Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47485 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 47485 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA

IL C

L

sul ricorso proposto da

LLIERE
akini

FIRRARELLO Massimiliano, nato a Gela il 11/8/1968
avverso l’ordinanza del 20/3/2013 del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Genova che ha dichiarato inammissibile perché tardiva l’opposizione
proposta in data 7 marzo 2013 al decreto penale di condanna emesso il 12
novembre 2012 e notificato al ricorrente in data 21 febbraio 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso e
annullare l’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20/3/2013 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Genova ha dichiarato inammissibile perché tardiva l’opposizione
proposta in data 7 marzo 2013 al decreto penale di condanna emesso il 12
novembre 2012 e notificato al ricorrente in data 21 febbraio 2013. Il Giudice
delle indagini preliminari ha, infatti, ritenuto che la notificazione alla parte sia
avvenuta in data 22 gennaio 2013 e che l’atto di opposizione sia stato proposto
oltre i termini previsti dalla legge.

Data Udienza: 24/10/2013

2. Avverso tale decisione il sig. Firrarello propone ricorso tramite il
Difensore, in sintesi lamentando:
errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere il
giudice erroneamente individuato nel 22 gennaio 2013 la data di notificazione del
decreto penale di condanna, dovendosi tale data individuarsi nel 21 febbraio
2013. La data del 22 gennaio 2013, in realtà, coincide con quella in cui l’ufficio
ha consegnato alli Unep l’atto da notificare.

1. E’ fuori discussione che la notificazione di un atto giudiziario si perfeziona
nel momento in cui la parte destinataria lo ha legalmente ricevuto, nelle diverse
accezioni che tale espressioni contiene, e non nel momento in cui viene dato
corso alla procedura di notificazione come regolata dagli artt.148 e seguenti cod.
proc. pen.
2.

Ora, il ricorrente ha fornito la prova che il decreto penale di condanna a

suo carico fu posto in notificazione in data 22 gennaio e fu ricevuto legalmente
dal ricorrente stesso in data 21 febbraio. E’ da tale momento che decorrono i
termini per l’opposizione fissati dall’art.461 cod. proc. pen., con la conseguenza
che va considerato tempestivo il deposito dell’atto di opposizione in data 7
marzo 2013.
3. L’errore di fatto in cui è incorso il giudice ha condotto alla dichiarazione ex
art.461, comma 4, cod. proc. pen di inammissibilità dell’opposizione e alla
dichiarazione di esecutività del decreto, così privando il ricorrente del diritto a
vedere celebrato il giudizio nelle forme richieste.
4. L’ordinanza va in conclusione annullata senza rinvio e gli atti restituiti al
Tribunale affinché provveda ad esaminare nel merito l’opposizione proposta
tempestivamente dal ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Genova per l’ulteriore corso.
Così deciso il 24/10/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO

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