Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4750 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4750 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Ricciardi Cataldo

n. il 21 dicembre 1966

avverso
l’ordinanza 8 gennaio 2014 — Tribunale di Sorveglianza di Taranto;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;

Data Udienza: 08/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 8 gennaio 2014, depositata in cancelleria
il 7 marzo 2013, il Tribunale di sorveglianza di Taranto rigettava il reclamo avanzato nell’interesse di Ricciardi Cataldo avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di liberazione anticipata emessa dal Magistrato di Sorveglianza in sede, in data 29 aprile 2004, in relazione ai semestri indicati nell’istanza medesima (dal 16 ottobre 2002

Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che, dalla relazione della
DDA competente, era emerso che il Ricciardi aveva mantenuto, anche dopo la sentenza di condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso, collegamenti
con la criminalità organizzata, fatto questo che trovava conferma, del resto, nella
circostanza che l’ordinanza dello stesso Tribunale che aveva concesso la liberazione
anticipata per periodi di detenzione precedenti (16.4.2000/16.10.2002) era stata
annullata dalla Corte di cassazione (con sentenza 11 dicembre 2003) per essere
stata negletta segnalazione analoga.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione il Ricciardi chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali, con riferimento all’art. 606 lett. b) ed e) cod.
proc. pen.; veniva in particolare rilevata la mancanza di motivazione in ordine alla
situazione prospettata nella sentenza di condanna, segnatamente quella per la quale il richiedente non aveva avuto un ruolo di capo promotore, organizzatore o dirigente, bensì marginale; non solo, ma non era stato considerato che dai provvedimenti successivi di accoglimento delle istanze di liberazione anticipata era risultato
l’avvenuto recesso con la criminalità organizzata. Nulla era stato inoltre argomentato in relazione alla memoria difensiva prodotta in udienza.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
3.1 — Come è noto, la finalità principale del beneficio della liberazione anticipata risiede nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato
che abbia offerto la prova di partecipazione all’opera di rieducazione (C. Cost. n.
352 del 1991). Ed è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma
e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un per-

Ud. in c.c.: 8 gennaio 2014 — Ricciardi Cataldo — RG: 15022/13, RU: 2;

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al 16 ottobre 2003).

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

corso che va incoraggiato e premiato senza che occorra anche la dimostrazione di
quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l’accesso alle più
incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990). La valutazione di meritevolezza del beneficio, sotto l’esclusivo aspetto evidenziato, è ovviamente rimessa al
giudice del merito; ma quest’ultimo è tenuto ad accertare se nel comportamento
serbato dall’interessato siano rinvenibili sintomi dell’evoluzione della personalità
verso modelli socialmente validi tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini del ri-

dannato detenuto all’opera rieducativa (Cass., Sez. 1, 6 maggio 2008, n. 21689,
Santoro, rv. 239884).
3.2 — Ciò posto, deve osservarsi che l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza
confermata nei suoi passaggi argomentativi da quella in questa sede impugnata, sia
pure sinteticamente, fonda il giudizio di attualità della pericolosità sociale del soggetto nel mancato allontanamento del prefato dal contesto mafioso, cui lo stesso è
inserito, dato ricavato soprattutto dalle note della D.D.A. di Lecce del 31 ottobre
2003, successive ai semestri oggi richiesti, e che, acquisite criticamente dal giudice
e dallo stesso fatte proprie, danno conto della perduranza di tali collegamenti tali da
rendere probabile, anche per la carenza di una prova certa circa una formale rescissione da parte del prefato, la reiterazione di condotte illecite legate al contesto criminale di provenienza; sul punto è agevole peraltro richiamare un passaggio argomentativo della stessa sentenza 11 dicembre 2003 di annullamento di questa Corte,
sopra richiamata, in relazione ai semestri immediatamente precedenti a quello oggi
trattati, là ove si afferma che ‘il ruolo di fondatore e capo di una associazione mafiosa [del Ricciardi] e la mancanza di un qualsivoglia elemento indicativo di un avvenuto recesso sono, ai limitati fini che qui interessano, elementi sintomatici del
perdurare di un rapporto che, secondo consolidate massime di esperienza, non si
interrompe automaticamente con la carcerazione’. La persistenza di tali vincoli criminogeni, giusto il preciso significato deviante assegnabile a tale scelta, esclude già
di per sé che possa essere anche solo iniziata quella partecipazione rieducativa cui
più sopra si è fatto riferimento.
Non può pertanto dirsi omesso l’accertamento in concreto della pericolosità sociale del soggetto, così come preteso dalla normativa, a seguito della riforma operata dalla legge 663 del 1986 (Cass., Sez. 1, 2 marzo 2010, n. 11055, Mazzurco, rv.
246789) e la motivazione non è manifestamente illogica, né contraddittoria e dunque si sottrae allo scrutinio di questo giudice di legittimità.

Ud. in c.c.: 8 gennaio 2014 — Ricciardi Cataldo — RG: 15022/13, RU: 2;

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conoscimento del beneficio, è, per l’appunto, soltanto “la partecipazione” del con-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

3.3 — Il ricorso, dal suo canto, si profila generico e non autosufficiente e non
solo perché non chiarisce quali siano i profili della memoria non presi in considerazione dal giudice, ma anche perché non pone a disposizione di questo giudice di legittimità neppure i menzionati provvedimenti di accoglimento di analoga richiesta di
liberazione anticipata in ordine ai semestri successivi a quelli oggi in disamina da
cui emergerebbe, sempre secondo quanto assunto dal Ricciardi, che tali collegamenti, già di per sé marginali (altra circostanza addotta dalla difesa e non dimo-

è accennato, dalle succitate note della DDA).
Peraltro, va osservato che, anche qualora la elisione di detti legami fosse effettivamente avvenuta, non vi è comunque prova che fosse coeva o anteriore ai semestri oggi fatti valere, stante, con evidenza, la irretroattività di tale condizione.
4. — Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

per questi motivi
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, l’8 gennaio 2014

onsigliere estensore

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strata) sarebbero stati rescissi (situazione che risulta per contro avversata, come si

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