Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47483 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 47483 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Sfienti Filippo

nato il 28.2.1957

avverso la sentenza del 16.11.2012
del GIP del Tribunale di Pistoia
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
lette le conclusioni del P. G., dr. Giuseppe Volpe, che ha
chiesto l’annullamento,con rinvio,della sentenza impugnata
limitatamente alla confisca

1

Data Udienza: 24/10/2013

RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione l’ imputato, a mezzo del difensore,
denunciando l’erronea
applicazione della legge penale in relazione all’art.322 ter c.p. (erronea individuazione
dell’oggetto della confisca e carenza assoluta di motivazione in ordine alla sua quantificazione).
E’ pacifico che la confisca per equivalente non possa avere ad oggetto beni per un valore
eccedente il profitto del reato; nel caso di specie, in mancanza di motivazione, non è dato
comprendere le ragioni che hanno indotto il GIP a ritenere profitto l’intero importo delle
fatture.
Con il secondo motivo denuncia l’inosservanza dell’art.125 c.p.p. in relazione all’art.322 ter
c.p. L’obbligatorietà della confisca prevista dall’art.322 ter c.p., richiamato dall’arti co. 143
L.244/07 non può esimere il giudice dall’obbligo di motivazione in ordine alle ragioni che ne
consentono l’applicazione; a maggior ragione, nel caso di specie, non essendovi stato alcun
provvedimento di sequestro in ordine al quale l’indagato abbia potuto interloquire.
La mancanza di motivazione in ordine alla disposta confisca non potrà che travolgere l’intero
provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2. A seguito della modifica dell’art.445 c.p.p. ( con l’arti comma lett.a L.12.6.2003 n.134) è
stata prevista la confisca in tutte le ipotesi di cui all’art.240 c.p. e quindi sia in caso di confisca
obbligatoria che di confisca facoltativa.
La confisca rimane, però, una eccezione, non essendo consentita l’applicazione di tutte le altre
misure di sicurezza con la sentenza ex art.444 c.p..
Conseguentemente per stabilire se la confisca debba ritenersi come obbligatoria o come
facoltativa bisogna tener conto del disposto dell’art.240 c.p. cui rinvia l’art.445 c.p. (a meno
che l’obbligatorietà non sia prevista espressamente da qualche norma speciale).
Sicchè, mentre delle cose che costituiscono il prezzo del reato e di quelle “oggettivamente
criminose” è sempre ordinata la confisca, per le cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e per le cose che ne sono il prodotto o il profitto è prevista la confisca
facoltativa e solo in caso di condanna.
La confisca è, quindi, obbligatoria quando sia prevista come tale da una particolare
disposizione di legge oppure nelle ipotesi di cui all’art.240 cpv. c.p.
2.1. Il reato per il quale è stata applicata la pena ex art.444 c.p.p. nei confronti dello Sfienti è
quello di cui all’art2 D.L.vo 74/2000 e la confisca per equivalente è stata disposta ai sensi
dell’art..322 ter c.p., richiamato espressamente dall’arti comma 143 L.244/2007 con
riferimento ai reati di cui al D.L.vo 74/2000.
L’art.322 ter c.p., introdotto con la L.29.9.2000 n.300, prevede, invero, che in caso di
condanna o di applicazione pena ex art.444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dagli artt. da 314
a 320 c.p. il giudice determini le somme di denaro o individui i beni assoggettati a confisca in
quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato e, nel caso non sia possibile, ordini la confisca
del valore corrispondente al profitto o al prezzo di tali reati.
2.2. Pur trattandosi quindi di confisca obbligatoria, è necessario, però, che il Giudice individui il
profitto del reato, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, va rapportato al risparmio
di spesa derivante dall’evasione di imposta, comprensivo anche degli ulteriori vantaggi riflessi
riconducibili alle sanzioni ed alle altre somme eventualmente dovute (cfr. Cass.pen. sez. 3
n.11836 del 4.7.2012; conf. Cass. Pen. Sez. 5, n.1843 del 10.11.2011).

2

1. Con sentenza del 16.11.2012 il GIP del Tribunale di Pistoia applicava a Sfienti Filippo, con la
diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art.444 c.p.p. di anni 1 e mesi 2 di
reclusione per il reato di cui all’art2 D.L.vo 74/2000; disponeva altresì la confisca per
equivalente della somma di euro 306.000,00.

La confisca non può, in ogni caso, superare il profitto del reato (inteso nel senso sopra
indicato); sicchè il giudice è tenuto a valutare l’equivalenza tra il valore dei beni e l’entità del
profitto medesimo (cfr. Cass.pen. sez. 3 n.1893 del 12.10.2011).

P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca per equivalente, con rinvio
sul punto al Tribunale di Pistoia.
Così deciso in Roma il 24.10.2013

2.3. Il GIP senza alcuna motivazione si è limitato a disporre (peraltro soltanto in dispositivo) la
“confisca della somma di denaro di euro 306.000,00”.
La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla disposta confisca.
Contrariamente a quanto assume il ricorrente l’annullamento della statuizione di confisca non
travolge, infatti, l’intera sentenza, in quanto la misura ablativa si configura come autonoma e
deve essere obbligatoriamente disposta anche indipendente dall’accordo, che vincola il giudice
soltanto in relazione ad elementi nella disponibilità delle parti (cfr. Cass.pen. sez. 2 n.19945
del 19.4.2012).

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