Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47470 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47470 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Perugia,
nei confronti di:
Liberatore Mario, nato a Napoli il 06/10/1959;
Spota Raffaele, nato a Roma il 31/03/1953;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia in funzione di giudice del riesame dei
provvedimenti cautelari reali del 26/06/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnata sia annullata senza
rinvio con restituzione atti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 12.12.2014 il G.I.P. rigettò la richiesta di
sequestro preventivo avanzata dal P.M. nei confronti di Liberatore Mario e Spota
Raffaele indagati per truffa aggravata per avere, nella rispettiva qualità di
direttore dei lavori del cantiere ANAS S.p.A tratto Terni Rieti e di responsabile
del procedimento, percepito incentivi non spettanti.

Data Udienza: 25/11/2015

2. In data 27.3.2015 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Perugia richiese nuovamente il sequestro preventivo.

3. Con decreto del 29.5.2015 il G.I.P. del Tribunale di Perugia dispose il
sequestro preventivo richiesto.

4. Gli indagati proposero istanza di riesame ed il Tribunale di Perugia, con
ordinanza del 26.6.2015 revocò il decreto ravvisando l’esistenza di una

provvedimento di rigetto.
5. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Perugia deducendo:
1. violazione della legge processuale in quanto la seconda richiesta di
decreto di sequestro preventivo non è affatto la mera reiterazione della
prima, sia perché era diverso il petitum (essendo state indicate somme
inferiori quale oggetto di sequestro), sia perché si fondava sulla
allegazione di ulteriori atti (denuncia per calunnia presentata dagli
indagati contro Lucà; estratti conto che documentavano la competenza
del Tribunale di Perugia; nuovo informativa della G. di F. in cui venivano
precisate le date di emissione delle parcelle, antecedenti l’entrata in
vigore del nuovo regolamento); il P.M. non aveva interesse ad impugnare
in quanto aveva aderito alle osservazioni del G.I.P. contenute nel
provvedimento di rigetto;
2.

vizio di motivazione in quanto il Tribunale ha confuso le deduzioni del P.M.
relative alla prima richiesta con la volontà di insistere nel non mettere a
disposizione del Giudice altri elementi ed ha errato nell’affermare che il
GIP non aveva affermato che il nuovo regolamento era entrato in vigore il
18.7.2011.

6. Il difensore degli indagati ha presentato memoria con la quale ha rilevato
che il P.M aveva presentato ricorso ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen. anziché
ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., che comunque il ricorso non era
autosufficiente ed era a specifico e ne ha denunciato l’inammissibilità. Peraltro
quand’anche ritenuto ammissibile il ricorso sarebbe infondato in quanto il
Tribunale ha rilevato che la seconda richiesta era mera riproposizione della
prima; la riduzione dell’entità delle somme di cui si chiedeva il sequestro era
irrilevante rispetto alla ritenuta insussistenza del

fumus commissi delicti; gli

ulteriori atti prodotti non erano rilevanti e la denunzia per calunnia era già in
possesso del P.M. al momento della prima richiesta o non riportati o allegati al
ricorso.
2

preclusione processuale conseguente alla mancata impugnazione dell’iniziale

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Anzitutto va qualificato il secondo motivo di ricorso (dedotto come vizio di
motivazione) quale doglianza per violazione della legge processuale e
sostanziale, giacché il vizio di motivazione (peraltro non deducibile in materia
cautelare reale) riguarda la motivazione in fatto e non quella in diritto.
Questa Corte ha chiarito che, in tema di sequestro probatorio, il principio del

quando l’autorità procedente sia chiamata a valutare elementi precedentemente
non valutati. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 21103 del 26/03/2013 dep. 16/05/2013
Rv. 256439).
Inoltre va ricordato che il c.d. giudicato cautelare si concreta in una sorte di
preclusione processuale alla riproposizione ed alla necessità di riesame di
questioni dedotte con i mezzi di gravame previsti contro l’ordinanza impositiva,
sicché solo la sopravvenienza di fatti nuovi può, di regola, giustificare la
rivalutazione di quelli già apprezzati e rendere indispensabile la revoca o la
modifica della misura stessa. Il giudicato cautelare non costituisce una rigida
“gabbia” ostativa alla reiterazione del controllo circa i presupposti ed i requisiti
della misura coercitiva. Esso copre il dedotto, non anche il deducibile, sicché
sono considerati fatti nuovi, idonei a determinare il mutamento del quadro
probatorio anche quelli preesistenti e finanche quelli acquisiti al procedimento,
ma non oggetto di specifica valutazione. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2169 del
07/04/1998 dep. 09/06/1998 Rv. 210931)
Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto che la nuova richiesta di sequestro
preventivo fosse mera reiterazione della precedente, peraltro affermando che la
stessa fosse stata «solo parzialmente “aggiustata” alla stregua di alcune
indicazioni fornite dallo stesso G.i.p. in occasione del primo provvedimento» ma
inalterata in punto di fumus commissi delicti.
Peraltro risulta dall’ordinanza impugnata l’inoltro di elementi nuovi relativi
alla data delle istanze di liquidazione in epoca anteriore all’entrata in vigore del
nuovo regolamento, che attengono alla sussistenza dell’ipotesi di reato
formulata.
Si deve quindi escludere che la nuova richiesta sia mera riproposizione della
precedente.

2. Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al
Tribunale di Perugia, Sezione per il riesame, per nuovo esame.

3

“ne bis in idem” non preclude la possibilità di disporre nuovamente la misura

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia, Sezione
per il riesame, per nuovo esame.

Così deciso il 25/11/2015.

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