Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4747 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4747 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELFIORE CRISTIAN N. IL 21/02/1975
avverso la sentenza n. 4591/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
07/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 06/11/2014

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Belfiore Cristian in ordine al reato di cui
all’articolo 116 comma 13 del Codice della Strada, ha proposto
appello trasmesso tempestivamente a questa Corte di cassazione
l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di legge in
Il ricorso è inammissibile,

articolo 606, comma 30 ,

ex

cod.proc.pen., perché proposto per motivi assolutamente non
specifici che non consentono di verificare quali siano i capi
ovvero i punti della sentenza sottoposti a censura.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P

Q

M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese

La

processuali e al versamento della somma

di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2014
Itneler

es

punto di responsabilità e in punto di trattamento sanzionatorio.

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