Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47490 del 13/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 47490 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOLZONI ANGELO N. IL 03/12/1968
avverso l’ordinanza n. 301795/2013 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
23/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lette/septite le conclusioni del PG Dott.
..„jsu,..,„•<=, 1/4.9 QS)--20,CC, ‘...)-a3 e_9— LA.h)3"_>3–■

L)••-frs

4=>

Uditi difensor Avv.;

Z

19—yr

Data Udienza: 13/11/2013

+.

è

18738/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23 marzo 2013 il gip del Tribunale di Napoli ha convalidato il
provvedimento del Questore di Napoli in data 12 marzo 2013 nel senso di vietare a Bolzoni
Angelo di accedere per tre anni a tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale e degli altri
Stati membri della Unione Europea dove si svolgano partite anche amichevoli della Juventus,
della nazionale italiana (anche Under 21) e delle squadre che militano nei campionati di serie
A, B, Lega pro-I e II divisione, D, Eccellenza e Promozione, nonché le partite di Coppa Italia,

alle stazioni ferroviarie e metropolitane, agli scali aerei e portuali, ai caselli ed alle aree di
servizio autostradali e ai luoghi comunque interessati alla sosta, al transito o al trasporto di chi
partecipa o assiste a tali partite in concomitanza con esse, con contemporaneo obbligo di
presentazione alla Questura di Pavia o a ufficio equivalente per anni due, una volta durante il
primo tempo e una volta durante il secondo per le partite in casa e una volta sola per quelle in
trasferta al di fuori della Lombardia.
2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo tre motivi. Il primo motivo denuncia che il
provvedimento del Questore impone la firma per la durata di un anno, laddove il gip ha
convalidato per due anni. Il secondo denuncia difetto di motivazione sull’attribuibilità dei fatti
al Bolzoni, non essendo state identificate le sue condotte. Il terzo denuncia violazione degli
articoli 3 e 10 I. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione sia del
provvedimento del Questore sia dell’ordinanza impugnata sulla congruità della sanzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
Il primo motivo, denunciando che l’ordinanza di convalida impone la firma in questura o in
ufficio equivalente durante le partite di calcio per la durata di due anni anziché, come disposto
nel provvedimento convalidato, di un anno, lamenta una effettiva discrasia tra il
provvedimento del Questore e l’ordinanza del gip. Peraltro, ciò non comporta l’annullamento
dell’ordinanza impugnata nella sua integralità, bensì, trattandosi in sostanza di un mero errore
materiale, può esservi posto rimedio in questa sede limitando l’annullamento all’anno ulteriore
che erroneamente è stato oggetto di convalida da parte del gip.
Il secondo e il terzo motivo possono essere accorpati nel vaglio perché adducono
sostanzialmente la stessa doglianza: non risulterebbe, né dal provvedimento del Questore, né
dal provvedimento del gip, un’adeguata motivazione che, in conformità alla legge, fornisca le
ragioni del DASPO, in particolare identificando le azioni attribuite al Bolzoni e giustificative del
DASPO emesso nei suoi confronti. In realtà, la doglianza non corrisponde all’effettivo contenuto
dell’ordinanza impugnata, che fa riferimento, come presupposto del provvedimento del
Questore, a una condotta criminosa specifica, ovvero il compimento di atti di devastazione

Europa League e Champions League, con l’estensione del divieto ai luoghi antistanti gli stadi,

.>

saccheggio posti in essere dal Bolzoni durante la partita svoltasi il 1 marzo 2013 nello stadio
San Paolo di Napoli tra la squadra del Napoli e la squadra della Juventus (motivazione, pagina
2). Implicito, ma inequivoco, è d’altronde il riferimento alla motivazione del provvedimento del
Questore di Napoli, il quale, lungi dall’essere privo di una adeguata motivazione, descrive
puntualmente che cosa è stato attribuito al Bolzoni (vv. il paragrafo introdotto con la parola
“Vista” nonché il paragrafo successivo introdotto con la parola “Considerato”). I motivi in
esame risultano pertanto infondati.
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio unicamente in

annullamento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla durata della misura, che riduce
ad un anno. Manda la cancelleria per la comunicazione al Questore di Napoli.

Così deciso in Roma il 13 novembre 2013

Il Consig iere Este ore

Il Presidente

riferimento alla durata della misura, da ridursi ad un anno, per il resto non meritando

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA