Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47504 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47504 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ACCORINTI GIUSEPPE N. IL 13/09/1981
ACCORINTI PASQUALE N. IL 26/01/1969
DE BENEDETTO FRANCESCO N. IL 17/03/1985
MARCHESE GIUSEPPE N. IL 30/12/1986
TRANFO SAVERIO N. IL 18/04/1984
ZANGONE NICOLA N. IL 03/04/1987
avverso la sentenza n. 1038/2013 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 13/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per it

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Udito, per la parte civile, l’Avv

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Data Udienza: 17/11/2015

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12,1,.. ef 41,i)” Io u&-A,v.5 c.<5' ix•-?2». Uditi difensdlAvv. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13.12.2013 la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di gravame interposto - tra gli altri - dagli imputati ACCORINTI Giuseppe, ACCORINTI Pasquale, DE BENEDETTO Francesco, MARCHESE Giuseppe, TRANFO Saverio e ZANGONE Nicola avverso la sentenza sentenza: - ha assolto ACCORINTI Pasquale dal reato di cui al capo A) per non aver commesso il fatto e da quello di cui al capo M), limitatamente alla tentata estorsione ivi contestata, perché il fatto non sussiste; - ha assolto MARCHESE Giuseppe dal reato di cui al capo A) per non aver commesso il fatto; - ha assolto ZANGONE Nicola e DE BENEDETTO Francesco dal reato di cui al capo O) per non aver commesso il fatto; confermando nel resto la sentenza rideterminando la pena inflitta ai predetti imputati appellanti. 2. La vicenda riguarda un traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina condotto in Tropea e dintorni in forma associata da una pluralità di persone capeggiate, secondo l'ipotesi di accusa, da ACCORINTI Pasquale, riqualificata ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90 sin dal primo grado. 3. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati. 4. Nell'interesse di ACCORINTI Giuseppe, a mezzo del difensore, si deduce: 4.1. Violazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) e c) cod. proc. pen. In relazione agli artt. 268 comma 3 e 271 comma 1 cod. proc. Pen.. In particolare gli atti del fascicolo RIT 743/2010 documentano che i CC di Tropea in data 25.8.2010 hanno attestato che il 18.8.2010 aveva avuto inizio l'attività di intercettazione, non potendolo fare in quanto detto atto poteva essere adottato solo dal responsabile della sala ascolto della Procura della Repubblica, trattandosi di intercettazioni eseguite tramite remotizzazione dell'ascolto. Risultava, inoltre, nel provvedimento di chiusura ugualmente redatto dai CC del luogo che il 15.11.2011 aveva 1 v, emessa il 5.3.2013 dal G.I.P. del locale Tribunale, in riforma di detta avuto fine l'attività tecnica e che «quanto captato è stato masterizzato su un unico DVD...>>, anche in questo caso attingendo ad un archivio
diverso da quello della Procura presso la quale dovevano essere
custodite tutte le intercettazioni acquisite. In tal modo i CC hanno
ecceduto dall’esercizio dei poteri devoluti dal P.M. ed in assenza di
decreto ex art. 268 comma 3 c.p.p. hanno eseguito operazioni di
intercettazione alle quali non può essere riconosciuta utilizzabilità. La

