Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47506 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47506 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANTANGELO TIZIANO N. IL 11/07/1963
avverso la sentenza n. 290/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/03/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Att ai, Dt.( CAST it)
che ha concluso per Ai

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3.3.2015 la Corte di appello di Milano – a seguito di
gravame interposto dall’imputato SANTANGELO Tiziano avverso la
sentenza emessa il 27.8.2014 dal locale Tribunale – in parziale riforma
di detta decisione ha rideterminato la pena inflitta all’imputato,

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo
del difensore, che deduce con unico motivo erronea qualificazione del
fatto in relazione all’omesso riconoscimento della ipotesi di cui all’art.
73, comma 5 . d.P.R. n. 309/90 in considerazione della assenza di
precedenti per spaccio in capo all’imputato, al rinvenimento di dosi già
confezionate ed al mancato rinvenimento di strumenti per il
confezionamento, trattandosi di soggetto semplice rivenditore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità in quanto meramente reiterativo
dell’analoga doglianza in appello alla quale la Corte ha risposto – senza
vizi logici e giuridici – escludendo la ipotesi lieve azionata considerando
lo svolgimento con carattere di continuità della attività di spaccio di
cocaina da parte del ricorrente, rinvenuto con quaranta dosi complessive
pronte ad essere cedute, costituendo detta attività unica fonte di reddito
per lo stesso imputato. Con detta motivazione il ricorrente non si
confronta in alcun modo.
2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della
cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 17.11.2015.

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