Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4749 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4749 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DELLA CECA ANNIBALE N. IL 20/07/1948
avverso l’ordinanza n. 212/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
04/10/2012
sentita la r azione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/se e le conclusioni del PG Dott. ge,,,,-‹n_
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Data Udienza: 08/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, con
ordinanza del 4/10/2012, provvedendo sulle richieste del Procuratore Generale e
di Della Ceca Annibale, revocava il beneficio della sospensione condizionale della
pena concesso a Della Ceca con sentenza del 5/10/2010 e applicava il beneficio
dell’indulto nella misura di anni uno e mesi quattro; rigettava le istanze del
condannato di applicazione della disciplina del concorso formale di reati o della

Secondo la Corte, non sussisteva l’unicità del disegno criminoso in relazione
ai fatti oggetto delle due sentenze di condanna: Della Ceca aveva posto in
essere, in concorso con altri soggetti, più reati di bancarotta fraudolenta, con
condotte distrattive commesse con modalità e in tempi diversi in due diverse
società interessate (Agroinvest e Generalfirme). Le condotte non erano
nemmeno contigue cronologicamente. I reati erano, quindi, sintomatici di una
abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla consumazione degli illeciti.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Della Ceca Annibale avverso il
mancato riconoscimento della continuazione tra i reati contestati e del concorso
formale, deducendo vizio di motivazione.
Il Giudice dell’esecuzione aveva equivocato sulla data di consumazione dei
diversi reati oggetto della richiesta di continuazione e sul vincolo tra loro
esistente. In particolare, la bancarotta per distrazione in danno della Agroinvest,
oggetto della seconda sentenza di condanna, era consistita in indebiti
trasferimenti di finanziamenti bancari ottenuti alla General Firme, la società in
relazione al cui fallimento era stata emessa la prima sentenza di condanna. I
giudici di merito avevano sottolineato il collegamento tra le due società e, in
particolare, le cariche ricoperte da Della Ceca in entrambe.
Tale distrazione era proseguita fino al 3/4/1997 e alla General Firme erano
state indebitamente versate somme per lire 398.000.000. D’altra parte, le
operazioni dolose messe in atto dalla General Firme – consistite nell’acquistare
beni e servizi di vario genere con l’intenzione di non pagarli e nel trasferire i beni
acquistati nella filiale ucraina della società – erano già iniziate nel febbraio 1997:
si rincontrava, quindi, una sovrapposizione cronologica tra le due condotte
illecite.
Non solo: le somme distratte alla Agroinvest servivano a realizzare le truffe
nei confronti dei fornitori, essendo necessaria una certa disponibilità economica
iniziale per mantenere in vita la società e tenere i contatti con i fornitori.
Secondo il ricorrente, il denaro distratto alla Agroinvest in favore della

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continuazione con riferimento a due sentenze di condanna.

General Firme era stato oggetto di bancarotta per distrazione anche ai danni di
questa seconda società: di qui la richiesta di riconoscimento del concorso
formale.
In definitiva, la Corte territoriale, con motivazione astratta e generica, non
aveva riconosciuto il concorso formale e la continuazione tra i reati contestati.

In un secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione degli artt.
168, comma 3 cod. pen. e 445, comma 2, cod. proc. pen..
La sospensione condizionale della pena era stata concessa dalla Corte

ostativa, tenuto conto che l’effetto estintivo ex art. 445, comma 2 cod. proc.
pen. si era già prodotto con riferimento alla sentenza G.I.P. Tribunale Ascoli
Piceno 11/5/2004, senza necessità di una formale dichiarazione di estinzione.
In ogni caso, la sospensione condizionale della pena avrebbe dovuto essere
revocata rispetto a tale ultima sentenza.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per
l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente all’applicazione della
disciplina della continuazione e il rigetto nel resto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed impone l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata.