ha affrontati e risolti posto che non si discuteva della possibilità
riconosciuta agli agenti di polizia giudiziaria di formare i supporti
informatici contenenti le conversazioni di interesse, né essendo risolutiva
la osservazione secondo la quale la corrispondenza delle conversazioni
prodotte non sarebbe un argomento determinante in quanto ciò che
rileva è la loro conservazione nel server della Procura.
4.2. Violazione ai sensi dell’art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione all’art.
546 c.p.p., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione.
4.2.1 In relazione al capo I), con riferimento alle specifiche contestazioni
mosse in appello e sull’identificazione dell’imputato che non poteva
essere individuato come utilizzatore della utenza 3494223322.
Sarebbero state pretermesse quattro decisive circostanze costituite dalla
mancata intestazione dell’utenza al ricorrente, dalla mancata redazione
di un verbale di riconoscimento della voce del ricorrente, la presenza di
inflessioni dialettali differenti nei dialoghi intercettati, la registrazione di
una voce femminile in talune occasioni. Né sarebbero risolutive le
risultanze offerte da alcune registrazioni effettuate dalla telecamere di
pubblica sicurezza stante la distonia temporale in quella del 5.10.2010
tra la fissazione dell’appuntamento e , quanto a quella del 6.10.2010,
alla incompatibilità tra la presunta concordata attività di cessione e la
ripresa di una condotta di acquisto da parte del ricorrente.
4.2.2. In relazione al capo O), la contestazione associativa sarebbe priva
di elementi indizianti a carico del ricorrente che non ha mai tenuto
contatti con i coimputati e, in particolare, con ACCORINTI Pasquale. Né
l’allusione a tale “Peppe” può ritenersi concludente in quanto riferibile
anche ad altri. Inoltre, anche l’accertata reiterazione di condotte di
cessione non è sufficiente a descrivere il coinvolgimento associativo.
2

Corte di appello, alla quale sono stati devoluti i temi in questione, non li

4.3. violazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli
artt. 2 c.p. e 133 c.p., 546 c.p.p., mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione in relazione alla intervenuta nota
sentenza costituzionale che imponeva una minore entità in ragione della
più favorevole disciplina reviviscente.
5.

Con ricorso personale di ACCORINTI Pasquale si deduce:

5.1. Motivazione illogica con riferimento al capo F) accreditandosi , da

Gioffrè e, dall’altro, basando la condanna sul solo sospetto avanzato in
ordine alla captazione del 30.10.2010 n. 2003.
5.2. Motivazione illogica in relazione alla ritenuta sussistenza di
un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non considerando
alcuna delle doglianze mosse in appello con particolare riguardo alla
natura parentale dei rapporti tra i coimputati, né essendo considerato
che alcuna condivisione dei clienti vi era tra gli imputati, risultando
assolto il DE BENEDETTO il cui garage era stato ritenuto base logistica
del gruppo e, ancora, erroneamente ritenendosi ACCORINTI Domenico
sodale benchè raggiunto da sola ipotesi ex art. 73 d.P.R. n. 309/90.
5.3. Violazione dell’art. 99 cod. pen. In relazione all’omessa
considerazione che la recidiva sussistente in capo all’imputato è solo
quella semplice – e non quella infraquiquennale ritenuta dal primo
giudice – per cui doveva essere riconsiderato il giudizio di bilanciamento
con le attenuanti, ritenute equivalenti dalla Corte di merito.
5.4. Si sollecita, infine, l’annullamento della sentenza ai fini della
rideterminazione della pena in ragione della sopravvenuta più favorevole
cornice edittale fissata per la ipotesi di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. n.
309/90 con I. n. 10 del 2014.
6. Nell’interesse di DE BENEDETTO Francesco, a mezzo del difensore, si
deduce:
6.1. Motivazione illogica in relazione al capo C) della imputazione non
essendo stata corretta la erronea affermazione del primo giudice in
ordine alla omessa contestazione dell’episodio di cessione avvenuto il
13.4.2010 relativo alle c.d. <150 dosi>.
6.2. Motivazione illogica in relazione alla affermazione di responsabilità
in ordine ai fatti sub C) non essendo considerate le doglianze difensive
3

un lato, la posizione difensiva circa i rapporti professionali con l’avv.

in appello in relazione, in particolare, al rapporto di amicizia tra COCCIA
e DE BENEDETTO ed al consumo comune di droga fatto dai due.
6.3.

