Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47497 del 15/09/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47497 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSATA GIOACCHINO N. IL 29/04/1965
avverso la sentenza n. 1905/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/09/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO SALZANO che ha
chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Posata Gioacchino propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di
Milano del 20 gennaio 2014 che ne confermava la condanna per il reato di evasione
dagli arresti domiciliari. Con due motivi
– propone questione di legittimità costituzionale dell’articolo 385 cod. pen.
laddove, diversamente da quanto previsto per la detenzione domiciliare, viene
sanzionata anche la assenza dal domicilio per un tempo inferiore alle dodici ore;
– deduce la eccessività della pena e l’errore di diniego delle attenuanti generiche
e comunque l’errore compiuto nell’applicazione della recidiva essendo intervenute,
per le varie condanne, dichiarazioni di esito positivo dell’ affidamento in prova al
servizio sociale.
Il ricorso è inammissibile.

Data Udienza: 15/09/2015

il primo motivo è manifestamente infondato. Lo stesso ricorrente dà atto che
questa Corte si è già espressa in tema di manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità qui riproposta e, in ogni caso, la parte non individua i profili di non
ragionevolezza della disposizione in esame o di disparità di trattamento rispetto a
situazione analoga; si limita, difatti, a invocare il medesimo trattamento previsto nelle
ben diversa ipotesi della detenzione domiciliare senza dar conto delle ragioni per le
quali andrebbero disciplinate allo stesso modo una situazione in cui vi è la esecuzione

necessità di impedire il libero movimento della parte perché non tenga quelle condotte
che la misura cautelare intende impedire. La totale assenza di considerazione della
peculiarità delle ragioni della restrizione, quindi, non consente di ritenere valutabile
l’eccezione di costituzionalità al di là di quanto già ritenuto da questa Corte con i
precedenti richiamati.
Il secondo motivo è del tutto generico laddove afferma che per le condanne
pregresse vi è stato affidamento in prova ai servizi sociali con esito positivo in quanto
la documentazione prodotta non lo dimostra per le sentenze di condanna il cui numero
e qualità erano idonei a fondare la recidiva applicata in concreto. Quanto ai profili
relativi alla applicazione in concreto dell’aumento di pena per la recidiva, si tratta
evidentemente di profili di merito non deducibili in questa sede di legittimità.
PQM
Dichiara ina missibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e deilla so ma di euro 1500 in favore della cassa delle ammende.
ciso ìella camera di consiglio del 15 settembre 2015

della pena ed una situazione nella quale gli arresti domiciliari sono giustificati dalla

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