Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47497 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 47497 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NUCERA DIEGO N. IL 24/11/1948
avverso la sentenza n. 5012/2008 GIP TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 11/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lette/sgprfite le conclusioni del PG Dott. /4. CK.42t.,r
` o

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, con
sentenza dell’11.3.2013 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di
Diego NUCERA in ordine al reato di cui all’art. 30, lett. d) legge 157\92 per

li giudice del merito ha disposto, inoltre, la confisca e devoluzione alla
competente Direzione di Artiglieria del fucile e del munizionamento in sequestro.

2. Avverso tale pronuncia il NUCERA propone ricorso per cassazione,
denunciando, con un unico motivo di ricorso, l’inosservanza o erronea
applicazione della legge penale relativamente alla confisca, la quale, in assenza
di una sentenza dichiarativa di responsabilità, non avrebbe potuto essere
legittimamente disposta.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per
l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento senza rinvio
dell’impugnata decisione con restituzione di quanto in sequestro all’avente
diritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.
Recentemente questa Corte ha ribadito il principio secondo il quale l’unica
disposizione operante in materia di confisca di armi detenute e portate
legittimamente ma utilizzate per commettere reati venatori è quella di cui all’art.
28, secondo comma Legge 157\92, che ne impone l’applicazione solo in caso di
condanna per le contravvenzioni espressamente indicate (Sez. III n. 11407, 11
marzo 2013)
Tale principio è pienamente condiviso dal Collegio, che non intende
discostarsene, cosicché pare opportuno ribadire quanto già evidenziato nella
richiamata decisione.

1

essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.

5. L’articolo 28, secondo comma della Legge 11 febbraio 1992 n. 157
dispone che, in caso di condanna per le ipotesi di reato di cui all’articolo 30,
comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi ed i mezzi di caccia siano in ogni
caso confiscati.
Si tratta, come chiaramente emerge dal tenore della disposizione, di confisca
obbligatoria
Il successivo articolo 30 stabilisce poi, al terzo comma, che “salvo quanto
espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le

Delle due disposizioni richiamate questa Corte ha fornito, nel tempo, una
uniforme interpretazione, rilevando come la norma preveda espressamente la
confisca solo in caso di condanna e per le ipotesi di reato esplicitamente indicate.
Con un prima decisione (Sez. III n. 15166, 1 aprile 2003), infatti, veniva
chiarito che il richiamo operato dal legislatore alla disciplina delle armi non ha
natura di rinvio in senso tecnico, tale da determinare un collegamento
sanzionatorio tra la normativa sulla caccia e quella in materia di armi trattandosi,
al contrario, di una mera precisazione finalizzata ad eliminare ogni dubbio in
merito alla possibilità di concorso tra i reati previsti dalle diverse disposizioni,
facendo salvo il solo principio di specialità. E proprio sulla base del rapporto di
specialità intercorrente tra la disciplina venatoria e quella sulle armi veniva
esclusa la possibilità di applicare il combinato disposto degli artt. 240 cpv. cod.
pen. e 6 legge 22 maggio 1975 n. 152, in forza del quale può disporsi la confisca
anche in assenza di una pronuncia di condanna quando trattasi di reati
concernenti le armi.
Successivamente si è specificato che, in caso di condanna per il reato
d’abbattimento, cattura o detenzione di specie nei cui confronti la caccia non è
consentita, non è possibile procedere alla confisca delle armi in applicazione
dell’art. 28, comma secondo, legge n. 157\1992, in quanto tale disposizione è
riferita ad altre, diverse, ipotesi di reato (Sez. III n. 27265, 14 luglio 2010; Sez. III
n. 6228, 13 febbraio 2009; Sez. III n. 43821, 25 novembre 2008)
Inoltre, deve osservarsi che la detenzione di un fucile da caccia non è vietata
in modo assoluto, essendo la stessa possibile previa autorizzazione, né detta
arma costituisce una cosa intrinsecamente pericolosa.

6. La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla
confisca, che va eliminata, con restituzione dell’arma e del munizionamento in
sequestro all’avente diritto.

2

disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi”.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla confisca, che
elimina e ordina la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.

Così deciso in data 13.11.2013

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