Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47472 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47472 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ruggiero Salvatore, nato a Vico Equense il 08/08/1967;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 18/03/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica, Fulvio Baldi, che ha
concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
udito il difensore Avv. Vitale Stefanelli che (alla precedente udienza) aveva
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 8.1.2015 il G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata rigettò
parzialmente l’istanza di revoca del sequestro (disposto con decreto 18.11.2014)
dei conti correnti intestati a Ruggiero Salvatore, indagato per appropriazione
indebita aggravata e continuata.

2.

L’indagato propose appello ma il Tribunale di Napoli, con ordinanza

18.3.2015, rigettò l’impugnazione.

3. Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore, deducendo (dopo
aver ricostruito la vicenda) la mera apparenza della motivazione, con

Data Udienza: 25/11/2015

conseguente nullità ai sensi dell’art. 125 cod. proc. pen., a fronte della
documentazione in atti (che prova la facoltà di Ruggiero Salvatore, difensore e
procuratore speciale di Ferraro Antonio di incassare le somme) e della
consulenza grafologica (che aveva concluso per l’autenticità delle sottoscrizioni di
Ferraro, apposte su fogli già compilati).
Il Tribunale non si è posto il problema conseguente al fatto che Ruggiero
aveva pattuito un compenso pari al 50% di quanto Ferraro avesse ottenuto per
una infermità contratta durate il servizio di leva.

delle somme a Ferraro solo dopo le contestazioni di costui in quanto, invece, li
avrebbe versati una volta ottenute tutte le somme.
All’udienza del 11.11.2015 questa Corte disponeva l’acquisizione del decreto
di sequestro (in realtà dell’ordinanza di convalida del sequestro preventivo
d’urgenza) e del provvedimento di parziale dissequestro rinviando la trattazione
del processo all’odierna udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti.
In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di
legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma
dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di
motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto
correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità
manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo
specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso
codice (Cass. Sez. Un. sent. n. 5876 del 28.1.2004 dep. 13.2.2004 rv 226710).
Nel caso in esame la motivazione dell’ordinanza impugnata non può essere
considerata meramente apparente.
Infatti il Tribunale ha affermato che la mancanza di prove in ordine
all’esistenza di un accordo tra le parti circa le modalità di pagamento del
compenso professionale e segnatamente della possibilità di compensazione, il
lungo periodo di possesso delle somme in capo a Ruggiero e l’assenza di
informative al cliente integravano il fumus commessi delicti dell’appropriazione
indebita.
Peraltro nel provvedimento di parziale dissequestro (e di rigetto nel resto),
che integra la motivazione dell’ordinanza impugnata, si da atto del
trattenimento, da parte dell’indagato, di una somma rilevante (€ 238.000,00)
per lungo tempo senza informare il cliente che ne dispose uti dominus.

2

Sarebbe illogico l’assunto secondo il quale Ruggiero avrebbe versato parte

4

Nel provvedimento è ricordata altresì la necessità di approfondimenti
investigativi per verificare, alla luce delle richiamate risultanze la configurabilità
del reato ipotizzato.
Tale motivazione non può essere ritenuta inesistente o meramente apparente
e va valutata alla luce del fatto che lo somma sequestrata (C 190.000,00) è solo
parte della somma.
A fronte delle richiamate argomentazioni, nel ricorso si censura, a ben
vedere, la logicità della motivazione se non addirittura la valutazione del merito

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 25/11/2015.

della vicenda, doglianze non consentite in questa sede.

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