Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47510 del 15/09/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47510 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BUCOLO SALVATORE N. IL 20/11/1978
avverso l’ordinanza n. 37/2015 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
23/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRANCESCO SALZANO che ha chiesto il
rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Disposta dal pubblico ministero presso il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto la
perquisizione nei confronti di Bucolo Salvatore in relazione al “delitto di cui all’articolo
314 del codice penale. In Mazara Sant’Andrea emessi nel 2013” in quanto “possono
rinvenirsi elementi utili all’accertamento del reato per cui si procede e necessario il
proseguimento delle indagini” in relazione al “piano di rientro intercorsi tra il Comune
di Mazara Sant’Andrea e la società Tirreno ambiente S.p.A.”, la Guardia di Finanza
sequestrava in luoghi di pertinenza del ricorrente documenti, oro e gioielli, sequestro
poi convalidato dal pubblico ministero.
Il Tribunale del Riesame di Messina, a seguito di ricorso del Bucolo, ha rigettato
parzialmente la richiesta di riesame, mantenendo il sequestro su parte dei gioielli,
ribadendo che il fatto per cui si procede è il delitto di peculato contestato nell’anno

Data Udienza: 15/09/2015

2013, che dal decreto di sequestro tale peculato appare riferibile ai rapporti tra il
Comune di cui il ricorrente è sindaco e la società Tirreno ambiente S.p.A. e che “la
cautela reale sulla documentazione cartacea… è necessaria per accertare i fatti per
cui si procede, mentre dei mondi ancora in sequestro si rende necessario accertare la
provenienza” ….. “Il legittimo possesso degli oggetti preziosi va appurato per
verificare un eventuale impossessamento di somme di denaro”.
I gioielli restituiti erano solo quelli per i quali il ricorrente offriva la prova

Brucolo propone ricorso a mezzo del proprio difensore rilevando la carenza
assoluta di motivazione per la totale inconsistenza degli argomenti sia quanto alla
ipotesi di reato che quanto alla funzione del sequestro, peraltro contraddittorio
rispetto alla scelta del pubblico ministero di restituzione del denaro pur sequestrato
nella stessa occasione.
Il ricorso è fondato.
Il PM disponeva perquisizione e sequestro, con provvedimenti generici, riferibili
ad una non precisata condotta di peculato (“per il delitto di all’art. 314 del cod. pen..
in Mazzara S. Andrea e Messina nel 2013”) mentre il provvedimento impugnato,
invece, interviene sul sequestro di oggetti preziosi rispetto ai quali non si apprezza
alcuna possibile funzione probatoria rispetto alla pur generica condotta di peculato.
Ciò comporta una violazione di legge per la totale assenza di motivazione.
Va quindi disposto annullamento con rinvio per nuovo esame dovendo il Tribunale
individuare quale sia la specifica notizia di reato per la quale si procede, non potendosi
procedere in via meramente “esplorativa” e, rispetto alla ipotesi eventualmente
individuata, rilevare se i beni in questione rivestano il carattere di corpo del reato o
cose pertinenti al reato, ai sensi dell’art. 253 cod. proc. pen., e, in caso positivo, se
ricorra – ed il decreto di sequestro la abbia indicata – la necessità della apprensione
ai fini di prova.
P.Q.M.
Annulla l’ordina za impugnata e rinvia al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
per nuovo esame.
Roma così d

il 15 settembre 2015

dell’acquisto prima del 2013.

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