Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47508 del 26/11/2015

Penale Sent. Sez. 6 Num. 47508 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AB
avverso la sentenza n. 358/2014 CORTE APPELLO di TRENTO, del
13/05/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la pa civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

C-o LA, C-ti iee, N C

Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. AB, già comandante della stazione carabinieri di Canazei, ricorre
avverso la sentenza con cui in data 13.5.15 la Corte d’appello di Trento ne ha
confermato la condanna, deliberata il 29.5.14 dal locale Tribunale anche ai fini civili,
per reato di abuso d’ufficio, in relazione a condotta di formulazione di notizia di

acquisizione di informazioni da altri comandi dell’Arma (senza alcuna delega, senza
competenza territoriale ed in presenza di un interesse personale che comunque
avrebbe dovuto farlo astenere), volte ad accertare una presunta falsa
testimonianza, resa dalla dipendente di uno studio legale in una causa civile
intentata nei suoi confronti dal titolare di tale studio per un credito professionale.
Secondo l’imputazione il fine della condotta era quello di ottenere nell’immediato un
differimento dell’udienza e in prospettiva il non accoglimento della domanda
azionata nei suoi confronti.
Enuncia motivi di:
. erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della
motivazione, in punto affermazione di responsabilità, per la mancanza di un danno
di natura patrimoniale e la natura solo processuale dei vantaggi perseguiti e per la
stessa natura di mera verosimiglianza attribuita a tale finalità dal medesimo capo di
imputazione;
. violazione di legge per la mancata dichiarazione di prescrizione del reato,
secondo il ricorrente articolato su un atto protocollato il 12.3.2008;
. erronea applicazione della legge penale per il diniego delle attenuanti
generiche, omettendo di rispondere sul punto.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorso ripropone il primo
motivo d’appello (p. 7 sentenza impugnata). Sul punto la Corte d’appello ha
risposto specificamente, spiegando perché invece la contestazione, come
concretamente cristallizzata nell’imputazione, non si esaurisse in un abuso di
vantaggio ma prevedesse espressamente anche l’abuso di danno: tale imputazione

reato (inviata al pubblico ministero di Caltagirone) previ svolgimento di indagini ed

41192/15 RG

ancorava infatti la predisposta notizia di reato non solo alla finalità di ottenere un
rinvio, ma anche alla prospettiva del non accoglimento della domanda; inoltre
l’azione era finalizzata a denigrare la controparte e la sua credibilità personale e
professionale (con la sostanziale accusa di aver introdotto nel giudizio una prova
falsa). Da tutto ciò la conclusione specifica che l’imputazione, differentemente da
quanto dedotto dal ricorrente, espressamente richiamava pure la prospettiva del
sicuro danno alla controparte.

l’originaria deduzione d’appello.
Il terzo motivo è diverso da quelli consentiti, a fronte di specifica motivazione
sul diniego delle attenuanti generiche (p. 14 quart’ultimo periodo) risolvendosi in
generica censura di puro merito.

3. L’inammissibilità originaria di tali due motivi di ricorso determina, per sé,
l’irrilevanza e manifesta infondatezza anche del secondo motivo, sulla prescrizione
del reato. Pacifico che alla data della deliberazione d’appello (13.5.15) per stessa
ricostruzione del ricorrente (dal 12.3.2008) non erano decorsi i sette anni sei mesi
di massima estensione della prescrizione, l’inammissibilità originaria degli altri
motivi rende irrilevante l’ulteriore decorso del tempo (e, ciò, a prescindere da
concorrenti cause di sospensione, che comunque spostano in concreto il termine di
prescrizione oltre l’odierna udienza: rinvio dal 19.9. al 21.11.13 per adesione del
difensore ad iniziativa associativa di astensione dalle udienze).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.11.2015

Su tutto questo il ricorso tace, riproponendo in termini generici e assertivi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA