Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47471 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47471 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Schina Mario, nato a Roma il 30.6.1954;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione per il riesame dei
provvedimenti restrittivi della libertà personale del 23.6.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’Avv. Lorenzo La Marca, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 17.12.2014 il Tribunale del riesame di
Roma, fra l’altro, aveva confermato l’ordinanza emessa dal G.i.p. presso il
Tribunale di Roma in data 28.11.2014, che aveva applicato la misura della
custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Schina Mario,
sottoposto ad indagini per i reati di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen., quale
intermediario tra Buzzi, Coltellacci Sandro e Odevaine Luca in relazione all’ipotesi
d’accusa formulata nel capo 35).

Data Udienza: 25/11/2015

2.

Il difensore di Schina Mario aveva proposto ricorso per cassazione

deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione dei
gravi indizi di colpevolezza, non essendo stati individuati in concreto i
comportamenti che avrebbero fondato l’ipotizzato ruolo di intermediario tra
Buzzi, Coltellacci e Odevaine con riferimento alla indicata ipotesi di reato: non
era stato chiarito, in particolare, quale fosse l’atto contrario ai doveri d’ufficio
relativamente al quale Schina avrebbe agito da intermediario. Aveva dedotto,
inoltre, che la sua figura è stata scambiata e confusa con quella di Odevaine, pur

altri coindagati, i cui incontri avvenivano a prescindere dalla presenza o dalla
intermediazione di Schina. Egli aveva svolto, in definitiva, un’attività di
collaborazione regolarmente retribuita all’interno delle cooperative, nella quale
rientrava anche, ma non certo in via esclusiva, quella di ricerca di immobili da
locare in favore della cooperativa del Coltellacci.
Aveva dedotto inoltre vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza
delle esigenze cautelari consistenti nel pericolo di reiterazione delle condotte
criminose, che il Tribunale aveva individuato adducendo semplicemente “i diretti
interessi nel mondo delle cooperative”, senza considerare che l’indagato, peraltro
incensurato, svolgeva da tempo una regolare attività lavorativa all’interno di una
società cooperativa, con un ruolo del tutto occasionale e marginale. Nessuna
prognosi, infine, era stata effettuata dal Tribunale riguardo alla possibilità di
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi
dell’art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen.

3. La Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, con sentenza del 6.3.2015,
dep. il 9.6.2015, fra l’altro, annullò l’ordinanza impugnata nei confronti di Schina
Mario limitatamente alle esigenze cautelari.

4. Con ordinanza del 23.6.2015 il Tribunale di Roma, quale giudice di rinvio,
fra l’altro, confermò l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Schina
Mario.

5.

Ricorre per cassazione Schina Mario, tramite il difensore, deducendo

mancanza di esigenze cautelari, vizio di motivazione indicando a sostegno delle
stesse i gravi indizi di colpevolezza ed erronea valutazione degli stessi.
A Schina era stato contestato il concorso nella corruzione di altre due
persone ma non il reato associativo e neppure la circostanza aggravante di cui
all’art. 7 legge n. 203/1991.

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essendo egli estraneo alle relazioni ed ai rapporti di conoscenza intrattenuti dagli

Il Tribunale ha ravvisato il pericolo di reiterazione del reato nel concreto
rapporto associativo, in realtà escluso ed essendo stato ritenuto che Schina fosse
solo un intermediario.
Le esigenze cautelari sono state motivate con argomenti inerenti gli indizi di
colpevolezza, peraltro non riferiti alla sua qualità di intermediario, ma quale
membro di una organizzazione, fatto a lui non ascritto.
Buzzi, Coltellacci ed Odevaine hanno rapporti di conoscenza da prima
dell’ingresso di Schina nel sistema delle cooperative, sicché i loro incontri

Schina svolgeva attività di “tuttofare” od “ottimizzatore” e la stessa non
implica pericolo di reiterazione del reato.
Il ruolo attribuito a Schina rimane astratto e privo di fondamento e non è
risolto il problema relativo al fatto se l’indagato abbia agevolato la corruzione o
istigato o comunque rafforzato il proposito criminoso.
Non si comprende la diversa valutazione rispetto all’imputata Caracuzzi.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistenti a carico di Schina i gravi
indizi di colpevolezza in base alle conversazioni tra Buzzi ed altri indagati.
L’ordinanza impugnata è totalmente carente di motivazione in punto di
pericolo di reiterazione delle condotte criminose che deve essere basato su
elementi oggettivi, tanto più che Schina è un funzionario di ACEA. Il suo ruolo
all’interno delle cooperative era marginale ed è incensurato. Inoltre i concorrenti
nel reato sono detenuti.
Il pericolo di reiterazione non può essere desunto dalla sola dimensione
dell’organizzazione criminosa.
Non è stata valutata la concedibilità della sospensione condizionale che
appare probabile trattandosi di soggetto incensurato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi
consentiti.

2. Poiché nel ricorso viene comunque contestata la esistenza di gravi indizi
di colpevolezza sul concorso di Schina nei reati di corruzione, è necessario
richiamare la motivazione sul punto della Corte di legittimità nella sentenza di
annullamento con rinvio della precedente ordinanza di riesame:
«13.1. Le censure enucleate nel primo motivo di ricorso sono infondate,
avendo l’ordinanza impugnata fatto buon governo del quadro dei principii che
regolano la materia in esame, laddove sono stati puntualmente evidenziati sulla base degli esiti d’indagine ivi rappresentati, e in particolare delle risultanze

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avvenivano a prescindere da Schina.

offerte dalle attività di intercettazione – gli elementi indiziari del contributo
dall’indagato offerto nella realizzazione degli episodi di corruzione contestati nel
capo sub 35) in concorso con altri indagati. Il tema d’accusa è stato infatti
delineato con riferimento alle vicende corruttive nelle quali è rimasto coinvolto
Odevaine Luca, nella sua funzione di membro del tavolo di coordinamento
nazionale sull’accoglienza per i richiedenti e titolari di protezione internazionale,
per avere accettato, da Buzzi Salvatore e da Coltellacci Sandro, il pagamento
della somma di cinquemila euro al mese, per sè stesso, e di millecinquecento

accoglienza degli immigrati, favorendo, anche in forza dell’attività di
intermediazione svolta dallo Schina, gli interessi della rete di società ad essi
riconducibili, ed in particolare:
a) per avere orientato le scelte del tavolo di coordinamento al fine di creare
le condizioni per l’assegnazione di flussi di immigrati a strutture di accoglienza
gestite da imprese riconducibili al Buzzi ed al Coltellacci;
b) nel comunicare i contenuti delle riunioni e le posizioni espresse dai vari
rappresentanti di organi istituzionali che prendevano parte al tavolo;
c) nell’effettuare pressioni finalizzate all’apertura di centri in luoghi graditi a
quel gruppo.
Muovendo dalle medesime risultanze investigative, e in particolare dal
contenuto di un’intercettazione effettuata il 28 marzo 2014, in cui il Buzzí
discorreva con Garrone, Bugitti, Di Ninno e Caldarelli del continuo versamento di
somme di denaro all’Odevaine (pari all’importo di cinquemila euro al mese da tre
anni), il Tribunale ha altresì evidenziato come, nell’ambito dello stesso contesto
operativo, il Buzzi abbia fatto riferimento ad ulteriori dazioni di denaro in favore
dello Schina – pari all’importo di almeno millecinquecento euro al mese da tre
anni – per l’attività di intermediazione da lui svolta presso l’Odevaine, da un lato
lamentandosi della sua eccessiva avidità, dall’altro lato spiegando come tali
pagamenti rappresentassero un fruttuoso investimento per l’attività svolta dalle
sue cooperative, in ragione dei continui flussi di entrata degli immigrati nel
territorio italiano.
Siffatte utilità venivano concordate dal Coltellacci e dal Buzzi, che forniva al
primo parte della provvista necessaria per il materiale pagamento delle somme
destinate al ricorrente, effettuato attraverso la simulazione di un inesistente
rapporto lavorativo.
L’ordinanza impugnata ha inoltre esaminato le risultanze dei dialoghi fra il
Buzzi ed il Coltellacci riguardo alla posizione subordinata assunta dallo Schina
rispetto all’Odevaine, replicando puntualmente ai rilievi difensivi al riguardo
formulati e ponendo in evidenza gli aspetti di contraddittorietà emersi dal
raffronto fra le dichiarazioni rese nell’interrogatorio del Colte/lacci in merito

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euro mensili per Schina, al fine di agevolarli nella gestione dei centri di

all’attività di intermediario immobiliare svolta dallo Schina al fine di reperire
alloggi ove accogliere gli immigrati e le diverse spiegazioni da quest’ultimo
fornite nel suo interrogatorio di garanzia, circa il ruolo di mero “ottimizzatore”
che egli avrebbe assunto in favore delle cooperative, senza avere mai svolto la
su indicata attività di intermediazione.
Sul punto, infatti, i Giudici di merito hanno linearmente illustrato quale sia
stato il ruolo in concreto rivestito dallo Schina come persona di fiducia
dell’Odevaine, per il fatto di averne curato gli illeciti interessi durante la sua

collegamento tra il suo diretto referente ed il gruppo di società riconducibili al
Buzzi, percependo, proprio per tale ragione, la su indicata remunerazione
mensile quale corrispettivo delle condotte contrarie ai doveri d’ufficio poste in
essere dall’Odevaine.
Ulteriori elementi di riscontro indiziai -io, rispetto ai dati emersi dalle su
indicate operazioni di intercettazione, sono stati acquisiti in forza degli
accertamenti svolti dagli organi inquirenti, che hanno offerto piena conferma
dell’esistenza e della natura dei rapporti contabili tra lo Schina, il Coltellacci ed il
Buzzi, smentendo qualsiasi possibilità di configurare forme di lavoro dipendente
quale preteso titolo giustificativo dello “stipendio” il cui materiale pagamento
veniva, nel corso dei dialoghi oggetto di intercettazione, più volte sollecitato
dallo Schina. 13.2. Sulla base di tali emergenze indiziarie, deve ritenersi che le
conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di merito si pongano pienamente in linea
con il quadro di principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 6^,
n. 33435 del 04/05/2006, dep. 05/10/2006, Rv. 234361), secondo cui nel delitto
di corruzione, che è a concorso necessario ed ha una struttura bilaterale, è ben
possibile il concorso eventuale di terzi, sia nel caso in cui il contributo si realizzi
nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all’uno o all’altro dei
concorrenti necessari, sia nell’ipotesi in cui si risolva, come nel caso in esame, in
un’attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori
necessari.
Sul punto, inoltre, deve ribadirsi che, per la configurabilità del reato di
corruzione propria, non occorre individuare esattamente l’atto contrario ai doveri
d’ufficio, oggetto dell’accordo illecito, ma è sufficiente che esso sia individuabile
in funzione della competenza e della concreta sfera di operatività del pubblico
ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti
non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al
“genus” previsto (Sez. 6^, n. 2818 del 02/10/2006, dep. 25/01/2007, Rv.
235727; v., inoltre, Sez. 6^, n. 33881 del 19/06/2014, dep. 31/07/2014, Rv.
261406). In tema di corruzione propria, infatti, l’espressione “atto di ufficio” non
è sinonimo di atto amministrativo, ma designa ogni comportamento del pubblico

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assenza dall’Italia, ovvero per avere stabilmente assunto una funzione di

ufficiale posto in essere nello svolgimento del suo incarico e contrario ai doveri
del pubblico ufficio ricoperto (Sez. 6^, n. 23804 del 17/03/2004, dep.
24/05/2004, Rv. 229642; Sez. 6^, n. 21943 del 07/04/2006, dep. 22/06/2006,
Rv. 234619; Sez. 6^, n. 30058 del 16/05/2012, dep. 23/07/2012, Rv. 253216).
Nel caso in esame, come si è osservato, i Giudici di merito hanno
evidenziato una serie di condotte poste in essere dall’Odevaine in violazione ed
in contrasto con i doveri d’ufficio, retribuite con compensi fissi a scadenza
mensile, per il fatto di avere costantemente agevolato gli interessi di determinati