Si

sollecita,

infine,

annullamento

della

sentenza

per

rideterminazione della pena in relazione al sopravvenuto più favorevole
trattamento della ipotesi di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. n. 309/90
introdotto con la I.n. 10/2014.
7. Nell’interesse di MARCHESE Giuseppe con ricorso personale si

7.1. Violazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in
relazione all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 ed alla sua sussistenza,
rinvenendosi il significato dei contatti telefonici all’interno del rapporto
familiare che lega il ricorrente con gli altri soggetti e tali soggetti tra loro
ed essendovi assenza di attività di spaccio estesa nel tempo e nello
spazio, limitandosi la contestazione al MARCHESE ad un breve periodo
compreso tra giugno e luglio 2010 ed al solo villaggio senza che vi siano sequestri di droga o strumenti per l’attività
di spaccio. Anche le videoriprese effettuate presso l’appartamento
dell’ACCORINTI Pasquale sono conducenti alla esclusione della
partecipazione associativa del MARCHESE, ripreso solo due volte. Né il
messaggio telefonico natalizio inviato esprime alcunché circa la pretesa
sudditanza associativa del ricorrente.
7.2. Violazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in
relazione all’art. 73 co. 5 d.P.R. n. 309/90 (capo E). L’arresto del PRELLI
mancherebbe di collegamento indiziario rispetto al MARCHESE solo
successivamente identificato. Né la Corte territoriale avrebbe spiegato
l’inconciliabilità delle posizioni difensive con il contenuto delle
conversazioni.
7.3. Violazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione
all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 in relazione all’intervenuto più
favorevole trattamento sanzionatorio introdotto con la I. n. 10/2014,
incidente sull’incremento stabilito per il capo E) in sede di continuazione.
7.4. Violazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. In
relazione all’art. 62bis cod. pen. non avendo la Corte territoriale
espresso alcuna motivazione sul riconoscimento della prevalenza delle
circostanza attenuanti generiche.
4

deduce:

8. Nell’interesse di TRANFO Saverio, a mezzo del difensore, si deduce:
8.1. Motivazione illogica in relazione alla trascurata richiesta difensiva
con la quale si specificava che il contenuto delle conversazioni di cui ai
progr. 6639 e 1472 doveva interpretarsi in relazione alla compravendita
di autovetture da parte dello ZANGONE e di altri imputati riferita dalla
informativa di pg.. Analoghe censure valgono per l’episodio del
19.4.2010 rispetto al quale la difesa aveva dedotto che la

cessione, deduzione superata dalla Corte con riferimento a captazioni
che non riguardano il medesimo arco temporale.
8.2. Si sollecita, infine, annullamento della sentenza per la
rideterminazione della pena in relazione all’intervenuta più favorevole
disciplina dell’art. 73 co. 5 d.P.R. n. 309/90 introdotta con I. n. 10/2014.
9. Nell’interesse di ZANGONE Nicola, con ricorso personale, si deduce:
9.1. Motivazione illogica in relazione ai fatti di cui al capo N) rispetto al
contenuto della annotazione di p. g. del 14.12.2011 nella quale i CC
danno conto della esecuzione della OCC e della perquisizione
dell’abitazione del ricorrente – da un lato- con elementi di sospettosa
certezza e – dall’altro – di genericità allarmante che la difesa aveva
inteso superare con l’audizione integrativa dell’app. D’ALESSANDRO che
aveva ritrovato lo stupefacente , integrazione che la Corte ha negato
senza spiegare l’irrilevanza della stessa.
9.2. Violazione di legge in relazione al capo b) in relazione alla
consumazione del reato non essendo provato che all’appuntamento
fissato tra il ROMANO e lo ZANGONE abbia fatto seguito l’incontro, la
cessione e tanto meno vi sia stata disponibilità di droga.
9.3. Omessa motivazione in relazione alla pena inflitta con riferimento al
giudizio di equivalenza ex art. 69 cod. pen..
9.4. Si sollecita, infine, annullamento della sentenza per la
rideterminazione della pena in relazione all’intervenuta più favorevole
disciplina dell’art. 73 co. 5 d.P.R.
10/2014.

