Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47479 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 47479 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Sow Osseynou

nato il 14.4.1967

avverso l’ordinanza del 3.8.2012
del Tribunale di Macerata, sez. dist. di Civitanova Marche
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
lette le conclusioni del P.G.,dr.Sante Spinaci,che ha chiesto
rigettarsi il ricorso

1

Data Udienza: 24/10/2013

1. Con ordinanza in data 3.8.2012 il G.E. del Tribunale di Macerata, sez. dist. di Civitanova
Marche, rigettava l’istanza, proposta nell’interesse di Sow Osseynou, di revoca della sentenza,
emessa dal Tribunale di Macerata, sez. di Civitanova Marche, in data 19.1.2009 in ordine alla
violazione dell’art.171 ter L.633/41 e di rideterminazione della pena in ordine agli altril(otti di
cui alla predetta sentenza.
Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità in relazione alla sentenza della Corte di
Giustizia europea dell’8.11.2007, assumeva il G.E che la fattispecie era stata nuovamente
“penalizzata” a seguito della emissione del DPCM 31/09 in vigore dal 21.4.2009 e che i fatti
erano stati commessi in data 15.1.2009 e perciò dopo la decisione della Corte di giustizia. Non
poteva quindi parlarsi di abolitio criminis, ma solo di erronea applicazione della normativa
vigente al momento del fatto (profilo però che andava dedotto con gli ordinari mezzi di
impugnazione).
2) Propone ricorso per cassazione Sow Ousseynou, a mezzo del difensore, denunciando
l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt.171 ter co.1 lett.d), 2 lett.a) L.633/41 e 25
co.2 Cost., 1 e 2 co.1 e 2 c.p., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione.
Come riconosciuto dalla Corte di Giustizia europea, stante l’omessa notificazione da parte
dello Stato Italiano alle competenti autorità europee, la necessità del contrassegno SIAE non
poteva essere imposta ai singoli e quindi non poteva essere sanzionata penalmente; e tanto
almeno fino al 21.4.2009 quando l’Italia si è adeguata alle disposizioni comunitarie.
Come emerge dalla sentenza, al Sow è stata applicata la pena ex art.444 c.p.p. per la
mancanza del contrassegno SIAE ed il fatto è stato commesso prima del 21.4.2009.
Contrariamente a quanto ritenuto dal G.E., prima di tale data la mancanza del contrassegno
era priva di rilevanza penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. La sentenza della Corte di Giustizia europea (emessa in data 8.11.2007 nel procedimento C20/05, Schwibbert) ha incluso la normativa che prevede l’obbligo di apposizione del
contrassegno SIAE sui supporti, contenenti opere sottoposte al diritto d’autore, tra le “regole
tecniche”, in ordine alle quali è previsto l’obbligo di comunicazione alla Commissione europea
per consentirle di verificarne la compatibilità con il principio comunitario di libera circolazione
delle merci. La Corte ha stabilito che tali regole tecniche non possono produrre effetti nei
confronti dei privati e vanno disapplicate dal giudice interno qualora non siano state notificate
alla Commissione delle Comunità Europee.
Questa Corte ha, con varie pronunce, rilevato che “tra le fattispecie penali in cui il
contrassegno è previsto come elemento negativo rientra quella di cui all’art.171 ter lett.d)
L.633/41 (nel testo modificato dalla legge 18.8.2000 n.248), che appunto punisce chiunque
detiene per la vendita supporti musicali, o audiovisivi, cinematografici etc. privi del
contrassegno SIAE. Tra tali fattispecie non rientra invece quella di cui all’art.171 ter lett.c)
L.633/41 (nel testo modificato dalla Legge 18.8.2000 n.248), appunto perché non prevede
come elemento essenziale tipico la mancanza del contrassegno in parola, ma punisce soltanto
chiunque detiene a fini commerciali supporti illecitamente duplicati o riprodotti, pur non
avendo concorso alla duplicazione o riproduzione. In quest’ultimo caso, insomma, la mancanza
del contrassegno può essere semmai valutata come mero indizio della illecita duplicazione o
riproduzione, ma non assurge al ruolo costitutivo della condotta” (cfr.Cass.pen. sez.3
sent.n.334 del 12.2.2008,ric.Valentino).
3.Tanto premesso, correttamente il ricorrente ha rilevato che soltanto a partire dal 21.4. 2009
la mancanza del contrassegno è rilevante penalmente..
Il ricorrente non tiene conto, però (ed in tal senso va integrata la motivazione dell’ordinanza
impugnata), che, come emerge dalla stessa sentenza allegata al ricorso, è stata applicata la

2

RITENUTO IN FATTO

pena ex art.444 c.p.p. in relazione alla messa in commercio di supporti magnetici “privi del
contrassegno SIAE e comunque abusivamente duplicati”.
La pronuncia a carico del ricorrente non ha, quindi ritenuto, come fonte di responsabilità,
l’autonoma condotta della mancanza del timbro SIAE, ma ha fatto derivare da tale mancanza
una circostanza indiziante in ordine all’avvenuta illecita riproduzione.
La conferma che la sentenza riguarda solo la duplicazione si ricava dal fatto che non è stato
disposto alcun aumento per la continuazione interna in relazione al reato ritenuto più grave di
cui all’art.171 ter (pag.4 sent.)

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 24.10.2013

P. Q. M.

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