Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47469 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47469 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Palandri Mauro, nato a La Spezia il 08/04/1962;
persona alla quale le cose sono state sequestrate;
nei confronti di:
Giamborino Salvatore, nato a Vibo Valentia il 08/05/1985;
Prearo Giampaolo, nato a Rovellasca il 13/07/1943;
Ragni Cristiano, nato a Forlì il 01/05/1969;
avverso l’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Forlì il 31/10/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 31.10.2014 il G.I.P. del Tribunale di Forlì rigettò
l’opposizione al provvedimento del Pubblico Ministero (che aveva rigettato
l’istanza di restituzione avanzata da Palandri Mauro, terzo acquirente dell’opera
di Castellani denominata “Opaline” o “Superficie Bianca”, sottoposta a sequestro
probatorio) rimettendo al giudice civile la risoluzione della controversia sulla
proprietà di tale opera fra Palandri e la persona offesa del reato di truffa
Calammassi Rossano, originario proprietario dell’opera sequestrata.

Data Udienza: 25/11/2015

2. Ricorre per cassazione Palandri Mauro, tramite il difensore, deducendo:
1. violazione di legge in quanto sarebbe erronea l’interpretazione del
concetto di controversia di cui all’art. 263 comma 3 cod. proc. pen.;
Palandri è acquirente di buona fede, per la sussistenza della quale
sarebbe necessaria la pendenza di un processo civile (citando Cass. Sez.
2 sent. 26914del 6.6.2013 e criticando l’opposto orientamento);
2. vizio di motivazione in quanto comunque nell’ordinanza impugnata manca
una motivazione sulla serietà della controversia (citando Cass.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il provvedimento non è impugnabile.
Questa Corte ha chiarito che è inoppugnabile il provvedimento con cui il
giudice penale (nella specie il Tribunale del Riesame), investito della richiesta di
restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la
risoluzione della questione sulla proprietà, in quanto esso non ha contenuto
decisorio, né formale, né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e non
pregiudica i diritti delle parti che possono essere fatti valere nel giudizio civile
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 35665 del 16/05/2014 dep. 13/08/2014 Rv. 259981).

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di eur? mille alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 25/11/2015.

23333/2014).

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