anche senza indire pubbliche gare, ma facendo leva su mere considerazioni
d’urgenza legate alla emergenza del fenomeno migratorio.
Sulla base di quanto compiutamente rappresentato nell’ordinanza
impugnata, infatti, l’Odevaine ha sistematicamente agito quale intraneus, al
servizio di Buzzi e Coltellacci, nell’ambito di un organismo pubblico incardinato
nelle strutture del Ministero nell’Interno competenti in materia di protezione dei
richiedenti asilo e, dunque, nel perimetro della concreta sfera di intervento e di
influenza propria delle sue pubbliche funzioni, contribuendo ad orientare le
determinazioni dei livelli, nazionale e locale, di governo in senso favorevole a
quei soggetti privati – che hanno evitato, tra l’altro, i vincoli e l’alea a cui
sarebbero stati sottoposti in caso di ricorso a gare pubbliche per l’aggiudicazione
di quei servizi – in spregio ai doveri di correttezza, onestà e imparzialità che
incombono su chi riveste funzioni pubbliche. In ordine alla qualificazione dei fatti
contestati, pertanto, il Collegio, osservato che i Giudici di merito hanno
puntualmente evidenziato come nel caso di specie l’Odevaine, in violazione dei
suoi doveri d’ufficio, si sia messo a disposizione di privati che miravano ad
assicurarsi un trattamento di favore nell’esercizio delle sue funzioni di
componente del Tavolo di coordinamento nazionale, così che l’oggetto
dell’accordo illecito si è progressivamente specificato in una pluralità di singoli
atti rientranti nella concreta sfera di intervento del pubblico ufficiale e non
preventivamente individuati, ma pur sempre appartenenti al genus previsto
(Sez. F, n. 32779 del 13/08/2012, dep. 17/08/2012, Rv. 253487), ribadisce che
lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi
attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri d’ufficio, ancorché non
prede finiti o non (interamente) individuabili ex post, integra, sia in relazione alla
pre vigente che all’attuale disciplina normativa, il reato di cui all’art. 319 c.p. e
non quello, meno grave, di cui all’art. 318 c.p. (Sez. 6^, n. 9883 del
15/10/2013, dep. 28/02/2014, Rv. 258521; Sez. 6^, n. 33881 del 19/06/2014,
dep. 31/07/2014, Rv. 261406; Sez. 6^, n. 47271 del 25/09/2014, dep.
17/11/2014, Rv. 260732; Sez. 6^, n. 6056 del 23/09/2014, dep. 10/02/2015,
Rv. 262333).».

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soggetti imprenditoriali nelle attività di gestione dell’accoglienza degli immigrati,

Sullo specifico punto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza si è
quindi in presenza di una preclusione processuale.

3.

L’annullamento con rinvio era intervenuto solo in punto di esigenze

cautela ri.
Nella citata sentenza di annullamento con rinvio, infatti, la Corte di
legittimità aveva affermato:
«13.3. Fondato, di contro, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso,

dalla valutazione di elementi specifici e concreti, e fondate su formule solo
genericamente espresse, attraverso un riferimento non meglio specificato a
“diretti interessi nel mondo delle cooperative”.
Sul punto, dunque, vanno richiamate le analoghe considerazioni già
espresse in ordine ai ricorsi di Mogliani e Bugitti (supra, nei parr. 11.2 e 12.2.),
per quel che attiene ai canoni di valutazione del parametro della concretezza del
pericolo di reiterazione di reati della stessa indole.
13.4. In relazione a tale profilo, conseguentemente, s’impone l’annullamento
con rinvio dell’ordinanza impugnata, per un nuovo esame che, nella piena libertà
del relativo apprezzamento di merito, dovrà colmare le su indicate lacune
motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa Sede
statuiti.».

4.

Sul punto delle esigenze cautelari il Tribunale ha specificamente

argomentato che:
la condotta di Schina non era occasionale, posto che riceveva una sorta di
stipendio da Buzzi;
Schina era tenuto costantemente al corrente delle vicende corruttive che
riguardavano le cooperative del gruppo “La Cascina”;
– le confidenze del pubblico ufficiale ritenuto corrotto Odevaine a Schina
erano da collegare alla comunanza di interessi;
Schina era non solo consapevole dei rapporti corruttivi, ma direttamente
interessato alle vicende sottostanti e persino all’individuazione degli
strumenti attraverso i quali realizzare la corruzione, inserendo Schina o
suoi familiari nella cooperativa “Il Percorso”, nonché persone vicine a
Schina (richiamando intercettazioni sul punto);
– Schina aveva perciò rapporti fiduciari sia nel mondo delle cooperative che
con funzionari pubblici e che la sua professionalità specifica rendeva
concreto ed attuale il pericolo di reiterazione.
In tale motivazione non vi è alcuna manifesta illogicità che la renda
sindacabile in questa sede.
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apparendo le ragioni giustificative del pericolo di recidiva del tutto disancorate

Quanto alla valutazione circa la concedibilità della sospensione condizionale
della pena, la stessa presuppone che il giudice ritenga che il soggetto si asterrà
dal commettere ulteriori reati, mentre, nel caso in esame è stato ritenuto
sussistente il pericolo di reiterazione.

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve

ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 25/11/2015.

essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché –

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