Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47489 del 13/11/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47489 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VERTICCHIO MATTEO N. IL 10/07/1983
LEONARDELLI THOMASTERNI N. IL 03/08/1990
avverso l’ordinanza n. 1645/2013 GIP TRIBUNALE di SANTA
MARIA CAPUA VETERE, del 22/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lette/senlik{le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 13/11/2013
17209/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 febbraio 2013 il gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha
convalidato il provvedimento del Questore di Caserta emesso in data 11 febbraio 2013 che, ex
articolo 6 I. 401/1989, ha vietato a Verticchio Matteo e Leonardelli Thomas per cinque anni
l’accesso agli impianti sportivi nazionali e degli stati membri dell’Unione Europea in occasione
di partite di calcio imponendo loro l’obbligo di presentazione in Questura simultaneamente ai
2. Per ciascuno dei prevenuti hanno presentato ricorso di analogo contenuto i difensori
adducendo quale primo motivo la violazione degli articoli 6, comma 3, I. 401/1989 e 178,
lettera c), c.p.p., per compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e, quale
secondo e terzo motivo, la violazione dell’articolo 6, commi 1 e 2, I. 401/1989 con correlato
vizio motivazionale quanto alle ragioni dell’imposta presentazione durante le partite, anche
amichevoli, della Casertana.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono fondati.
Il primo motivo di entrambi i ricorsi lamenta, appunto fondatamente, la compressione del
diritto di difesa dei prevenuti perché il gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha
convalidato, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero avanzata il 21 febbraio 2013
alle 12:55, il provvedimento del Questore di Caserta dell’Il febbraio 2013 con ordinanza del
22 febbraio 2013 alle 13:06, laddove il provvedimento del Questore era stato notificato agli
interessati il 20 febbraio 2013 alle 18:30 (Verticchio) e 19:10 (Leonardelli): il che significa che
il gip non ha rispettato il termine minimo di 48 ore tra la notifica del DASPO e la pronuncia di
convalida del giudice. Ciò integra, come prospettato nel motivo, una compressione del termine
stesso lesiva del diritto di difesa (Cass. sez.III, 18 febbraio 2004 n. 17899; Cass. sez. III, 11
dicembre 2007-17 gennaio 2008 n. 2471). Ne deriva – con assorbimento degli ulteriori motivi la violazione di legge denunciata, con conseguente annullamento senza rinvio e cessazione
dell’efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento del
Questore di Caserta in data 11 febbraio 2013 limitatamente all’obbligo di presentazione.
suddetti eventi sportivi.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Caserta.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013
Il Presidente
Il Consigliere Estenso