Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47465 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 47465 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BENSADA HAMID N. IL 15/10/1974
avverso l’ordinanza n. 14/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI, del
24/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/geetitm le conclusioni del PG Dott. Nhco Lr1 LEmER
elt2._ 44 ciA,;e47,7 a/t., il L1 -e-Q244-4 ex-, V2 c 2

Uditi difensor Avv.; —

Data Udienza: 30/10/2013

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 24.01.2013 il Tribunale di Sorveglianza di Bari
dichiarava inammissibile l’istanza di riabilitazione proposta da Hamid Bensada
rilevando come non fossero ancora decorsi i tre anni previsti dall’art. 179 Cod. pen.
dall’estinzione della pena pecuniaria irrogata con la sentenza oggetto della domanda
(Corte appello Bari 16.05.2007); vi era quindi difetto delle condizioni di legge per

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto Bensada
che motivava l’impugnazione, con atto personale, deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini :
– il Tribunale aveva erroneamente fatto decorrere il

dies a quo dalla data di

pagamento della multa, eseguito il 03.04.2012, quando ciò non era dovuto in
relazione al condono ex L. 241/06 applicato dalla sentenza in questione;
– l’estinzione della pena doveva ritenersi perciò decorrere dalla data della sentenza
stessa, per cui il termine triennale di legge doveva ritenersi essere già decorso.Considerato in diritto
1. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere
accolto.2. Ed invero risulta in atti (anche se l’ordinanza in esame non lo ha meglio
specificato) che il termine di cui all’art. 179 Cod. pen. sia stato fatto decorrere dalla
data di pagamento, da parte del Bensada, della pena pecuniaria della multa,
pagamento effettuato dal predetto condannato il 03.04.2012, in relazione a sentenza
di condanna, emessa dalla Corte d’appello di Bari il 16.05.2007, irrevocabile il
04.12.2007. Deve però essere rilevato che tale sentenza, per la quale è stata chiesta
la riabilitazione, ha direttamente applicato l’indulto ex L. 241/06 -misura clemenziale
che non risulta essere stata revocata- che ha quindi estinto l’intera pena. Vale in
proposito osservare come sia ormai pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte di
legittimità, che nel caso in cui la sentenza di condanna applichi direttamente
l’indulto, l’estinzione della pena deve farsi decorrere, ai fini della riabilitazione, dalla
data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna (in tal senso si veda, tra le
tante, Cass. Pen. Sez. 1°, n. 33135 in data 13.07.2012, Rv. 253284, Guglielmi;
ecc.), irrevocabilità che nella fattispecie si è determinata in data 04.12.2007.Ciò posto, poiché l’estinzione della pena in forza dell’indulto ha reso irrilevante a
questi fini il successivo pagamento della multa (per l’ovvio principio che tra due
cause di estinzione si deve applicare la prima), è di evidente conseguenza che alla
1

l’ammissibilità della domanda.-

data della domanda di riabilitazione proposta dal Bensada era già decorso il termine
previsto dall’art. 179 Cod. pen.3. Tanto ritenuto, il provvedimento impugnato che tale principio non ha osservato
deve essere annullato con rinvio per violazione di legge.Il giudice di rinvio provvederà dunque a nuovo esame della domanda del
Bensada, tenendo fermo, ex art. 627, comma 3, Cod. proc. pen., il principio di diritto
qui affermato (e quindi considerando ammissibile l’istanza per decorso del tempo

la concreta sussistenza delle altre condizioni richieste dalla specifica normativa.P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza
di Bari.Così deciso in Roma il 30 Ottobre 2013 Il Consigliere estensore

minimo previsto dalla legge), procedendo poi, in piena libertà, a valutare nel merito

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