5

5

n. 309/90 introdotta con I. n.

rappresentazione filmata non poteva ritenersi prova della presunta

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati solo in relazione alla rideterminazione della pena
in ordine alle ipotesi, ascritte a tutti gli imputati, di cui all’art. 73,
comma 5, d.P.R. n. 309/90.
2. Ricorso di ACCORINTI Giuseppe.

2.1.1. E’ stato affermato che la “remotizzazione” delle intercettazioni
presso gli uffici di polizia giudiziaria non esclude la piena utilizzabilità dei
risultati di tale mezzo di ricerca della prova, essendo sufficiente che la
“registrazione” sia avvenuta per mezzo di impianti installati presso la
Procura della Repubblica, anche se le operazioni di “ascolto”,
verbalizzazione e riproduzione dei dati così registrati siano eseguite negli
uffici della polizia giudiziaria. (Sez. 1, n. 35643 del 04/07/2008, Di
Nucci, Rv. 240988); ancora, non è configurabile alcuna nullità nè
inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in conseguenza di
“masterizzazione” dei dati relativi alle conversazioni registrate,
effettuata fuori dei locali della Procura della Repubblica dove sono state
eseguite le operazioni di registrazione delle comunicazioni, e di omessa
verbalizzazione di tale attività. (Sez. 3, n. 11116 del 07/01/2014, Vita e
altro, Rv. 259743).
2.1.2.. La Corte di merito ha risposto alla doglianza oggi
sostanzialmente riproposta ribadendo – in conformità al richiamato
orientamento – la legittimità dell’ascolto remotizzato delle captazioni
essendo necessario, ai fini del rispetto dell’art. 268 cod. proc. pen., che
le captazioni siano registrate presso gli impianti di Procura, come nella
specie non è stato messo in dubbio, non essendo necessario che in sede
di Procura si attesti l’inizio e la fine delle captazioni e si proceda a
verbalizzare il contenuto degli ascolti.
2.2. Il secondo motivo è inammissibile.
2.2.1. In relazione al capo I), la deduzione è generica ed in fatto rispetto
alla risposta data dalla Corte alle doglianze difensive sulla identificazione
dell’imputato come utilizzatore dell’utenza intercettata, la quale
considera la concludente informativa e le attività di osservazione e
6

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

riscontro delle captazioni che hanno consentito di addivenire alla
identificazione del ricorrente, secondo l’esame analiticamente svolto
dalla sentenza di primo grado.
2.2.2. Quanto alla ipotesi associativa, la deduzione è generica ed in fatto.
La Corte di merito per fondare la responsabilità associativa – senza vizi
logici e giuridici – fa riferimento alle vicende relative al capo I) ed ad
ulteriori conversazioni con MARCHESE e FLORIO, nonché alla

percentuale ad ACCORINTI Pasquale, risultando considerato – dalla
conforme sentenza di primo grado – anche il cambio di spacciatore dopo
l’arresto del MARCHESE.
2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato trattandosi di reati in
materia di stupefacenti aventi ad oggetto traffico di cocaina, droga c. d.
pesante, rispetto al cui trattamento sanzionatorio la sentenza
costituzionale n. 34/2014 non ha inciso più favorevolmente.
2.4. Tuttavia, in considerazione del sopravvenuto più favorevole
trattamento sanzionatorio che ha riguardato la fattispecie di cui all’art.
73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, a seguito del d. I. n. 36 del 2014, conv.
in I. n. 79 del 2014 – in applicazione dell’art. 2, comma 4 , cod. pen. e
dell’orientamento espresso da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar,
Rv. 263717 sulla incidenza sul calcolo dell’aumento di pena a titolo di
continuazione della più favorevole sopravvenuta disciplina sanzionatoria
– la sentenza nei confronti del ricorrente deve essere annullata con
rinvio limitatamente alla rideterminazione della pena in relazione
all’incremento per la continuazione operato con riferimento al capo I)
(qualificato ai sensi dell’ art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90).
2.5. Nel resto il ricorso va rigettato.
3. Ricorso ACCORINTI Pasquale.
3.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto in fatto, rispetto alla non
illogica interpretazione del contenuto intercettivo del 22.10.2010, al
quale si ascrive connotazione illecita in ragione dell’allarme dato dal
GIOFFRE’ agli ACCORINTI dopo che il primo era stato sottoposto a
perquisizione personale e veicolare da parte delle ff. oo., allarme che
provoca il rinvio di una consegna da parte dell’ ACCORINTI Pasquale .

