Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4748 del 06/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4748 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANìA
sul ricorso proposto da:
FORCINITI EMANUELE N. IL 04/09/1990
avverso la sentenza n. 742/2010 TRIBUNALE di ROSSANO, del
04/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
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Data Udienza: 06/11/2014
54 Forciniti Emanuele
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 113.13 del Codice della strada è inammissibile.
Infatti esso è stato presentato da legale non abilitato al patrocinio davanti a questa Suprema
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 500 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 500.
Roma 6 novembre 2014
corte.