Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47515 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47515 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPRARO VINCENZO N. IL 22/01/1984
CAPRARO PIETRO N. IL 02/08/1979
CACCIATORE CALOGERO N. IL 08/03/1961
avverso la sentenza n. 1309/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Q_
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che ha concluso per Qa. „A.A.A._~;

Udito, per la parte civile, l’Avv –t
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In particolare, profferivano minacce ( "levativi a divisa ca v'ammazzamu , bastardi e pezzi di medd0 mentre , quanto alla violenza , questa era consistita in strattonamenti operati dal Capraro Pietro e dal Cacciatore, e si era altresì concretata nel trauma contusivo al viso arrecato con un schiaffo dato dal Capraro Vincenzo al Catanzaro. 2. Interposto appello , la Corte di appello di Palermo ha integralmente confermato la decisione di primo grado. 3. Avverso tale ultima decisione hanno proposto ricorso per Cassazione tutti e tre re0 gli imputati. 4. Per quanto autonomi, sostanzialmente concordanti sono i ricorsi dei Capraro, personalmente proposti dai due imputati. Si lamenta violazione dell'art 606 comma I lettere B ed E per avere la Corte reso il giudizio di responsabilità affidandosi esclusivamente alle dichiarazioni dei testi dell'accusa senza dare credito alla versione dei ricorrenti in forza alla quale il Camion non venne spostato dal Vincenzo perché sprovvisto della patente di guida. Da qui l'arbitrarietà dell'agire dei pubblici ufficiali che , pur potendosi limitare ad una mera contravvenzione , inopinatamente volevano imporre al Capraro di compiere una attività non solo non necessaria ma anche non consentita dalla legge ; arbitrarietà sfociata nell'atteggiamento del Catanzaro che ebbe a colpire il Vincenzo Capraro , legittimando così la reazione dello stesso , ampiamente scriminata in ragione dell'art 4 D LGT 288/44. Il tutto pretermettendo altresì la sostanziale estraneità alla vicenda del Capraro Pietro , intervenuto solo per dividere i soggetti che litigavano. 5. Con autonomo ricorso a firma dell'avvocato Salvatore Collura , Cacciatore Calogero lamenta , con la prima ragione di doglianza, vizio di motivazione della sentenza impugnata , mancante , contraddittoria o comunque manifestamente illogica . La sentenza impugnata non specificherebbe il ruolo e l'interesse avuto . dal ricorrente nel commettere il reato contestato e sarebbe affetta da manifesta illogicità. 5.1 Con il secondo motivo si adduce violazione di legge immediatamente ancorata al disposto di cui all'art 337 ed alla mancata applicazione della scriminante ex art 4 DLGt 288/44 . La Corte non motiva sulla partecipazione del ricorrente al fatto ; mancherebbe la prova dell'intralcio arrecato dalla posizione di sosta dell'autocarro ; sarebbero state pretermesse le dichiarazioni a discolpa rese dallo stesso teste di accusa Tusa ; l'arbitrarietà dell'agire era motivato dall'assenza delle chiavi sul mezzo e dalla inabilitazione alla guida del Capraro Vinvcenzo , fatti che ostacolavano il pronto adempimento all'invito dei PP UU ; mancherebbero nella specie gli elementi anche indiziari per portare al giudizio di responsabilità. 5.2 . Con memoria depositata 1'8 ottobre 2013 la difesa del Cacciatore ha ribadito l'insussistenza dei momenti costitutivi del reato considerata l'intenzione sottesa alla condotta del ricorrente nonché il tenore oggettivo della stessa , confermato dalle dichiarazioni dei testi escussi in giudizio , travisate nella lettura fornita ckla Corte . Considerato in diritto . 5. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni precisate di seguito. 