Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47480 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 47480 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:
ZOLLIA MAURO N. IL 01/02/1976
avverso la sentenza n. 49/2012 TRIBUNALE di TRIESTE, del
18/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lette/s9t1te le conclusioni f del PG Dott. Po
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Data Udienza: 24/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22/9/2011, la quarta sezione penale di questa Corte
aveva annullato limitatamente alla omessa confisca del veicolo la
sentenza di applicazione di pena, pronunziata dal Tribunale di Trieste il
21/4/2010, nei confronti di Mauro Zollia, imputato del reato di cui all’art.

Il Tribunale di Trieste, in sede di rinvio, con pronuncia del 18/5/2012, ha
dichiarato non doversi procedere in ordine alla confisca dell’ automezzo
AUDI A3 trg. BF368BX, in quanto l’applicazione della sanzione avrebbe
colpito anche un soggetto estraneo al reato.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di Trieste, con i seguenti motivi:
-il giudice del rinvio non si è uniformato al principio enunciato con la
sentenza di annullamento, ex art. 627, co. 3, c.p.p., secondo cui avrebbe
dovuto ordinare la confisca del veicolo, almeno limitatamente alla quota
di spettanza dell’imputato.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti
requisitoria scritta nella quale conclude per l’annullamento senza rinvio,
del provvedimento impugnato, limitatamente alla non disposta confisca,
che chiede venga disposta da questa Corte, limitatamente alla quota
dell’autoveicolo in proprietà allo Zollia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va rilevato che l’art. 186, co. 2, lett. c), cod.strada, stabilisce che con la
sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle
parti, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato
commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona
estranea al reato.

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186, co. 2, lett. c), cod. strada.

Come evidenziato dalla quarta sezione di questa Corte, con sentenza
38784, con la quale è stata annullata con rinvio, in accoglimento del
ricorso avanzato dal P.G presso la Corte di Appello di Trieste, la sentenza
resa dal Tribunale di Trieste il 21/4/10 n. 474, limitatamente alla omessa
confisca dell’autovettura, la L. 120/2010 ha apportato modifiche alla
disciplina della confisca in relazione al reato contravvenzionale ex art.

In particolare il Legislatore ha eliminato il riferimento alla fattispecie di
cui all’art. 240, co. 2, cod.pen., già previsto dalla lettera c), del secondo
comma dell’art. 186 cod. strada, adeguando il dettato normativo al
recente intervento della Corte Costituzionale, che, con sentenza del
4/6/2010, n. 196, aveva dichiarato l’illegittimità parziale della lett. c), co.
2, art. 186, proprio in riferimento al rinvio all’art. 240. cod.pen..
Questa Corte, nell’interpretare il novellato testo normativo ha, quindi,
affermato che la confisca prevista dall’art. 186 ha oggi natura giuridica di
sanzione amministrativa accessoria; conseguentemente spetta al giudice
penale delibare a tali fini la fattispecie, tenuto conto, peraltro, del
generale principio della competenza dello stesso giudice penale ad
infliggere anche le sanzioni amministrative, conseguenti alla commissione
di un reato, come pacificamente avviene per la sospensione o revoca
della patente di guida ( ex multis Cass. 15022/2011).
Quanto osservato induce a rilevare che mantengano piena validità i
principi di diritto affermati dalla Corte regolatrice in materia di
confiscabilità dell’autoveicolo, utilizzato per la commissione del reato di
guida in stato di ebbrezza, e, quindi la legittimità del sequestro, per
intero, di un veicolo, con cui è stato commesso il reato, in vista della
confisca della quota appartenente all’indagato/imputato ( Cass.
3/7/2009, n. 41878).
Orbene, nella specie, come anche evidenziato dal P.G. nella requisitoria
scritta in atti, il giudice del rinvio ha disatteso la indicazione chiaramente

186, citato.

espressa nella sentenza di annullamento, facendo, peraltro, riferimento
alla pronuncia della S.0 n. 14484/2012, che ha regolato un diverso caso,
attinente alla concessione in leasing dell’autoveicolo.
Il Tribunale, quindi, in palese violazione del dovere di conformarsi al
principio di diritto enunciato con la sentenza di annullamento, ex art. 627,
vanificando, di fatto, gli effetti dell’annullamento, e mancando di rilevare
che, in ogni caso, con la confisca il comproprietario estraneo al reato
conserva il diritto sulla quota parte del ricavato della vendita e non viene
leso in alcun modo ( Cass. 24/6/2009, n. 28189).
Va, ancora, precisato che il veicolo a mezzo del quale è stato commesso il
reato contestato, non è ex se una res tale da non potere restare in
circolazione, prescindendo dal soggetto che ne aveva la disponibilità, ma
una res da considerarsi pericolosa solo in relazione a quel soggetto
trovato in grave stato di ebbrezza, a cui ne deve essere sottratta la
disponibilità.
In dipendenza di quanto osservato questo Collegio ritiene di dovere
annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa
confisca, che dispone, a norma dell’art. 620 cod.proc.pen.,
sull’autovettura marca AUDI, modello 3, targata BF368BX, per la quota di
proprietà di Zollia Mauro.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza
impugnata, limitatamente alla omessa confisca del veicolo AUDI 3,
targato BF368BX, che dispone per la quota di proprietà di Zollia Mauro.
Così deciso in Roma il 24/10/2013.

co. 3, cod.pen., ha ritenuto di sindacare la decisione di questa Corte,

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