Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4747 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4747 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Massa Ciro

n. il 25 marzo 1979

avverso
l’ordinanza 12 agosto 2013 — Tribunale di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr.
Francesco Mauro Iacoviello, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla
Cassa delle Ammende;

Data Udienza: 12/12/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 12 agosto 2013, depositata in cancelleria
il 14 agosto 2013, il Tribunale di Napoli rigettava l’appello avanzato nell’interesse di
Massa Ciro avverso l’ordinanza emessa in data 12 giugno 2013 dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Napoli che respingeva a sua volta la richiesta di
sostituzione della misura in atto della custodia in carcere con quella degli arresti

Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che sulla dedotta incompatibilità delle condizioni di salute del prefato con il regime carcerario il Tribunale del
riesame si era già pronunciato in data 27 novembre 2012 per escluderla, così come
l’aveva esclusa l’ordinanza di rigetto dell’appello del 18 gennaio 2013 in cui si fa esplicito riferimento alle risultanze della perizia disposta dal GIP le cui conclusioni
avevano evidenziato l’incompatibilità delle condizioni psichiche del prefato con il regime intramurario. In questo contesto, la difesa non aveva avanzato elementi di
novità del quadro clinico già ampiamente esaminato dal giudice se si esclude
l’interrogatorio del Massa che si era limitato però a contestare le risultanze dell’accertamento. Anche la relazione della Cast Onlus che, in prospettiva si è offerta di
ospitare il Massa agli arresti domiciliari, non introduce sostanzialmente elementi di
novità.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Raffaella
Cristofaro, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Massa Ciro chiedendone
l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. Il giudice non ha esaminato tutte le richieste difensive, in particolare, quella di nominare un consulente per
asseverare lo stato di incompatibilità carceraria del Massa. Inoltre, la difesa aveva
chiesto che venisse esaminato il venire meno delle esigenze cautelari in relazione
alle condizioni di salute.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
3.1 — Il ricorso si profila generico e non concreto non tenendo conto del fatto
che il giudice, nell’esaminare la condizione di salute attuale del prefato, anche alla
luce delle esigenze cautelari in corso, rileva come non siano insorti, rispetto alle ri-

Ud. in c.c.: 12 dicembre 2013 — Massa Ciro — RG: 39174/13, RU: 36;

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domiciliari.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

sultanze già ampiamente delibate dal precedente giudice, elementi di novità tali da
dover diversamente adeguare lo stato attuale di custodia. Anzi, sotto tale profilo, la
nuova istanza è ai limiti dall’incontrare gli effetti preclusivi della precedente decisione stante la medesimezza dei fatti esposti e già delibati, se non fosse per la relazione della associazione Cast Onlus, ‘nuova’ in termini di tempo, che non è in grado
tuttavia di alterare il quadro di definita compatibilità del Massa con il regime carcerario. Rievocando gli esiti della precedente perizia, in assenza di elementi clinici si-

correttamente argomentato sulla non necessarietà di un disponendo accertamento
peritale integrativo.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe-

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se processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle
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