Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47481 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 47481 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
BUGLI Nicola, nato a Firenze il 5/11/1969
avverso l’ordinanza del 4/2/2013 del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Firenze che ha dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto
penale di condanna emesso in data 2/3/2011;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso e
annullarsi senza rinvio l’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1.

A seguito della notificazione di decreto penale di condanna, il sig. Bugli

ha proposto opposizione in data 10 gennaio 2013. Il Giudice delle indagini
preliminari, giudicando che la data di deposito dell’opposizione sia quella del 16
gennaio 2013 ha dichiarato l’opposizione stessa inammissibile perché tardiva
rispetto alla data del 28 dicembre 2012, giorno di notificazione del decreto
penale al ricorrente.
2. Avverso tale decisione il sig. Bugli propone ricorso censurando l’erroneità
della individuazione della data di deposito dell’atto di opposizione, che va

Data Udienza: 24/10/2013

4,1, 0 gennaio 2012 con conseguente tempestività ìlptit

individuata nel giorno
dell’impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento.
2. L’errore in cui è incorso il giudice delle indagini preliminari nel definire la
data di deposito dell’atto di opposizione, probabilmente derivante dalla
imperfetta grafica dei numeri, ha comportato la dichiarazioni di efficacia del

privando lo stesso del diritto alla celebrazione dei rito abbreviato
tempestivamente richiesto.
3.

Sussistono, dunque, i presupposti di annullamento senza rinvio

dell’ordinanza e gli atti vanno restituiti al Tribunale di Firenze affinché il Giudice
delle indagini preliminari decida sull’opposizione ritualmente presentata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso.
Così deciso il 24/10/2013

decreto penale così ponendo a carico del ricorrente una sanzione penale e

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