Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47501 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 47501 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMINOTTO CLAUDIO N. IL 04/07/1960
avverso l’ordinanza n. 33/2013 TRIB. LIBERTA’ di TREVISO, del
16/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
1S/sentite le conclusioni del PG Dott. 9″ .

er

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 16.5.2013 ha respinto la richiesta
di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di un terreno di circa 2.000
mq, interessato dalla presenza di rifiuti eterogenei, emesso dal Giudice per le
indagini preliminari il 14.3.2013 nei confronti di

Claudio COMINOTTO,

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando
che i giudici del riesame avrebbero erroneamente riqualificato il fatto,
riconducendolo alla fattispecie contravvenzionale di cui ai commi 1 e 3 dell’art.
256 d.lgs. 152\06 ma, così facendo, avrebbero considerato fatti del tutto diversi
da quelli per i quali si procede, stante la sostanziale differenza tra l’abbandono, la
illecita gestione e la discarica di rifiuti.

3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la mancanza del fumus del
reato, in quanto la condotta contestata sarebbe inquadrabile esclusivamente
nella fattispecie di cui all’art. 255 d.lgs. 152\06, che prevede una sanzione
amministrativa, trattandosi, nella fattispecie, di abbandono di rifiuti effettuato da
soggetto non titolare di impresa o ente, non potendosi nei suoi confronti
ipotizzare condotte tipiche di gestione di rifiuti né, tanto meno, di realizzazione o
gestione di discarica abusiva.

4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta la insussistenza del periculum in
mora rispetto al quale il Tribunale avrebbe omesso qualsivoglia motivazione.

5. Con un quarto motivo di ricorso deduce, infine, la violazione dell’art. 40
cod. pen. rilevando che la responsabilità per i fatti oggetto di provvisoria
incolpazione gli sarebbe stata attribuita esclusivamente per la sua qualità di
proprietario, peraltro non esclusivo, del terreno, senza alcuna indicazione delle
condotte materialmente poste in essere.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

1

ipotizzandosi nei suoi confronti il reato di cui all’art. 256, comma 2 d.lgs. 152\06.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Il ricorso è fondato.
E’ pacificamente riconosciuta al giudice del riesame la possibilità di una
diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale è stato ravvisato il
fumus commissi delicti, sebbene non possa porre a base della sua decisione un

2008; Sez. V n. 48376, 23 dicembre 2004).
Nel caso in esame, il Tribunale ha posto in evidenza il dato fattuale
dell’accumulo, sull’area oggetto di sequestro, di materiali di origine diversa
(pneumatici di vario tipo con relativi cerchioni, bombole per gas di varie capacità,
taniche in plastica, climatizzatori e condizionatori di varie dimensioni, batterie
per autoveicoli, barattoli per grasso lubrificante, compressori per frigorifero, parti
ed accessori per caldaie, una macchina agricola cingolata, due automobili,
pannelli isolanti in poliuretano espanso, damigiane di vetro, fusti di latta, lastre di
eternit, estintori, elettrodomestici, una bombola per azoto ed altri materiali di
risulta ferrosi, idraulici sanitari ed edili) pacificamente qualificabili come rifiuti
speciali.
Il Tribunale, considerata la eterogeneità dei materiali depositati e ritenuta
verosimile la loro collocazione sul posto entro un periodo di tempo prolungato, ha
superato l’originaria qualificazione di abbandono e ritenuto configurabile una
ipotesi di illecita gestione, caratterizzata dalla raccolta e stoccaggio non
autorizzati. Il Tribunale ha evidenziato, inoltre, che tale condotta si pone ai limiti
della realizzazione di discarica abusiva.

7. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che, nel far ciò, la qualificazione operata
dal Tribunale risulta comunque incerta, poiché ciò che caratterizza le diverse
fattispecie dell’abbandono, della illecita gestione e della discarica abusiva è la
volontà dell’agente rispetto alla successiva destinazione dei rifiuti, circostanza
sulla quale il Tribunale non si è pronunciato.

8. Invero, come si è già avuto modo di osservare, la volontà che sottende
all’abbandono è sostanzialmente diretta a disfarsi ed a disinteressarsi
completamente della cosa, mentre quella relativa alla raccolta è diretta a
conservare i materiali per poter poi compiere sugli stessi una attività successiva,
sia di riutilizzo o di smaltimento (Sez. III n. 17256, 7 maggio 2007, non
massimata).

2

fatto diverso (cfr. Sez. I n. 41948, 30 ottobre 2009; Sez. VI n. 24126, 13 giugno

Va poi ricordato che per «raccolta» si intende, secondo quanto stabilito
dall’art. 183, comma 1, lettera o) d.lgs. 152\06 «il prelievo dei rifiuti, compresi la
cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta
(definiti nel medesimo comma)

ai fini del loro trasporto in un impianto di

trattamento», mentre la lettera aa) del medesimo articolo definisce lo stoccaggio
come «le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito
preliminare di rifiuti di cui al punto 015 dell’Allegato B alla parte quarta del
decreto ( e cioè il deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai

luogo in cui sono prodotti)

nonché le attività di recupero consistenti nelle

operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’Allegato C alla
medesima parte quarta (e cioè la messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una
delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 escluso il deposito temporaneo,
prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)».

