Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47516 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47516 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

D’ARIENZO ROSARIO n. 8/7/1970
avverso la sentenza n. 1785/2010 del 28/9/2012 della CORTE DI APPELLO
DI SALERNO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. OSCAR CEDRANGOLO che
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
D’Arienzo Rosario è stato condannato con sentenze conformi del 2/4/2010
del Tribunale di Vallo della Lucania e del 28/9/2012 della Corte di Appello di
Salerno per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. – così riqualificato dal giudice di
primo grado rispetto all’originale contestazione del reato di cui all’art. 336 cod.
pen. – per aver impedito ad un vigile urbano di portare a compimento un atto del
proprio ufficio con una condotta consistita dapprima nel rifiuto di esibizione dei
documenti dell’autovettura con la quale era entrato in area di divieto di accesso
e, poi, nel brusco allontanamento con la medesima auto con volute modalità di
guida tali da costringere i pedoni a scansarsi per non essere investiti.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso D’Arienzo con atto a firma
del proprio difensore.
Con primo motivo deduce la violazione di legge in quanto, pur essendo stato
contestato il reato di cui all’art. 336 cod. pen., la condanna è stata disposta per il

Data Udienza: 16/10/2013

reato di cui all’art. 337 cod. pen.. Si tratta di questione già posta con i motivi di
appello cui, però, non era stata data alcuna risposta, e che rileva nel caso
concreto in quanto la condotta di “fuga”, che nella contestazione era priva di
rilievo specifico, in sede di condanna era ritenuta la “violenza” finalizzata al
condizionare l’operato del p.u. Atteso il tenore della contestazione, il ricorrente

Con secondo motivo deduce la violazione di legge per essere stato applicato
l’art. 337 cod. pen. in assenza di violenza o minaccia. Con ampie
argomentazioni il ricorrente rileva come gli elementi di fatto acquisiti non
consentissero di ritenere una condotta di fuga né di ritenerla, comunque,
finalizzata a forzare il p.u.
Con terzo e quarto motivo deduce la violazione di legge per essere stata
ritenuta sussistere l’ipotesi di cui all’art. 337 cod. pen. e non quella di cui all’art.
651 cod. pen., applicabile in ragione della corretta ricostruzione dei fatti nei sensi
dei motivi precedenti. Inoltre, ritenuta applicabile la contravvenzione di cui
all’art. 651 cod. pen., diveniva applicabile, in ragione del principio di specialità di
cui all’art. 9 I. 689.1981, la disposizione amministrativa in tema di ordine di
esibizione di documenti, in particolare quella di cui all’art. 192 Cod. della Strada
in tema di rifiuto di esibizione dei documenti.
Con quinto motivo deduce la violazione di legge in relazione alla mancata
applicazione della sospensione condizionale della pena ed in relazione all’art. 597
comma 5 0 cod. pen., rilevando la assenza di motivi ostativi alla applicazione di
tale beneficio e, comunque, la totale assenza di motivazione sul punto pur a
fronte della sua specifica richiesta.
Il ricorso va accolto limitatamente al quinto motivo, come dopo specificato,
mentre gli altri motivi sono manifestamente infondati.
Con il primo motivo si solleva una questione già ampiamente valutata dalla
Corte di Appello. Il ricorrente contesta il mutamento di ipotesi di reato integrato
dei fatti contestati sul presupposto che ciò avrebbe impedito un’adeguata difesa.
Ma è lo stesso ricorrente che conferma come fosse chiaramente indicata nel
capo di imputazione la condotta fondante la “violenza o minaccia”, rispetto alla
quale quindi era ben in grado di difendersi, ben poco rilevando la sua personale
interpretazione dell’essere, tra le varie modalità della condotta descritta in
imputazione, quella in questione “secondaria ed eventuale”. Peraltro la fase in
cui è intervenuta la modifica della contestazione in diritto ha ampiamente reso
possibile, nel secondo grado di merito, una adeguata difesa in relazione alla
riqualificazione in sé.

non si era potuto difendere sulla mutata imputazione.

Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché sviluppa argomenti
relativi agli apprezzamenti in fatto per i quali non risulta certamente alcuna
carenza di motivazione atteso l’ ampio sviluppo delle sentenze di merito sul
punto e non potendo il giudice di legittimità nuovamente apprezzare il materiale
probatorio in assenza di specifici errori logici .

alla diversa configurazione in diritto conseguente alla diversa ricostruzione in
fatto proposta con il secondo motivo che, come già detto, è infondata.
È invece fondato il quinto motivo. A fronte della sussistenza delle condizioni
teoriche per la applicabilità della sospensione condizionale della pena e della
specifica richiesta della difesa, non vi è stata motivazione sul punto. Quindi,
limitatamente a tale profilo, va disposto annullamento con rinvio per nuovo
giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa valutazione della
concedibilità della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo
giudizio sul punto alla Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
Rom così deciso il 16 ottobre 2013
Il Co estensore

Il terzo ed il quarto motivo sono manifestamente infondati poiché relativi

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