7

conversazione n. 446 dalla quale si desume che il ricorrente dà una

3.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto in fatto, rispetto ad una
motivazione che – avendo riguardo alla motivazione resa in primo e
secondo grado – in modo ineccepibile in questa sede di legittimità, ha
individuato la esistenza ed operatività della ipotizzata associazione a
delinquere dedita al traffico di droga sotto la direzione del ricorrente,
che non esita ad utilizzare il figlio minorenne Domenico per tenere i
contatti con i clienti e del quale è riconosciuta la sovraordinazione ( v.

MARCHESE perché riscuota i crediti dagli acquirenti; convocazione dei
sodali, che risultavano frequentare periodicamente l’abitazione).
3.3. Il terzo motivo è infondato in considerazione dell’aspecifico motivo
di appello rispetto alle ragioni espresse dalla sentenza di primo grado in
punto di valutazione della recidiva.
3.4. Il quarto motivo è fondato per le ragioni già esposte sub 2.4. in
relazione alla posizione del precedente ricorrente. Pertanto, anche in
relazione ad ACCORNITI Pasquale la sentenza deve essere annullata con
rinvio limitatamente alla determinazione della pena con riferimento
all’incremento di pena applicato per il vincolo della continuazione in
ordine ai capi A), F) e G), tutti già qualificati ai sensi dell’art. 73, comma
5, d.P.R. n. 309/90.
3.5. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
4. Ricorso DE BENEDETTO Francesco.
4.1. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse sulla base
della esclusione dal capo C) – ritenuta da parte della stessa sentenza di
primo grado – della contestazione relativa alle c.d. «150 dosi» in
data 13.4.2010, a seguito della modificazione apportata dal PM del
tempo di contestazione della originaria provvisoria imputazione.
4.2. Il secondo motivo è generico ed in fatto rispetto alla giustificazione
data dalla sentenza impugnata alla affermazione di responsabilità del
ricorrente per la serie di cessioni di sostanza stupefacente del tipo
cocaina effettuate a COCCIA Francesco sulla base della non illogica
interpretazione del contenuto delle captazioni coeve agli episodi di
cessione.
4.3. Il terzo motivo è fondato per le ragioni già dette sub 2.4. . Pertanto,
la sentenza nei confronti del ricorrente deve essere annullata con rinvio
8

rapporti con TROPEANO Agos, guardia giurata; ordini impartiti a

limitatamente alla determinazione della pena in relazione all’aumento di
pena applicato per la continuazione con il capo C) (già qualificato ai
sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90).
5. Ricorso di MARCHESE Giuseppe.
5.1. Il primo motivo, relativo al capo o), è inammissibile perché generico
ed in fatto, rispetto alla motivazione – anche in questo caso considerata
quella resa dalla prima conforme sentenza – che ha ascritto al

