Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47468 del 19/11/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47468 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da Aiello Giosuè Prospero nato a Catania il 11/10/1966
avverso la sentenza, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., dal
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma in data 26/3/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Aiello Giosuè Prospero ricorre avverso la sentenza, in data 26/3/2015,
del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, con la quale,
gli è stata applicata la pena, concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc.
pen., di anni due e mesi sei di reclusione ed C 400,00 di multa per i reati
di cui agli artt. a) 110, 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen.; b) 61 n. 2 cod.
pen. 4 legge 110/1975, e, chiedendone l’annullamento per i seguenti
motivi: mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché
violazione di legge in relazione alla commisurazione della pena con riguardo
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Data Udienza: 19/11/2015
alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di
prevalenza sulle aggravanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere
manifestamente infondato il motivo dedotto. Deve al riguardo evidenziarsi
misura patteggiata tra le parti non è ammissibile proporre motivi
concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena
illegale, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Difatti la richiesta di
applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte
integrano un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato
con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è
revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha
aderito, così rinunciando a far valere le proprie difese ed eccezioni, non
è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi
concernenti la congruità della pena o la concessione di benefici come la
sospensione condizionale della pena, in contrasto con l’impostazione
dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute (Sez. 3 n.
18735 del
27/3/2001, Rv. 219852). Uniformandosi all’orientamento,
espresso dalla citata massima, che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione.
3. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1500,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma 19 novembre 2015
Il Presidente
relli Palombi di Montrone
Dott. Mario Gentile
che nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella