Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4751 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4751 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ammutinato Salvatore

n. il 6 luglio 1972

avverso
l’ordinanza 7 marzo 2013 — Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;

Data Udienza: 08/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 7 marzo 2013, depositata in cancelleria il
12 marzo 2013, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava il reclamo avanzato nell’interesse di Ammutinato Salvatore volto a ottenere la liberazione anticipata, ex art. 54 primo comma L. 354/74, in relazione ai semestri ivi indicati.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che l’istanza di liberazione

esecuzione, ma alla detenzione per altra condanna già espiata.
2. — Avverso il citato provvedimento l’Ammutinato, tramite il proprio difensore,
ha interposto tempestivo ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento. In
particolare è stato rilevato dal ricorrente che il condannato conserva l’interesse al
riconoscimento della liberazione anticipata, pur all’epoca non richiesta, in quanto la
stessa potrebbe essere attribuita per fungibilità alla esecuzione in corso, atteso che
i reati, relativamente ai quali la pena è in esecuzione, sono stati commessi anteriormente alla detenzione sofferta in espiazione dell’altra condanna.
Con memoria depositata in data 13 dicembre 2013 il difensore del ricorrente ha
ribaditeo le ragioni già espresse nell’impugnativa, rilevando che il principio di cui
all’art. 13 Cost. porta come conseguenza la necessità del recupero della carcerazione fungibile comunque sofferta sine titulo e che l’art. 657 cod. proc. pen. stabilisce
come obbligatorio il computo della custodia cautelare e delle pene espiate sine titu-

lo. In subordine veniva sollevata questione di illegittimità costituzionale.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
3.1 – Deve per vero rilevarsi che il chiaro tenore letterale dell’art. 657 comma
secondo cod. proc. pen. (‘il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena de-

tentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata,
quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto,
nei limiti dello stesso’) impedisce la fungibilità della relativa riduzione della pena
oggetto di liberazione anticipata potendo la medesima essere fatta valere solo per il
reato cui la pena fa riferimento. Ne consegue che l’istanza di liberazione anticipata
è ammissibile quando lo stato di libertà dell’interessato derivi da un provvedimento

Ud. in c.c.: 8 gennaio 2014 — Ammutinato Salvatore — RG: 19565/13, RU: 4;

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anticipata faceva riferimento non a semestri maturati in relazione alla condanna in

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

che abbia disposto la sospensione dell’esecuzione della pena, sia pure in via provvisoria, mentre è inammissibile quando la pena della quale si chiede la riduzione sia
interamente espiata, come nella fattispecie, ed il condannato, ormai libero per il titolo esecutivo in questione, intenda imputare il beneficio ad altri fini (Cass., Sez. 1,
10 novembre 2011, n. 43786, rv. 250996, Sivari; Sez. 1, 26 aprile 2006, n. 16269,
Lo Giudice, rv. 234220). La sollevata questione di illegittimità costituzionale è ma-

4. — Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

per questi motivi
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, 1’8 gennaio 2014

Il C sigliere estensore

nifestamente infondata in quanto del tutto generica.

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