quarto motivo rileva la violazione di legge ed il vizio di

motivazione in ordine alla contestazione del reato associativo, nonché la omessa
valutazione di prove ed il travisamento della prova nonché il vizio di motivazione
in generale. A tal fine osserva che non vi è prova di un adeguato arco temporale
5

Le dichiarazioni del collaboratore sarebbero state introdotte nel processo

di svolgimento delle presunte attività associative e che non erano state date
adeguate risposte alle osservazioni della difesa.
14.8.

Con quinto motivo deduce violazione legge e vizio di motivazione

in ordine alla determinazione della pena non essendo stata quantificata la misura
della pena base nonché la misura dell’aumento di pena conseguente alla
applicazione la disciplina della continuazione. Rileva che, peraltro, gli elementi
acquisiti avrebbero dovuto portare ad una diversa valutazione ai sensi dell’art.
133 cod. pen. .
Formula poi, riportandosi ai motivi di appello, varie eccezioni in

tema di intercettazioni. Osserva anzitutto che non è presente la relativa
documentazione, anche in versione informatica, assumendo che quest’ultima,
comunque, sarebbe insufficiente ed illegittima. Sostiene che le operazioni di
ascolto delle registrazioni sono state svolte illegittimamente presso gli uffici di
polizia; che sarebbero state intercettate utenze straniere in violazione della
procedura in materia di rogatoria internazionale. In particolare, sarebbero state
disposte intercettazioni di utenze di una rete telefonica straniera, intercettazioni
effettuate sul territorio italiano.
15.

Sansotta Giuseppe con primo motivo deduce violazione legge e

vizio di motivazione per la omessa valutazione dei dati probatori indicati nell’atto
di appello. Non può, quindi, ritenersi esaustivo dell’obbligo della motivazione il
mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado senza prendere
posizione sugli specifici punti in contestazione. La sentenza, quanto al ricorrente,
si limita a confermare la valorizzazione di quanto ascoltato in alcune telefonate
avvenute fra soggetti diversi dal ricorrente, senza spiegare la ragione per la
quale il Peppe debba sempre comunque individuarsi nella persona del Sansotta
Giuseppe. Svolge, quindi, argomenti relativi al contenuto delle conversazioni ed
alla loro portata probatoria.
16.

Pugliese Pasquale con primo motivo deduce la violazione di legge

ed il vizio di motivazione per la omessa valutazione dei dati probatori indicati
nell’atto di appello affermando che le intercettazioni – relative a conversazioni
cui il ricorrente non partecipa – sono state lette in modo erroneo e non sono
affatto riscontrate con riferimento a quanto si sarebbe affermato in ordine alla
sua condotta.
16.1.

Osserva,

inoltre,

come

dalle

stesse

intercettazioni

sia

positivamente smentito che sia stato il ricorrente ad inviare denaro a Roccisano
Teresa per pagare la fornitura di droga. Né alcuna conversazione consente di
ritenerlo partecipe alla attività culminata con l’ arrivo di droga in casa degli
Schirripa il 7 aprile.

6

14.9.

16.2.

Analoghe le considerazioni a farsi quanto al capo e).

L’interpretazione delle conversazioni, secondo il ricorso, esclude che Pugliese
avesse portato il denaro a Schirripa Giulio.
16.3.

Con secondo motivo deduce il vizio di motivazione e la violazione

legge in ordine alla valutazione complessiva delle prove a carico utilizzate dalla
sentenza anche con riferimento alla omessa motivazione di elementi di prova
offerti dalla difesa ritualmente indicate nell’atto di appello.
16.4.

Inoltre contesta la adeguatezza della motivazione quanto alla

stupefacenti e la accertata necessità di individuare finanziatori dimostra la
precarietà del rapporto tra i vari soggetti.
16.5.

Con terzo motivo deduce violazione legge e vizio di motivazione in

ordine alla determinazione della pena rilevando come i parametri utilizzati
avrebbero dovuto portare a fissare la pena nel minimo.
17.

Albanese Luigi deduce la mancanza di motivazione in relazione ai

motivi di appello e, comunque, l’errore della valutazione delle prove. Osserva
che, pur avendo ampiamente circostanziato le doglianze dell’atto di appello, il
relativo rigetto è privo di adeguata motivazione o è motivato in modo erroneo.
Ripercorre ampiamente i risultati degli accertamenti osservando come sia stata
esclusa la responsabilità del ricorrente per le specifiche contestazioni di trasporto
dei soldi necessari al pagamento dello stupefacente, avendo l’Albanese ritenuto
che le ragioni del trasporto del denaro – in condizione di evidente irregolarità fossero diverse rispetto alla funzione di pagamento della droga. Svolge ulteriori
argomenti osservando come la partecipazione a due soli viaggi dell’arco
temporale di meno di un mese non consentano di ritenere la partecipazione alla
associazione, avendo avuto peraltro il ricorrente rapporti con il solo Schirripa
Giulio
CONSIDERATO IN DIRITTO
18. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi.
19. Argirò Maria Teresa svolge argomenti di merito, peraltro in larga parte
generici, contestando la valutazione delle prove ed offrendone una diversa
valutazione. In tale modo invoca l’esercizio di poteri di accertamento in merito
che esulano dall’ambito del giudizio di legittimità. Le questioni poste non
individuano mai violazioni di legge in materia di valutazione delle prove né vizi
rilevanti della motivazione anche laddove sembra fare riferimento a singoli
errori:
– Le singole circostanze citate non hanno rilievo al fine di smentire la sua
responsabilità. Né rileva il fatto che non sia raggiunta da dichiarazioni del

7

dimostrazione della esistenza di una associazione finalizzata al traffico di

collaboratore Calderon, tenuto conto che le stesse dichiarazioni non sono state
affatto poste dai giudici di merito a fondamento della sua responsabilità.
– I motivi relativi ad una presunta complessiva inadeguatezza della
motivazione sono del tutto generici.
20.

