Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47475 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 47475 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Napoli nel procedimento a carico di
Erminio GRASSO, nato a Ariano Irpino il 12/7/1959
avverso la sentenza del 28/2/2012 del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Avellino che, sulla richiesta di emissione di decreto penale di
condanna, ha assolto il sig. Erminio Grasso dal reato ex art.2, comma 1-bis, del
d.l. 12 settembre 1983, n.463 convertito in I. 11 novembre 1983, n.638 e
successive modifiche, perché il fatto non costituisce reato;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza
con restituzione atti al Tribunale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/2/2012 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Avellino, sulla richiesta di emissione di decreto penale di condanna,
ha assolto il sig. Erminio Grasso dal reato ex art.2, comma 1-bis, del d.l. 12
settembre 1983, n.463 convertito in I. 11 novembre 1983, n.638 e successive

Data Udienza: 24/10/2013

modifiche, perché il fatto non costituisce reato; il Giudice delle indagini
preliminari ha ritenuto che l’esiguità delle somme non versate e il ridotto arco
temporale interessato consentano di ritenere non sussistente l’elemento
psicologico del delitto contestato.
2. Avverso tale decisione il Pubblico ministero propone ricorso in sintesi
lamentando:
errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere il
giudicante omesso di considerare che il reato è integrato dalla volontarietà della

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Decidendo in sede di richiesta di emissione di decreto penale di condanna
il giudice può emettere sentenza ex art.459, comma 3, cod. proc. pen. in
assenza di contraddittorio solamente qualora sussista l’evidenza di elementi che
escludono la sussistenza del reato. A tale conclusione non può giungersi quando,
invece, la valutazione operata dal giudice si fondi su percorsi valutativi che
risolvono elementi contrastanti e che trovano nel giudizio la fase esclusiva di
esame nel contraddittorio delle parti.
3. Ora, non vi è dubbio che la valutazione dell’esistenza dell’elemento
soggettivo del reato in presenza di una obiettiva omissione dei versamenti non
può prescindere dall’esame della natura del reato e dalla esigenza che una
omissione che si presenta come intenzionale vada giustificata in sede di
contraddittorio, non potendosi sul piano logico giungere ad escludere
l’intenzionalità esclusivamente sulla base di argomentazioni presuntive che si
prestano a conclusioni diverse.
La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al
Tribunale per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza n e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Avellino per l’ulteriore corso.
Così deciso il 2(4/\10/2013

omissione e non è richiesta alcuna finalità ulteriore.

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