6. Giova ricordare che nella specie si verte in ipotesi di decisione assunta dalla Corte in assoluta conformità alla valutazione resa in primo grado e sulla base del medesimo substrato probatorio , letto uniformemente dai giudici del merito . La ricostruzione in fatto della vicenda non è dunque sindacabile in questa sede tramite il rilievo del travisamento probatorio , precluso , come è noto , in caso di doppia valutazione conforme fondata sullo stesso impianto probatorio. Fatto che , peraltro , così come ricostruito dal perimetro argomentativo della decisione impugnata , costituisce di conseguenza l'unico riferimento utile per valutare la correttezza a norma dell'interpretazione fornita dai giudici del merito in risposta alla lamentata violazione del disposto di cui all'art 337 cp che nel caso attraversa tutti i ricorsi in disamina. 7. In fatto la decisione riposa , in linea con la ricostruzione operata dal Giudice di primo grado, sulle dichiarazioni dei testi Tusa e Catanzaro in forza alle quali , invitato il Capraro Vincenzo a spostare l'autoarticolato sul quale lo stesso si trovava e che impediva sulla banchina il normale flusso dei mezzi in direzione dell'imbarco presso il traghetto di Lampedusa , questi, nuovamente sollecitato, . profferiva le minacce di cui al capo di imputazione , inequivoche quanto all'intensità che le connota, e , profittando dell'intervento degli altrui due , i quali ultimi provvedevano a loro volta a minacciare e spintonare i due pubblici ufficiali, colpiva al viso il Catanzaro. 8. Questa la vicenda in processo, è di tutta evidenza l'inammissibilità delle doglianze dei ricorrenti laddove si sostanziano in rilievi mossi alla motivazione non per segnalarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità ma in agli elementi evincibili dal tenore della motivazione in contestazione. 9. Del pari , lungo la linea di ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito traspare con evidenza la piena conformità a norma della decisione adottata, sia con riferimento all'applicazione dell'ad 337 cpp , sia in ordine alle regole sul concorso di persone ed a quelle di matrice processuale inerenti la valutazione degli elementi istruttori . Guardando ai profili in contestazione nei rispettivi ricorsi, risultano in particolare adeguatamente definite , siccome comprovate dall'attività istruttoria , le condotte minacciose e violente descritte nell'imputazione , secondo ruoli ben delineati nel concorso attribuito ai ricorrenti : - il Capraro Vincenzo viene indicato come autore delle minacce trascritte nella contestazione nonché della condotta violenta lesiva resa ai danni del Catanzaro; - gli altri due ricorrenti , lungi dall'essere intervenuti per dirimere la lite insorta tra i due ufficiali e il Vincenzo, che si rifiutava di spostare il mezzo ostacolando l'attività di servizio dei primi , vengono descritti come protagonisti di un intervento diretto a sostenere l'azione aggressiva del Vincenzo, ausilio altresì garantito dall'atteggiamento violento mostrato nei confronti dei suddetti ufficiali, strattonandoli , che si è rilevato ulteriormente funzionale alla esecuzione del colpo inferto al viso del Catanzaro dal coimputato. Da qui la pacifica sussistenza dei profili costitutivi , materiale e soggettivo , del reato in contestazione. Non v'è traccia , infine, in fatto del contegno arbitrario tenuto dai pubblici ufficiali , affermato in ricorso ed utile a giustificare l'invocata esimente ex art 393 bis cp . Per quanto già segnalato , le relative contestazioni mosse a tal fine nei rispettivi ricorsi risultano riposare su affermati travisamenti probatori o , ancora più evidenti valutazioni alternative della vicenda in fatto , tali da dare corpo, per quanto in precedenza evidenziato , ai profili di inammissibilità radicale già inammissibili ricostruzioni della dinamica del fatto peraltro eccentriche rispetto anticipati. 10. Alla inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si liquida in via equitativa in misura di euro 1000 PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1000 in favore della Cassa Così deciso il 16 ottobre 2013 Il Consigliere relatore Il resid te delle Ammende .

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