Schirripa Pasquale con il primo motivo svolge innanzitutto

argomentazioni prive di specificità con le quali si limita ad affermare una
generale inadeguatezza della motivazione che però non emerge dalla lettura
della stessa e che, comunque, non è affermata con argomenti specifici. Né si

abbiano avuto una adeguata risposta quantomeno dalla complessiva
motivazione.
20.1.

Inconsistenti, poi, le contestazioni specifiche:

20.2.

l’argomento in ordine alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia

Calderon sono irrilevanti in quanto innanzitutto, come sopra riportato, la
sentenza basa la ricostruzione dei fatti relativi agli odierni imputati sulle attività
di intercettazione e sequestri sul territorio calabrese, senza un rilievo diretto
delle dichiarazioni del collaboratore per i fatti per cui è processo. Nell’ottica della
ricostruzione della vicenda da parte della Corte di Appello non risulta affatto
significativo che il ricorrente non fosse indicato tra i partecipi della associazione
parte di un soggetto che operava in tutt’altro contesto territoriale.
20.3.

Del tutto irrilevanti sono, poi, gli argomenti, di merito, con i quali

Schirripa Pasquale richiede una inammissibile nuova lettura del materiale
probatorio.
20.4.

La medesima genericità si nota anche per il secondo motivo che si

limita a generiche doglianze rispetto a sentenze di merito adeguatamente
motivate.
20.5.

Il terzo motivo pone questioni inerenti alle valutazioni di

competenza del solo giudice di merito in tema di determinazione della pena ed è
quindi manifestamente infondato.
21.

Schirripa Anna Maria svolge un primo motivo assolutamente

generico, invocando espressamente una attività di rivalutazione del materiale
probatorio che non rientra nei compiti del giudice di legittimità.
21.1.

Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto parte dal

presupposto che la condanna sia stata disposta per condotte tenute a partire dal
1990, provate sulla scorta delle dichiarazioni collaboratori di giustizia.
21.2.

È invece testuale come l’accertamento sia limitato al periodo

chiaramente indicato nel capo di imputazione e che, solo ai fini di determinare la
gravità della condotta, si valuta la esistenza di indizi di attività criminale
pregressa del ricorrente nell’ambito della f iglia, senza però allargare l’oggetto

indica quali siano i concreti punti significativi dei motivi di appello che non

di accertamento. Quanto alla presenza o meno delle dichiarazioni del
collaboratore di giustizia in atti, la questione non è valutabile in quanto non
poteva essere semplicemente prospettata non spettando al giudice di legittimità
la ricerca degli atti nel fascicolo.
21.3.

Il terzo ed il quarto motivo sono manifestamente infondati poiché

ripropongono le stesse questioni indicando stavolta in modo analitico le singole
prove per le quali si propone una lettura alternativa rispetto a quella data dai
giudici di merito; è quindi evidente che si richiede una attività non consentita a

21.4.

Il quinto motivo è inammissibile perché richiede la rivalutazione

del giudizio di merito sulla determinazione la pena.
21.5.

Manifestamente infondate sono anche le ulteriori argomentazioni

con le quali si sostiene l’erroneità nell’esecuzione delle attività di intercettazione.
La questione viene posta senza indicare chiaramente gli atti che dimostrerebbero
l’esercizio irregolare delle attività di intercettazione e non si chiarisce neanche,
quanto alle intercettazioni di utenze telefoniche straniere, se le stesse siano state
captate in riferimento a conversazioni intervenute con l’Italia ovvero si lamenta,
come appare del resto improbabile ed in ogni caso non è stato dimostrato – in
contrasto con quanto affermato dai giudici di merito – che si tratti di operazioni
svolte all’estero su conversazioni tenute all’estero.
22. Sansotta Giuseppe propone un unico motivo assai generico limitato alla
doglianza sull’ inadeguatezza della motivazione laddove la stessa appare
complessivamente adeguata nè si individuano gli eventuali punti in cui la stessa
è carente od erronea.
23. Pugliese Pasquale propone un primo motivo manifestamente infondato
perché richiede una lettura alternativa delle intercettazioni telefoniche senza
individuare eventuali punti in cui siano stati realizzati rilevanti errori di
interpretazione. Il secondo motivo è parimenti generico ancorché faccia
riferimento alla omessa motivazione su elementi di prova da lui indicati; anche in
questo caso, difatti, il ricorso essenzialmente richiede una nuova valutazione del
medesimo materiale probatorio invocando l’esercizio di attività diverse da quelle
che spettano al giudice di legittimità. Il terzo motivo è manifestamente
inammissibile proponendo una rivalutazione in merito ai fini della determinazione
della pena.
24. Albanese Luigi propone un unico motivo manifestamente infondato in
quanto consiste essenzialmente in una ripetizione dell’appello contestando profili
di merito invocando una nuova valutazione delle prove.
Valutate le ragioni della inammissibilità appare adeguata la misura sanzione
pecuniaria come indicata in dispositivo.
9

giudice di legittimità.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.

Roma c sì deciso il 16 ottobre 2013

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