Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47505 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47505 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA ROSA JACQUES ALFRED RENE’ N. IL 12/02/1957
avverso la sentenza n. 3934/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/04/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. vgi. eatc,t4srit,
che ha concluso per-A g i
*M. ft eptS.,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14.4.2015 la Corte di appello di Milano – a seguito di
gravame interposto dall’imputato LA ROSA Jacques Alfred Rene’ avverso
la sentenza emessa il 9.5.2014 dal G.I.P. del Tribunale di Monza – ha
confermato detta decisione con la quale l’imputato è stato riconosciuto
colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 co. 1 bis, 80 co. 2

sostanza stupefacente di tipo cocaina, pari a kg. 5,6159 di principio
attivo, e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo
del difensore, deducendo con unico ed articolato motivo violazione e
falsa applicazione degli artt. 62bis e 133 cod. pen. e vizio della
motivazione. Secondo il ricorrente:
Non può considerarsi tre volte il dato ponderale riferito alla sostanza
stupefacente: ora per negare le generiche, ora per fondare l’aggravante
e, infine, per giustificare il trattamento sanzionatorio. Inoltre, non si è
tenuto conto che – nella specie – la sostanza era occultata in modo tale
da essere inaccessibile e non consentire alcuna altra attività che il
trasporto.
La ritenuta comprovata esperienza e affidabilità dell’imputato desunta
dal ruolo di corriere è priva di riferimento a legge di copertura, non
necessitando l’attività di trasporto di alcuna particolare abilità per di più
nell’area Schengen.

L’aspetto circa la disponibilità o meno della vettura in capo all’imputato
fonda un argomento irrazionale e, comunque, non qualifica in alcun
modo i rapporti tra l’imputato ed i mandanti.
L’affermato legame dell’imputato con i vertici dell’associazione operante
in Francia sulla base della vicenda processuale del MAE non tiene conto
della sentenza emessa dalla Corte di appello in sede di MAE che ha
escluso la consegna per alcune fattispecie in contestazione per assoluta
inconsistenza indiziaria, nonché del contenuto della decisione resa in
sede di legittimità.
Con riferimento alla finalità lucrativa della condotta, non sono stati
acquisiti elementi fattuali dimostrativi dell’effettivo interesse
dell’imputato nell’operazione.

Inconsistente sarebbe il riferimento alla possibilità di lavoro lecito da
parte dell’imputato rispetto all’attuale condizione economica.
1

d.P.R. n. 309/90 in relazione alla detenzione illecita di kg. 7,8 lordi di

- Errato sarebbe la negata possibilità di comparare il trattamento
sanzionatorio dell’imputato con quello riservato in sede di separato
giudizio ex art. 444 cod. proc. pen. al correo nel medesimo fatto DUKA e
tenuto conto delle concrete emergenze a riguardo le quali impongono la
comparazione richiesta.
Errata la considerazione in ordine alla sommarietà del rito seguito dal
DUKA rispetto alla disponibilità dell’intero fascicolo processuale, essendo
fondata l’ accusa sui medesimi atti di indagine.
Errato il diniego delle attenuanti generiche sulla base della mancata
collaborazione, non imposta dalla legge ed avendo l’imputato spiegato la
drammaticità della sua condizione personale quale causa delle
deprecabili scelte. In ogni caso, non v’è contraddittorietà tra la
modulazione della pena prossima al massimo edittale ed il
riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. La difesa ha trasmesso carteggio relativo all’esito dell’udienza tenutasi
dinanzi all’A.G. francese secondo il quale il ricorrente è stato condannato
– in relazione ai reati oggetto del MAE n. 107/13 – a cinque anni di
reclusione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
2. Con il ricorso l’imputato contesta la legittimità del diniego delle
attenuanti generiche e la entità della pena inflitta, unico oggetto di
doglianza in appello.
3. Ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno
stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della
valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte
sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del
principio del “ne bis in idem” (Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa,
Rv. 257425).
4. Cosicchè manifestamente infondata è la censura di illegittimità che fa
leva sulla triplice considerazione del dato ponderale ed in fatto quella
che fa leva sulla non manipolabilità della sostanza stupefacente da parte
del trasportatore.
5. Quanto alle altre deduzioni avverso al ritenuto inserimento dell’imputato
in un contesto ben strutturato e consolidato nel mondo del traffico di
2

stupefacenti del tutto priva di illogicità è la desunta affidabilità criminale
dell’imputato dal ruolo di corriere di un carico così rilevante rivestito nel
caso di specie. Come pure non illogico è il giudizio di incincidenza sul
quadro probatorio in relazione alla appartenenza o meno della vettura
utilizzata per il trasporto all’imputato, tenuto conto della valenza non
decisiva attribuita a tale aspetto.
6. Del pari ineccepibile è il considerato stretto collegamento dell’imputato
con il contesto associativo per delinquere francese ed il reato di

stata accolta la richiesta di consegna formulata dalla A.G. francese, in
relazione alla considerazione operata dalla sentenza di merito circa la
stretta contiguità dell’imputato al soggetto ritenuto al vertice della
predetta associazione, rispetto alla quale la deduzione difensiva – in uno
alla sopravenuta documentazione – è generica.
7. Ancora, non è viziata sotto il profilo logico la valutazione della Corte di
merito in ordine alle spinte motivazionali al reato, laddove si escludono
esigenze particolarmente impellenti e conseguenze minime della propria
condotta.
8. Quanto alla comparazione rispetto al trattamento sanzionatorio riservato
al coimputato, non può censurarsi la considerazione del diverso
atteggiarsi del rito seguito da detto coimputato rispetto a quello
riservato al ricorrente, in ragione dei diversi presupposti che presiedono
alla determinazione della pena nei diversi riti. Del pari non è censurabile
la considerazione circa la incomparabilità della posizione del DUKA
rispetto alla valutazione che il Giudice è stato chiamato a fare in sede di
accordo sulla pena.
9. Ineccepibile è, infine, la considerazione svolta dalla sentenza impugnata
circa la legittimità del diniego delle attenuanti generiche non potendosi
riconoscere nella ammissione di fatti inequivocabilmente già accertati,
un apprezzabile comportamento positivo.
10. In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

3

importazione di stupefacenti in banda organizzata in relazione ai quali è

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma, 17.11.2015.

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