Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47482 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 47482 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Luongo Salvatore

nato il 28.1.1971

avverso l’ordinanza del 31.1.2013
del GIP del Tribunale di Napoli
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
lette le conclusioni del P.G.,dr. Pietro Gaeta, che ha chiesto
annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata

1

Data Udienza: 24/10/2013

A

RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione
Luongo Salvatore, denunciando la violazione e/o erronea
applicazione degli artt.157 e 175 co.2 c.p.p., nonché la mancanza di motivazione.
Il ricorrente aveva eccepito la nullità della notifica per violazione delle formalità previste in
ordine alla spedizione della raccomandata e dell’avviso di ricevimento, ma sul punto il GIP ha
omesso di motivare, assumendo incomprensibilmente che non era stata fornita prova idonea
a vincere la presunzione di conoscenza dell’atto.
Quanto alla richiesta di restituzione nel termine, il GIP ha completamente ignorato il dettato
normativo di cui al comma 2 dell’art.175 c.p.p. e la giurisprudenza di legittimità formatasi sul
punto, dovendo il Giudice accertare che l’interessato abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Innanzitutto il GIP, senza argomentare in ordine a tutti gli specifici rilievi contenuti
nell’istanza quanto alla violazione delle formalità prescritte per la notifica, ha apoditticamente
ritenuto che la notifica stessa fosse regolare.
3. In ordine alla richiesta subordinata di restituzione nel termine, va ricordato che, a seguito
dell’entrata in vigore del d.I.21.2.2005 n.17 arti, conv. con modificazioni nella L.22.4.2005
n.60, che ha sostituito l’art.175 c.p.p. comma 2 c.p.p. (“se è stata pronunciata sentenza
contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per
proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza
del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero
a proporre impugnazione od opposizione”) si è andato, da tempo, affermando un indirizzo
giurisprudenziale ispirato ai principi del giusto processo.
Si è quindi ritenuto che “è illegittimo il provvedimento di rigetto di una istanza di restituzione
nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo
della regolarità formale della notificazione del decreto medesimo, in quanto quest’ultima, se
non effettuata a mani del condannato, non può, di per sé sola, essere considerata prova
dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario che, negando di averla avuta e
deducendo concreti motivi a sostegno, ha il diritto di ottenere una pronuncia che fornisca
compiuta, puntuale e logica motivazione del diniego” (cfr.Cass.pen.sez.3, 5.6.2007 n.35866).
Anche tale indirizzo giurisprudenziale richiede, quindi, che l’istante deduca la mancata
conoscenza del provvedimento ed alleghi le ragioni di tale mancata conoscenza.
Infatti, “la restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale opera, ai sensi
dell’art.175 comma secondo c.p.p., solo quando risulti dagli atti la mancata conoscenza del
procedimento da parte dell’imputato, che ha l’onere di allegare le ragioni per le quali, pur
essendo le notifiche effettuate con modalità formalmente regolari, egli non ne abbia avuto
notizia..” (cfr. Cass. Sez. 5 n.7604 dell’1.2.2011).
L’art.175 comma 2 c.p.p. esclude, cioè, soltanto valore assoluto alla presunzione di conoscenza
derivante dalla ritualità della notifica.

2

1. Con istanza in data 9.10.2012 Luongo Salvatore, a mezzo del difensore, premesso che era
stato condannato con decreto penale n.1157/0’7, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli il
7.3.2007, esecutivo il 19.4.2007, per il reato di cui all’art.44 lett.b) DPR 380/01, chiedeva
dichiararsi la nullità della notifica del decreto medesimo (avvenuta a seguito di compiuta
giacenza presso l’ufficio postale) e, comunque, la restituzione nel termine ex art.175 c.p.p.,
per proporre opposizione, non essendo mai venuto a conoscenza del decreto penale sopra
indicato.
Con ordinanza in data 31.1.2013 il Gip del Tribunale di Napoli rigettava l’istanza, rilevando che
la notifica era stata ritualmente effettuata e che, non essendo state prospettate cause di forza
maggiore o caso fortuito, non ricorrevano i presupposti per la restituzione nel termine.

t

3.1. Con l’istanza si deduceva che, proprio perché la notifica (peraltro eseguita, secondo il
ricorrente, irregolarmente) era avvenuta a seguito della compiuta giacenza presso l’ufficio
postale, il Luongo non era venuto a conoscenza del decreto penale.
Il GIP ha rigettato anche tale richiesta, assumendo che l’istante non aveva fornito la prova del
caso fortuito o della forza maggiore.
4. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al
Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma il 24.10.2013

P. Q. M.

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