Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47498 del 13/11/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47498 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: FRANCO AMEDEO
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso
la corte d’appello di Ancona;
avverso la sentenza emessa il 20 luglio 2012 dal giudice del tribunale di
Ancona nei confronti di Rokchev Todor;
udita nella camera di consiglio del 13 novembre 2013 la relazione fatta
dal Consigliere Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al giudice a quo;
Osserva
ritenuto che con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il
20 luglio 2012 il giudice del tribunale di Ancona applicò a Rokchev Todor la
pena concordata tra le parti di anni 2 di reclusione ed € 12.000,00 di multa, con
la sospensione condizionale della pena detentiva, in relazione al reato di cui
all’art. 291 bis d.p.R. 23 gennaio 1973, n. 43, per avere introdotto in Italia kg.
3.600 circa di tabacchi lavorati esteri;
che il Procuratore generale presso la corte d’appello di Ancona propone ricorso per cassazione deducendo l’illegalità della pena applicata;
considerato che il ricorso è fondato perché effettivamente la pena pecuniaria applicata è illegittima, dal momento che la pena base minima deve considerarsi quella di € 18.000.000,00, dovendo calcolarsi la multa di € 5 per ogni
grammo convenzionale di prodotto ed essendo, nella specie, il quantitativo di
tabacco lavorato estero di contrabbando in contestazione pari a circa 3.600 chilogrammi;
che l’illegalità della pena implica l’esclusione della validità dell’accordo
Data Udienza: 13/11/2013
-2 concluso tra le parti e ratificato dal giudice e che la sentenza impugnata deve di
conseguenza essere annullata senza rinvio in quanto le parti potranno o meno
rinegoziare l’accordo su altre basi o, altrimenti, il procedimento dovrà proseguire col rito ordinario;
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli
atti al tribunale di Ancona per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 13
novembre 2013.