Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47504 del 13/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 47504 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
MILANO
nei confronti di:
VLONGA IOAN N. IL 17/05/1973
avverso la sentenza n. 2449/2011 GIP TRIBUNALE di PAVIA, del
12/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIA
lette/seutite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 13/11/2013

DEPOSITATA IN CANCELLERI

7

.9 •:’0, 11 2913
r

Ui

Uditi difensor Avv.;

L,

pal.1 E RI E

*3

5

RITENUTO IN FATTO

29336/2013

1. Con sentenza del 12 ottobre 2012 il gip del Tribunale di Pavia, a seguito di richiesta di
emissione di decreto penale di condanna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di
Vlonga Ioan per il reato di cui agli articoli 81 cpv. c.p. e 2 I. 638/1983 – a lui contestato per
aver omesso di versare all’Inps le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni
corrisposte ai dipendenti dal gennaio al settembre 2006 – in quanto l’esiguità delle somme è
tale “da non consentire di esercitare proficuamente l’azione penale stante la sostanziale

2. Ha presentato ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di
Milano adducendo vizio motivazionale e violazione di legge. Il gip non ha specificato in che
modo il quantum della omissione incida sull’antigiuridicità della condotta e sull’elemento
soggettivo, introducendo così arbitrariamente una soglia di non punibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Risulta infatti evidentemente carente la motivazione della sentenza impugnata, laddove
esclude l’offensività della condotta nonché l’elemento soggettivo del reato per una pretesa
esiguità dell’importo delle ritenute di cui è stato omesso il versamento, importo del quale non
evidenzia neppure l’ammontare. Si tratta peraltro di una apodittica e illogica commistione tra
l’elemento oggettivo, la cui dimensione limitata dovrebbe automaticamente, in tale ottica,
eliminare l’elemento soggettivo, e quest’ultimo. Né appare logicamente sostenibile che
l’importo sia di per sé idoneo a rendere la fattispecie priva di reale offensività, in tal modo
realmente creando, come denuncia il ricorrente, una soglia di punibilità che compete al
legislatore, semmai, introdurre sulla base di una discrezionale determinazione normativa, la
quale non può essere sussunta, invece, nel profilo ermeneutico dell’attività giurisdizionale.
La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al
Tribunale di Pavia per l’ulteriore corso.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di
Pavia per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 13 novembre 2013

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

inoffensività della condotta e l’assenza di piena prova dell’elemento soggettivo del reato”.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA