Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47503 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47503 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VICARIO PIETRO PAOLO GIUSEPPE N. IL 29/06/1972
avverso la sentenza n. 870/2010 CORTE APPELLO di MESSINA, del
17/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Abito fOL4 ibbiét0
che ha concluso per /t 1 :940.4,..A.~SrhsLAZ,kc

Udito, per la parte civile, l’Avv.
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Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17.5.2013 la Corte di appello di Messina – a seguito di
gravame interposto dall’imputato VICARIO Pietro Paolo avverso la
sentenza emessa il 7.12.2009 dal Tribunale di Sant’Agata di Militello ha confermato detta decisione con la quale il predetto è stato dichiarato

Giacomo limitatamente all’episodio del 6.9.2005 e condannato a pena di
giustizia, oltre le statuizioni civili in favore della costituita parte civile.
2. Avverso la sentenza con unico atto propone ricorso l’imputato
personalmente ed a mezzo del difensore deducendo:
2.1.

Violazione dell’art. 336 cod. pen. e violazione della legge
processuale penale; travisamento della prova e vizio della motivazione
in relazione alla affermazione di responsabilità. Nonostante la Corte di
merito abbia condiviso il criterio valutativo espresso dal primo giudice in

ordine alla considerazione della deposizione della persona offesa solo per
quelle parti in cui trovavano riscontro in altre testimonianze,
l’affermazione della sussistenza del fatto esula da questo tipo di
riscontro. Non è stato accertata quale fosse la prestazione oggetto della
pretesa ascritta all’imputato – stante il dichiarato contrasto tra le
versioni rese dallo stesso imputato e la persona offesa – e nessuna
informazione a riguardo proviene dagli altri testimoni. Anche le
circostanze relative allo sbattimento del documento da parte
dell’imputato sulla scrivania del ragioniere ed alla contestuale minaccia
rivoltagli che non l’avrebbe lasciato in pace, sono riferite solo dalla
stessa parte offesa. Cosicché non risulterebbe affatto che l’imputato
abbia intimato alcunché al ragioniere e tantomeno gli abbia chiesto
l’apposizione di un visto di regolarità contabile o l’immediato pagamento
di una determina, o il compimento di qualsiasi altro atto di ufficio. Tanto
più che non è stata considerata la testimonianza della TRUGLIO Lucia,
unica persona presente ai fatti che non ha riferito di alcuna intimazione
o pressione indebita fatta dal VICARIO verso il ragioniere EMANUELE.
L’assunto della Corte secondo il quale la deposizione della persona
offesa sarebbe stata riscontrata dai testi COTTONE e BARONE, pure
presenti ai fatti, è privo di fondamento in relazione alla pretesa
apposizioni del visto o pagamento di delibera o altro simile

1

colpevole del reato di cui all’art. 336 cod. pen. ai danni di Emanuele

comportamento. Ed anche la testimonianza della IPSALE nulla dice a tale
ultimo riguardo.
2.2.

Violazione di legge in relazione all’art. 336 cod. pen. e 521 cod.
proc. pen. in relazione alla imprecisa formulazione dell’accusa che ha

coinvolto condotte eterogenee in relazione a distinti episodi, la qual cosa

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. Deve essere esaminato in precedenza il secondo motivo che è
inammissibile in quanto generico rispetto alla specifica risposta – prova
di vizi logici e giuridici – data dalla sentenza impugnata sulla analoga
doglianza mossa in appello, con la quale non si confronta.
3. Il primo motivo è fondato.
3.1.

La formulazione dell’accusa fa riferimento all’oggetto della pretesa
illecita dell’imputato con riferimento al mandato di pagamento di cui alla
determina sindacale n. 60 del 20.6.2005 – che come si apprende dalla
prima sentenza ha rilievo soltanto per l’episodio del 25.6.2005, dal quale
l’imputato è stato assolto. Con riferimento al diverso episodio del 6
settembre 2005 per il quale è stata affermata la responsabilità nessun
positivo accertamento è stato condotto da entrambi i giudici di merito in
ordine all’oggetto della pretesa dell’imputato, genericamente individuato
in relazione ad una prestazione eseguita a favore del Comune. Cosicché
illogica è la conclusione secondo la quale si trattava, comunque, di un
rifiuto legittimo della parte offesa, sull’apodittica considerazione che si
trattava di una pratica non corredata da documentazione amministrativa
richiesta. In ogni caso, la stessa indeterminatezza dell’oggetto della
pretesa incriminata non consente di integrare l’elemento soggettivo della
condotta, che non può prescindere dalla individuazione dell’atto
illecitamente compulsato.

3.2.

Inoltre, quanto all’oggettiva condotta intimidatoria ascritta all’imputato dalla combinata motivazione delle due sentenze di merito – non risulta
affatto rispettato il criterio valutativo espresso dalla sentenza, e fatto
proprio da quella impugnata , secondo il quale si dava positivo valore
probatorio alle sole circostanze riferite dalla parte offesa che avessero
trovato riscontro aliunde, in ragione del mancato superamento del vaglio
2

ha influito negativamente sull’esercizio del diritto di difesa.

di attendibilità soggettiva della stessa parte offesa per il pregresso
rancore che si registrava tra questa e l’imputato. Invero – attraverso il
rinvio alla prima sentenza operato senz’altro da quella impugnata – non
è stata data ragione dell’asserito riscontro offerto alla versione della
parte offesa dalle testimonianze del COTTONE e del BARONE: questi parlando delle intemperanze dell’imputato della persona offesa – non
vanno oltre una pur segnalata genericità, non riferendo in alcun modo in

4. Dalle considerazioni che precedono, discende il decisivo vizio della
motivazione della sentenza in ordine agli elementi sia oggettivo che
soggettivo del reato, rispetto ai quali – non palesandosi ulteriori possibili
approfondimenti in ragione della stessa irrisolvibile indeterminatezza
dell’oggetto della pretesa ascritta all’imputato – deve pronunciarsi
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non
sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, 17.11.2015.

ordine all’oggetto della condotta minacciosa.

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