impugnata) – ed ancorché egli dal luglio al dicembre 2010 sia stato
posto agli arresti domiciliari per altro – considerando, in uno alle vicende
che lo vedono come spacciatore di cocaina, la sua subordinazione ad
ACCORINTI Pasquale ed allo stesso figlio minorenne di questi,
Domenico, che si manifesta attraverso le disposizioni date al ricorrente
in relazione alla vendita dello stupefacente, alle persone da incontrare o
contattare, al recupero di somme ed a messaggi da recapitare.
5.2. Il secondo motivo, relativo al capo e), è inammissibile perché
generico ed in fatto, rispetto alla motivazione – scevra da vizi logici e
giuridici – che ha desunto la responsabilità del ricorrente anche in
relazione alla cessione – tra gli altri – a PRELLI Alessandro, tratto in
arresto il 19.7.2010 con tra grammi di cocaina, a seguito di
monitoraggio della p.g., dopo che il predetto ha tenuto una serie di
conversazioni con il MARCHESE (riportate nella sentenza di primo grado)
che lo incontra per la cessione e che viene avvisato successivamente
dell’arresto da CATALDO Paolo.
5.3. Il terzo motivo è fondato per le medesime ragioni espresse sub
2.4..
5.4. Il quarto motivo è generico in relazione alla dedotta prevalenza,
anche per la generica formulazione della istanza in appello.
5.5. Pertanto, la sentenza nei confronti del ricorrente deve essere
annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della pena con
riferimento all’incremento applicato a titolo di continuazione in relazione
al capo E) ( già riqualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n.
309/90).
5.6. Il ricorso nel resto deve essere rigettato.
6. Ricorso di TRANFO Saverio.
9

MARCHESE la partecipazione associativa (v. pg. 23 della sentenza

6.1. Il primo motivo, relativo alla affermazione di responsabilità in ordine al
capo D), è inammissibile perché generico ed in fatto, sostanzialmente
reiterando il relativo motivo di appello, al quale la Corte ha risposto
senza vizi logici e giuridici valorizzando come prova di genere la
accertata attività di spaccio svolta dallo ZANGONE. A questi il ricorrente
TRANFO si rivolge in numerose conversazioni aventi riferimenti ( CD,
DVD, panini, documenti) non illogicamente – anche alla stregua delle
viodeoriprese effettuate dalla p.g. – ritenuti indicativi dello stupefacente

viceversa.
6.2. Il secondo motivo è fondato in relazione a quanto si è detto sub 2.4..
6.3. La sentenza nei confronti del ricorrente deve essere, quindi, annullata
con rinvio limitatamente alla rideterminazione della pena sia con
riferimento a quella individuata come pena-base che all’incremento per
la continuazione.
6.4. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
7. Ricorso di ZANGONE Nicola.
7.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto generico ed in fatto rispetto
alla motivazione resa dalla sentenza impugnata – priva di vizi logici e
giuridici – che ha considerato le emergenze provenienti dalla attività di
p.g. all’atto della esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa nel corso
delle indagini preliminari dell’attuale processo: il ricorrente tentava la
fuga dalla propria abitazione lanciandosi dal balcone ed era visto
lanciare nell’erba sottostante un qualcosa che aveva tra le mani,
rinvenuto con le unità cinofile e consistente in un panetto contenente
540 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
7.2. Il secondo motivo è inammissibile perché generico ed in fatto rispetto
ad una pluralità di condotte commesse tra il 13.1 ed il 21.1.2010.
7.3. Il terzo motivo è infondato per la generica compulsazione in appello a
riguardo del giudizio di equivalenza ed anche in relazione alla
complessiva rideterminazione della pena avvenuta a seguito della
assoluzione dell’imputato per la ipotesi associativa.
7.4. Il quarto motivo è fondato sulla base delle ragioni già espresse sub
2.4.. Pertanto, la sentenza nei confronti del ricorrente deve essere
annullata con rinvio limitatamente alla rideterminazione della pena in
10

ceduto dal TRANFO per il successivo spaccio operato dallo ZANGONE e

ordine all’incremento applicato per la continuazione in relazione ai capi
B) e D) ( già riqualificati ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n.
309/90).
7.5. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
8. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei
confronti di tutti i ricorrenti per la determinazione della pena con
riferimento alle imputazioni di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90

Catanzaro. Nel resto i ricorsi devono essere rigettati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti per la
mdeterminazione della pena con riferimento alle imputazioni di cui
all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e rinvia per nuovo giudizio ad
altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto i
ricorsi.
Così deciso in Roma, 17.11.2015.

con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di

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