Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47488 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 47488 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
XIANG JIANBO N. IL 02/07/1976
avverso la sentenza n. 833/2011 TRIBUNALE di FERMO, del
19/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lette/seplite le conclusioni del PG Dott.

A.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Fermo, con sentenza del 18.11.2012 ha applicato a Jianbo
XIANG la pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui
all’art. 2 d.lgs. 74\2000, per avere, quale titolare dell’omonima ditta individuale,
utilizzato fatture per operazioni inesistenti al fine di indicare, nelle dichiarazioni

un ammontare, negli anni di imposta 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, inferiore ad
euro 154,937,07.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore
generale presso la Corte di appello di Ancona.

2. Con un unico motivo di ricorso lamenta la violazione di legge in relazione
alla omessa applicazione della confisca, eventualmente per equivalente, dei beni
costituenti il profitto del reato, quanto meno per le dichiarazioni fraudolente rese
negli anni 2008 e 2009, essendo la stessa obbligatoria.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha richiesto
l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
Come è noto, l’art. 322-ter cod. pen. stabilisce che, nel caso di condanna, o
di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320,
è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo,
salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è
possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore
corrispondente a tale prezzo o profitto.
L’ambito di operatività delle disposizioni di cui all’art. 322-ter cod. pen. è
stato esteso, in quanto applicabile, ai reati di cui agli artt. artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10
bis, 10 ter, 10 quater e 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dalla L. 24 dicembre
2007, n. 244, art. 1, comma 143, entrata in vigore 1.1.2008 (legge finanziaria
2008).

sL-

1

relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi per

Sebbene la legge suddetta non abbia stabilito espressamente l’irretroattività
della norma, la natura eminentemente sanzionatoria della misura ablativa ne
impedisce l’applicazione ai reati commessi anteriormente all’entrata in vigore
della legge medesima (cfr. SS.UU. n. 18374, 23 aprile 2013).

4. Ciò posto, deve rilevarsi che, nella fattispecie, il giudice del merito, nel
provvedimento impugnato, ha omesso qualsivoglia statuizione sulla confisca che
avrebbe dovuto disporre relativamente agli anni di imposta successivi all’entrata

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con le
consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia al
Tribunale di Fermo.
Così deciso in data 13.11.2013

in vigore della legge 244\2007.

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