Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47466 del 06/10/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47466 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
CANNIZZARO Danilo Francesco n. Catania il 14 maggio 1982
avverso il decreto di archiviazione emesso il 16 aprile 2014 dal giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Catania nei confronti di
FIORE Francesco Enrico
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
letta la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Maria Giuseppina Fodaroni,
che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
osserva:
Data Udienza: 06/10/2015
Ritenuto in fatto
1.
Personalmente la persona offesa Cannizzaro Francesco Danilo ha proposto
ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Catania nei confronti di Fiore Francesco Enrico, sottoposto ad
indagini in ordine al reato di truffa ai suoi danni.
2.
Con il ricorso si deduce la mancata considerazione dell’atto di opposizione alla
richiesta di archiviazione del pubblico ministero presentato dalla persona offesa e trasmesso il
2014 senza far menzione dell’opposizione nel decreto impugnato.
Considerato in diritto
1.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dalla persona offesa
che l’ha sottoscritto.
A nulla vale l’allegazione al ricorso, depositato il 27 febbraio 2015 dall’avv. Casaccio,
dell’atto di nomina (datato 2 maggio 2013) del difensore di fiducia avv. Emiliano Cinquerrui,
dal quale il ricorso non risulta tuttavia firmato, mentre la delega per il deposito ad un
componente dello studio legale Cinquerrui non può avere alcun rilievo ai fini dell’esclusione
della personalità del ricorso della persona offesa .
Secondo la giurisprudenza di questa Corte il ricorso per cassazione, proposto avverso il
provvedimento di archiviazione nell’interesse della persona offesa dal reato, deve essere
sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti dinanzi
alle giurisdizioni superiori, che sia stato nominato mediante dichiarazione resa o consegnata
dallo stesso all’autorità procedente ovvero ad essa inviata con raccomandata, non occorrendo
peraltro il conferimento al predetto difensore di procura speciale ad hoc ai sensi dell’art. 122
cod. proc. pen. (Cass. Sez.Un. 27 settembre 2007 n.47473, Lo Mauro; sez.VI 13 febbraio 2009
n.19809, p.o. in proc.Barogi; sez.II 13 dicembre 2011 n.10832, p.o. in proc. ignoti; sez.VI 13
aprile 2012 n.22025, p.o. in proc. Cotroneo; sez.VI 15 gennaio 2014 n.2330, p.o. in proc.
Lattanzi; sez.VI 4 febbraio 2015 n.8995, p.o. in proc. Marinone). Le parti del processo diverse
dall’imputato, infatti, non sono legittimate a proporre personalmente ricorso per cassazione,
legittimazione che spetta invece all’imputato perché solo nei suoi confronti è prevista
espressamente la deroga al criterio generale della necessità della rappresentanza tecnica in
sede di legittimità (sez.IV 3 maggio 2012 n.25411, p.o. in proc. D’Angelo).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
31 ottobre 2013 al giudice per le indagini preliminari, il quale aveva provveduto il 16 aprile
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma 6 ottobre 2015
il cons. est.