9. Quanto alla discarica, va ricordato che una definizione giuridica è
rinvenibile nell’articolo 2, comma primo, lettera g) d.lgs. 36\2003, ove si afferma
che per discarica deve intendersi un’ area “adibita a smaltimento dei rifiuti
mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona
interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei
medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i
rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno”.
Aggiunge la richiamata disposizione che “sono esclusi da tale definizione gli
impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo
trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio
di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni
come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per
un periodo inferiore a un anno”, consentendo così, grazie all’indicazione del dato
temporale, di distinguere la discarica da altre attività di gestione (anche se lo
stesso, come si è ritenuto nel caso di protrazione del deposito dei rifiuti per un
periodo superiore all’anno in Sez. III n. 9849, 4 marzo 2009, non individua un
elemento costitutivo della fattispecie).
La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, si è ripetutamente impegnata
nella individuazione del concetto di discarica con riferimento al reato di cui al
terzo comma dell’articolo 256 del d.lgs. 152\06, sottolineandone, ad esempio, la
differenza con la nozione di “smaltimento” e rilevando che trattasi di due attività
diversamente disciplinate, perché pur avendo in comune talune operazioni (quali
il conferimento dei materiali e la loro deposito), si differenziano radicalmente:
nello smaltimento i rifiuti vengono interamente sfruttati a scopo di profitto con

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punti da D1 a D14, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel

specifiche modalità (cernita, trasformazione, utilizzo e riciclo previo recupero),
nella discarica, invece, i beni non ricevono alcun trattamento ulteriore e vengono
abbandonati a tempo indeterminato, mediante deposito ed ammasso.
Si ha quindi discarica abusiva “tutte le volte in cui, per effetto di una
condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata
di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività,
in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio

10. Anche la differenza con il mero abbandono di rifiuti è stata individuata
evidenziando la natura occasionale e discontinua di tale attività rispetto a quella,
abituale o organizzata, di discarica (Sez. III n. 25463, 15 aprile 2004).
La discarica abusiva dovrebbe presentare, tendenzialmente, una o più tra le
seguenti caratteristiche, la presenza delle quali costituisce valido elemento per
ritenere configurata la condotta vietata: accumulo, più o meno sistematico, ma
comunque non occasionale, di rifiuti in un’area determinata; eterogeneità
dell’ammasso dei materiali; definitività del loro abbandono; degrado, quanto
meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali
in questione.
Si è ulteriormente precisato che il reato di discarica abusiva è configurabile
anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino
raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge
e comportino il degrado dell’area su cui insistono, anche se collocata all’interno
dello stabilimento produttivo (Sez. III n. 41351, 6 novembre 2008; n. 2485, 17
gennaio 2008; n. 10358, 9 marzo 2007).
Resta inoltre da considerare, con riferimento al reato di abbandono, che ai
fini della sua configurabilità rileva anche la posizione di titolare di imprese o
responsabile di ente dell’agente, come tale dovendosi intendere chiunque
abbandoni rifiuti nell’ambito di una attività economica esercitata anche di fatto,
indipendentemente da una qualificazione formale sua o dell’attività medesima
(principio ribadito in Sez. III n. 38364, 18 settembre 2013).

11.

Come si è già detto, nel provvedimento impugnato manca ogni

riferimento a tali aspetti qualificanti della condotta, così come del tutto assente
risulta la valutazione in ordine al periculum in mora, rispetto al quale, come
correttamente osservato in ricorso, il Tribunale non si è pronunciato.

12.

Parimenti corrette risultano le censure formulate relativamente

all’attribuzione della condotta illecita al ricorrente sulla base del fatto che lo

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occupato” (v. ad es. Sez. III n. 27296, 17 giugno 2004)

stesso si sia presentato alla polizia giudiziaria operante quale possessore
dell’area ed abbia presenziato alle operazioni di sopralluogo o sequestro.
Invero, manca anche in questo caso ogni riferimento alla condotta
materialmente posta in essere dall’indagato, né vengono specificate le ragioni
per le quali, se detta condotta fosse attribuibile a terzi, in quali termini verrebbe
a configurarsi il concorso del proprietario o possessore del terreno interessato
dalla presenza di rifiuti, rispetto al quale la giurisprudenza di questa Corte ha
avuto più volte occasione di precisare che la semplice inerzia, conseguente

in essere non sono idonee a configurare il reato di abbandono e ciò sul
presupposto che una condotta omissiva può dare luogo a ipotesi di responsabilità
solo nel caso in cui ricorrano gli estremi del comma secondo dell’art. 40 cod.
pen., ovvero sussista l’obbligo giuridico di impedire l’evento (cfr. Sez. III n. 31488,
29 luglio 2008, non massimata; Sez. III n. 32158, 1 luglio 2002; Sez. III n. 8944, 2
luglio 1997). altrettanto si è affermato con riferimento alle ipotesi di discarica
abusiva (cfr. Sez. III n.23091, 29 maggio 2013; Sez. III n. 46072, 15 dicembre
2008; Sez. III n. 41838, 7 novembre 2008; Sez. III n. 39641, 28 ottobre 2007; Sez.
III n. 2206,19 gennaio 2006; Sez. III n. 21966, 10 giugno 2005).

13. L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al
giudice competente, affinché provveda a sanare i vizi rilevati mediante nuovo ed
autonomo esame da effettuarsi considerando la contestazione originaria ed il
fatto che ne costituisce oggetto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Treviso.
Così deciso in data 13.11.2013

all’abbandono da parte di terzi o la consapevolezza di tale condotta da altri posta

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