Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47508 del 15/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47508 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CORTESE ARTURO

Data Udienza: 15/05/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MEJRI KAMEL N. IL 28/05/1968
avverso la sentenza n. 374/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 06/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2013 la relazione fatta dal
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Consigliere Dott. ARTURO CORTESE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Nicola- Lel-ri CR i
che ha concluso per .e
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Mejri Kamel ricorre per Cassazione avverso la sentenza 06.12.2012 con la quale la Corte d’Appello
di Catanzaro, pronunciando in sede di rinvio dall’annullamento per vizio di motivazione, disposto
con sentenza della Corte di cassazione del 24.11.2009, della precedente sentenza della Corte
d’appello di Catanzaro del 07.01.2008, in riforma della decisione, appellata dall’imputato, del
25.06.2007 del Tribunale di Cosenza, che lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi tre di
reclusione, al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile, nonché, a
favore di quest’ultima, al risarcimento del danno, per i reati di cui agli art. 81 cpv. c.p., art. 660 c.p.
(capo A), art. 494 e 61 n.2 c.p. (capo B), art. 81 cpv. c.p., art. 635 c.p. (capo C), art. 56 c.p., art. 610
c.p. (capo F), commessi in danno di Filippelli Maria, e all’art. 612 c.p. (capo D), commesso in
danno di Solbaro Luigi, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine
ai reati di cui ai capi A, B, C e F, confermando nel resto la sentenza appellata e rideterminando la
pena per il reato di cui al capo D in mesi quattro di reclusione.
Il ricorrente deduce che la sentenza di rinvio manca sostanzialmente di motivazione, richiamandosi
in modo assertivo alla pronuncia di primo grado, senza vaglio dei motivi di appello, in ordine-in
particolare-all’attendibilità e alla reale portata e convergenza delle dichiarazioni testimoniali,
nonché alla loro compatibilità con le risultanze dei tabulati telefonici.
In relazione in particolare al reato di cui al capo D, si lamenta anche la violazione dell’art. 519 cpp.,
in quanto nel capo di imputazione della sentenza d’appello non è stata più riportata la data del
commesso reato del 28 novembre 2005, di tal che la data stessa sarebbe stata inopinatamente mutata
in quelle riportate in calce al primo (settembre 2004) o al secondo (maggio 2005) dei capi
successivi, in relazione alle quali sarebbe maturata la prescrizione: prescrizione che sarebbe
maturata anche in riferimento alla data di Pasquetta 2004, risultante dalle dichiarazioni della p.o.
Solbaro.
Con altro motivo si denuncia l’illegittimità del mancato esame dell’imputato nel corso del giudizio
di primo grado.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Gran parte dei rilievi in esso contenuti in relazione a presunti vizi nell’esame e nella valutazione
delle prove sono, invero, del tutto nuovi e, quindi, improponibili in questa sede.
Con riguardo ai rilievi che riprendono, invece, i motivi dedotti nell’atto di appello, deve osservarsi
che gli stessi pretendono in sostanza (vedi osservazioni sulla testimonianza Lonero e sui
complessivi elementi supportanti la fondatezza dell’accusa per il reato di cui al capo C) di offrire
una interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella non illogicamente fornita dalle
congiunte motivazioni delle sentenze di merito, ovvero evidenziano circostanze (vedi riferimenti
sulla durata delle telefonate o sul fatto che anche la Filippelli chiamava l’imputato) ritenute di fatto
e non illogicamente inidonee a infirmare l’attendibilità e la convergenza delle prove di
colpevolezza.
Palesemente privo di pregio è il motivo sulla presunta violazione dell’art. 519 cpp., essendo
evidente che l’omessa menzione della data di commissione del reato di cui al capo D è una mera e
irrilevante omissione materiale, mentre del tutto nuovi e improponibili sono i rilievi sul contenuto
della deposizione Solbaro, anche in riguardo alt data del fatto di cui al detto capo.
Infondata è anche la doglianza sull’omesso esame dell’imputato, non sollevata in appello e priva in
sé di rilievo (Sez. 1, n. 17844 del 26/03/2003 – dep. 15/04/2003, Milesi e altro, Rv. 224800), e su
cui comunque — come emerge dallo stesso ricorso — vi fu una corretta condotta del Tribunale (che
ritenne insussistente il legittimo impedimento addotto, senza che sul punto sia stata formulata
argomentata censura).

FATTO

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013

Il Consigl re estensore

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