La motivazione della ordinanza che nega la sussistenza del vincolo della
continuazione tra i fatti di bancarotta oggetto delle due sentenze di condanna
appare effettivamente astratta alla luce della motivazione delle stesse,
limitandosi la Corte territoriale a sottolineare che Della Ceca aveva concorso con
soggetti diversi e aveva posto in essere condotte distrattive di tipo differente e in
periodi di tempo distanti tra loro.
La lettura delle due sentenze, al contrario, fa emergere collegamenti
significativi tra le vicende: Della Ceca aveva posizione di responsabilità in
entrambe le società fallite, le ingenti somme distratte alla prima delle due
società (Agroinvest) erano state interamente versate alla seconda (Generalfirme)
e i versamenti ripetuti erano proseguiti anche dopo che la Generalfirme aveva
iniziato le truffe ai danni dei fornitori (febbraio 1997; gli ultimi versamenti da
parte della Agroinvest risalgono all’aprile 1997).
Si tratta, senza dubbio, di un’ipotesi particolare: ma il giudice

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d’appello di Ancona con la sentenza del 5/10/2010 in assenza di condizione

dell’esecuzione, nel valutare la sussistenza di un unico disegno criminoso, deve
analizzare il merito della vicenda. Gli elementi sintomatici abitualmente utilizzati
per riconoscere o negare la continuazione (modalità analoghe o differenti delle
condotte illecite, concorso con altri soggetti ecc.) sono stati elaborati sulla base
della pratica giudiziaria, che registra il ripetersi di alcuni “modelli”: ma essi non
devono impedire un’analisi effettiva del vincolo che potrebbe legare diversi reati.

Alla luce dei fatti giudicati nelle due sentenze, la prospettazione del

truffaldine che avevano portato al fallimento della General Firme erano state
congiuntamente e preventivamente decise – è, quanto meno, plausibile e,
quindi, merita un approfondimento; ad esempio, potrebbe risultare che la
Generai Firme non avesse accesso al credito bancario e che, quindi, il denaro per
compiere le truffe ai danni dei fornitori fosse stato procurato dall’altra società di
cui Della Ceca era amministratore che, invece, tale accesso aveva. Non vi è
dubbio, comunque, che il denaro ricevuto dalla General Firme era stato utilizzato
nella successiva condotta illecita che avrebbe poi portato al fallimento, che vi fu
una parziale sovrapposizione tra le due condotte e che Della Ceca era
responsabile di entrambe le società.

2. L’annullamento della ordinanza impugnata con riferimento al mancato
riconoscimento della continuazione comporta anche quello in punto di revoca del
beneficio della sospensione condizionale della pena.

L’impostazione adottata dalla Corte territoriale, e prima ancora dal
Procuratore Generale nella richiesta di revoca, è esatta: la sospensione
condizionale della pena riconosciuta con la sentenza della Corte d’appello di
Ancona con la sentenza del 5/10/2010 non poteva essere concessa, poiché la
somma delle pene inflitte con le due sentenze di condanna superava i limiti di cui
all’art. 163 cod. pen. (anni due di reclusione); di conseguenza, in forza dell’art.
168, comma 3 cod. pen., introdotto dalla legge 128 del 2001, il giudice
dell’esecuzione poteva e doveva revocare il beneficio concesso, trattandosi di
revoca obbligatoria e di beneficio concesso in violazione dell’art. 164, comma 4,
cod. pen. in presenza di cause ostative (tale dovendosi considerare non solo la
concessione per la terza volta del beneficio, ma anche la concessione per la
seconda volta con superamento dei limiti di cui all’art. 163 cod. pen.).
Si deve fra l’altro ricordare che l’estinzione degli effetti penali conseguente,
ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all’utile decorso del termine di
cinque anni, deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della

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ricorrente – secondo cui la distrazione ai danni delle Agroinvest e le condotte

sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena
pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata
applicata una sanzione detentiva (come nel caso di specie), di questa occorre
comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo
comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio (Sez. U, n.
31 del 22/11/2000 – dep. 03/05/2001, Sormani, Rv. 218529).

Ciò premesso, l’eventuale riconoscimento della continuazione tra i fatti

fissazione di una pena complessiva non superiore al limite di due anni di
reclusione, cosicché la decisione sulla richiesta del 1 2-ocuratore Generale in punto
detta valutazione.
di revoca della sospensione condizionalegs9~43
‘A

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di
Appello di Ancona.

Così deciso 1’8 gennaio 2014

I Consigliere estensore

Il Presidente

oggetto delle due sentenze di condanna potrebbe astrattamente comportare la

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