Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47476 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 47476 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LIOTTA ALESSANDRO N. IL 30/08/1976
avverso l’ordinanza n. 1/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
20/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consi g liere Dott. SANTI GAZZARA ;
lette/s.Ofe le conclusioni del PG Dott..’ d,
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Data Udienza: 24/10/2013

RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catania, in sede di rinvio, con ordinanza del
20/2/2012, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta
detenzione, presentata da Alessandro Liotta.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa

-violazione degli artt. 314 e 315 cod.proc.pen. per erronea applicazione
della legge e mancanza nonché manifesta illogicità della motivazione,
rilevato che la Corte distrettuale è pervenuta al rigetto della istanza
sull’errato presupposto che il Liotta, con il proprio comportamento,
avesse di certo contribuito alla applicazione e al mantenimento della
custodia cautelare in carcere, senza tenere conto di quanto la quarta
sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 1493/2011, aveva
disposto nell’annullare con rinvio la precedente pronuncia resa dalla
stessa Corte distrettuale.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti
requisitoria scritta, nella quale conclude, in via principale per un rinvio in
attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di
legittimità costituzionale dell’art. 315 co. 3 cod.proc.pen., in relazione
all’art. 646, co. 1, cod.proc.pen., in riferimento agli artt. 111, co. 1, e 117,
co. 1, della Costituzione.
L’Avvocatura dello Stato, nell’interesse del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, ha inoltrato in atti memoria nella quale conclude per la
inammissibilità o il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va rilevato che la quarta sezione di questa Corte, chiamata a pronunciarsi
sulla impugnazione avanzata dal Liotta avverso l’ordinanza n. 162/2009,

dell’interessato, con i seguenti motivi:

con cui la Corte di Appello di Catania aveva rigettato la domanda di
riparazione dallo stesso proposta, con sentenza del 17/11/2011, n. 46864,
aveva annullato il gravato provvedimento, con rinvio, affinchè il giudice
ad quem procedesse a nuovo esame.
Con detta decisione si rilevava che la Corte distrettuale si era limitata ad
ostativa alla riparazione, senza indicare elementi fattuali, concreti e
specifici, che avrebbero indotto l’Autorità ad intervenire con
provvedimento di rigore, ed avrebbero, quindi, avuto un ruolo sinergico
rispetto all’evento detenzione: la Corte di Appello avrebbe dovuto
individuare ed indicare quali significative connotazioni del
comportamento del prevenuto avevano avuto valenza tale da far sì che la
condotta del medesimo si ponesse in rapporto di causa ad effetto rispetto
alla detenzione, a nulla rilevando, ai fini della individuazione di una
condotta ostativa al diritto all’equa riparazione, la personalità
dell’interessato, cui, invece, nella concreta fattispecie, il decidente ha
inteso attribuire significativa valenza.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata ordinanza,
permette di rilevare, come anche osservato dal P.G. nella requisitoria in
atti, che la Corte di merito, nell’individuare i comportamenti ostativi al
riconoscimento del diritto all’indennizzo, si è limitata a richiamare i
contatti telefonici e personali tra l’attuale ricorrente e i coindagati, senza
spiegare perché detti comportamenti dovessero ritenersi di consapevole
vicinanza a soggetti dediti al crimine e si connotassero in termini di
colpevolezza; di poi, ha fatto riferimento agli esiti di una perquisizione,
eseguita presso l’abitazione di tale Germana Leotta, senza, però,
precisare perché tali esiti fossero espressivi di un comportamento doloso
o colposo del ricorrente: nell’uno e nell’altro caso il decidente ha
mancato di specificare l’efficacia sinergica di dette emergenze rispetto
alla applicazione della misura cautelare.

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affermazioni assertive e generiche, circa la condotta del Liotta, ritenuta

Analogamente dicasi quanto al comportamento processuale, che è stato
genericamente indicato dalla Corte di merito come “omessa
dimostrazione di ragioni plausibili di discolpa in ordine ai singoli elementi
ascritti nel provvedimento restrittivo della libertà personale”, anziché
specificare in termini di mancata risposta o di mancata allegazione di dati
nella disponibilità della parte, suscettibili di contribuire ad un chiarimento
enucleati i contenuti delle intercettazioni, dichiarate inutilizzabili ). Tra
l’altro detta generica parte dell’ordinanza risulta, persino, recare
riferimenti ad un soggetto e a reati diversi da quelli per cui il Liotta è stato
ristretto.
Orbene il giudice della riparazione ha di certo il potere-dovere di
procedere ad autonoma valutazione delle risultanze e di pervenire,
eventualmente, a conclusioni divergenti da quelle assunte dal giudice
penale, dando di tale suo apprezzamento adeguata giustificazione.
Giammai, però, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, può essere
attribuita decisiva importanza a circostanze relative alla condotta
addebitata al prevenuto con il capo di imputazione, in ordine alle quali sia
stata riconosciuta l’estraneità dello stesso imputato con la sentenza di
assoluzione, ritenendo dette circostanze ostative al diritto all’indennizzo
(Cass. sent. n. 1573/94, Tinacci ).
La condizione inibente il riconoscimento del diritto all’indennizzo per
l’ingiusta detenzione, rappresentata dall’avere dato causa, da parte del
richiedente alla applicazione della restrizione della libertà personale, deve
concretizzarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice
della cognizione e che possono essere di tipo extra-processuale
(comportamenti caratterizzati da spiccata leggerezza o macroscopica
trascuratezza, tali da porre in essere un meccanismo di imputazione ), o di
tipo processuale ( come un’autoincolpazione, un silenzio cosciente su di
un alibi ): sugli elementi costitutivi della colpe grave, così determinati, il

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del quadro indiziario ( quadro da cui devono essere necessariamente

giudice è tenuto, sia ad indicare gli specifici comportamenti addebitabili
all’interessato, sia a motivare in che modo tali comportamenti abbiano
inciso sull’evento detenzione ( Cass. 17/11/2011, n. 46864).
Va brevemente rilevato che la richiesta formulata in via principale dal
P.G., in requisitoria, risulta superata, in quanto la Corte Costituzionale,
legittimità costituzionale dell’art. 315, co. 3, in relazione all’art. 646 co. 1,
cod.proc.pen., sollevata dalle Sezioni Unite di questa Corte in riferimento
agli artt. 111, co. 1, e 117, co. 1, della Costituzione.
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio alla Corte di
Appello di Catania, che procederà a nuovo esame, tenendo conto dei
principi di diritto, ut supra enunciati, e provvederà anche al regolamento
tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio
alla Corte di Appello di Catania alla quale rimette anche il regolamento
delle spesyve di questo grado tra le parti.
Così deciso in Roma il 24/10/2013.

con sentenza n. 214/2013, ha dichiarato inammissibile la questione di

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